Sentenza del 22/05/2015 n. 10598 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per interessi IRAP e IRPEG e per ritenute alla fonte relative al 2000, sostenendo che fosse nulla per il mancato invio della comunicazione dell'esito della liquidazione e che i tardivi versamenti fossero stati definiti mediante condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso ritenendo sussistenti incertezze rilevanti nella dichiarazione e considerando insufficiente il processo verbale di constatazione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo che gli importi iscritti a ruolo derivavano da somme dichiarate nel modello 770 ma non versate, quindi conosciute dalla contribuente, e che la mancata comunicazione dell'esito della liquidazione non comporta la nullità della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la mancata comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non determina, di per sé, la nullità della cartella, poiché serve principalmente a prevenire errori futuri e consentire la regolarizzazione di aspetti formali. Inoltre, non sussistevano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, poiché le somme riguardavano importi indicati dalla società nel modello 770 ma non versati, rimasti estranei al condono. La questione relativa alla validità della cartella non è stata definitivamente decisa nel merito, dovendo il giudice del rinvio esaminare le ulteriori questioni.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ... emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta.
La comunicazione dell'esito della liquidazione ha funzione informativa e preventiva: serve a evitare la reiterazione degli errori e a consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. La sua omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella, in assenza di una specifica sanzione prevista dalla legge.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere all'iscrizione a ruolo l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.
Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato. È necessario soltanto quando emergano effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non quando il controllo si limiti a verificare dati contabili direttamente indicati dal contribuente.
L. n. 289 del 2002, art. 9-bis
La definizione agevolata dei tardivi versamenti incide esclusivamente sulle somme effettivamente comprese nella domanda di condono. Gli importi estranei al condono, anche se dichiarati e non versati, possono restare iscritti a ruolo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il quesito di diritto è ammissibile quando consente di comprendere l'errore giuridico attribuito al giudice di merito e la regola di diritto che il ricorrente chiede di applicare.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'esito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis non rende normalmente nulla la cartella, perché tale comunicazione ha una funzione informativa e non costituisce, di regola, una garanzia essenziale del contraddittorio.
- Il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando il controllo evidenzi vere incertezze interpretative o fattuali su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è necessario per il semplice recupero di imposte, ritenute o versamenti già indicati dal contribuente ma non effettuati.
- La presenza di errori o incongruenze nell'istruttoria dell'ufficio non dimostra automaticamente l'esistenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione oggetto di cartella: occorre verificare specificamente la natura delle somme iscritte a ruolo.
- Un condono o una definizione agevolata estingue soltanto le somme comprese e correttamente riconosciute nella relativa domanda; gli importi esclusi possono essere legittimamente richiesti con cartella.
- La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva vittoria sul merito della pretesa tributaria: il giudice del rinvio deve esaminare le questioni rimaste assorbite e decidere nuovamente anche sulle spese.
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