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Messaggio

Messaggio numero 32515 del 28-9-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che al Fondo volo si applicano anche le deroghe previste per l’AGO in materia di requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro.

Fondo volo: requisiti minimi per la pensione di vecchiaia

Fondo volo e requisiti minimi per la pensione di vecchiaia

Il messaggio dell’INPS del 28 settembre 2005 interviene per chiarire l’applicazione, al Fondo volo, delle deroghe all’elevazione del requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Il tema riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997, che ha armonizzato la disciplina pensionistica del Fondo volo con quella dell’assicurazione generale obbligatoria.

Quadro normativo richiamato

Il documento ricorda che il decreto legislativo n. 164/1997 stabilisce, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel Fondo volo, il raggiungimento di requisiti specifici:

  • un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello previsto nel regime generale obbligatorio;
  • un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.

Quesito interpretativo e richiesta di chiarimenti

Alcune sedi INPS avevano segnalato dubbi circa l’applicabilità al Fondo volo delle deroghe all’elevazione del requisito contributivo previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992. Per questo motivo la questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere indicazioni interpretative ufficiali.

Indicazione del Ministero del Lavoro

Con nota prot. n. 24/VII/0004709 del 28 luglio 2005, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio avviso ritenendo che il rinvio alle norme dell’assicurazione generale obbligatoria contenuto nell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 consenta l’applicazione al Fondo volo di tutte le norme vigenti nel regime generale obbligatorio per il diritto alla pensione di vecchiaia.

In particolare, secondo il Ministero, tale rinvio comprende anche:

  • le deroghe previste dal decreto legislativo n. 503/1992;
  • le medesime deroghe già applicate negli altri fondi sostitutivi.

Effetto pratico della chiarificazione

La conclusione operativa del messaggio è che, per il Fondo volo, non si applica solo la disciplina generale richiamata dal decreto legislativo n. 164/1997, ma anche le relative deroghe previste per la pensione di vecchiaia nel regime AGO. Il documento quindi orienta le sedi INPS a considerare tali deroghe anche ai fini del Fondo volo, alla luce dell’interpretazione ministeriale recepita.

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