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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04255/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il classamento catastale di una porzione di area urbana di circa 18.980 mq, pavimentata in conglomerato cementizio e destinata a piazzale per lo stoccaggio merci, situata all'interno di un compendio interportuale. La società aveva presentato dichiarazione DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria E/1, sostenendo che il piazzale, per ubicazione nel complesso logistico e per connessione funzionale alle attività di trasporto, fosse privo di autonomia funzionale e reddituale e dovesse quindi essere censito nel gruppo E. L'Ufficio aveva invece attribuito la categoria D/8, ritenendo l'area suscettibile di sfruttamento economico autonomo e locata a terzi per finalità commerciali. I giudici di merito avevano confermato la ricostruzione dell'Ufficio. In cassazione la società aveva proposto un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e accettata dalla controparte, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando l'orientamento per cui tale previsione non opera quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come base della proposta definita in camera di consiglio; la parte ricorrente, in seguito a tale proposta, ha chiesto la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, riferita a ipotesi diverse da estinzione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene in rilievo per la disciplina del contributo unificato e del suo eventuale raddoppio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso respinto, inammissibile o improcedibile, poiché si tratta di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali ove vi sia accordo o comunque secondo la regolazione adottata in dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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