Messaggio numero 32515 del 28-9-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce che al Fondo volo si applicano anche le deroghe previste per l’AGO in materia di requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro.
Fondo volo: requisiti minimi per la pensione di vecchiaia
Fondo volo e requisiti minimi per la pensione di vecchiaia
Il messaggio dell’INPS del 28 settembre 2005 interviene per chiarire l’applicazione, al Fondo volo, delle deroghe all’elevazione del requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Il tema riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997, che ha armonizzato la disciplina pensionistica del Fondo volo con quella dell’assicurazione generale obbligatoria.
Quadro normativo richiamato
Il documento ricorda che il decreto legislativo n. 164/1997 stabilisce, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel Fondo volo, il raggiungimento di requisiti specifici:
- un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello previsto nel regime generale obbligatorio;
- un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.
Quesito interpretativo e richiesta di chiarimenti
Alcune sedi INPS avevano segnalato dubbi circa l’applicabilità al Fondo volo delle deroghe all’elevazione del requisito contributivo previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992. Per questo motivo la questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere indicazioni interpretative ufficiali.
Indicazione del Ministero del Lavoro
Con nota prot. n. 24/VII/0004709 del 28 luglio 2005, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio avviso ritenendo che il rinvio alle norme dell’assicurazione generale obbligatoria contenuto nell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 consenta l’applicazione al Fondo volo di tutte le norme vigenti nel regime generale obbligatorio per il diritto alla pensione di vecchiaia.
In particolare, secondo il Ministero, tale rinvio comprende anche:
- le deroghe previste dal decreto legislativo n. 503/1992;
- le medesime deroghe già applicate negli altri fondi sostitutivi.
Effetto pratico della chiarificazione
La conclusione operativa del messaggio è che, per il Fondo volo, non si applica solo la disciplina generale richiamata dal decreto legislativo n. 164/1997, ma anche le relative deroghe previste per la pensione di vecchiaia nel regime AGO. Il documento quindi orienta le sedi INPS a considerare tali deroghe anche ai fini del Fondo volo, alla luce dell’interpretazione ministeriale recepita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 29 set 2005Messaggio numero 32637 del 29-9-2005
- Messaggio · 30 set 2005Messaggio numero 32825 del 30-9-2005
- Messaggio · 21 set 2005Messaggio numero 31976 del 21-9-2005
- Messaggio · 21 set 2005Messaggio numero 32020 del 21-9-2005
- Messaggio · 6 ott 2005Messaggio numero 33488 del 6-10-2005
- Messaggio · 6 ott 2005Messaggio numero 33455 del 6-10-2005
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →