Messaggio numero 709 del 12-01-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce gli esiti delle verifiche PoseidOne sui redditi da arti e professioni e precisa quando l’accertamento INPS verso la Gestione separata va annullato perché il contributo è dovuto alla Cassa professionale di appartenenza, o perché il professionista è pensionato. Conferma invece l’obbligo alla Gestione separata nei casi in cui lo statuto della Cassa escluda l’iscrizione.
Chiarimenti su accertamenti contributivi PoseidOne e obbligo verso Gestione separata o Casse professionali
Chiarimenti su PoseidOne e contribuzione dei professionisti
Il documento interviene per fornire chiarimenti sugli accertamenti contributivi emessi nell’ambito dell’operazione PoseidOne, riguardante soggetti che hanno dichiarato redditi da arti e professioni nel quadro RE del modello Unico PF 2006, con periodo d’imposta 2005. L’obiettivo è precisare quando la contribuzione richiesta alla Gestione separata INPS sia effettivamente dovuta e quando, invece, debba essere annullata perché riferibile alla Cassa professionale di appartenenza o a specifiche condizioni soggettive.
Ambito delle verifiche e categorie professionali interessate
Le lettere di invito al pagamento hanno riguardato contributi dovuti alla Gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Le posizioni controllate erano quelle di soggetti con redditi provenienti da attività denunciate con i seguenti codici Ateco:
- 47111: studi legali
- 7420E, 74.20F, 74.20.2: studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata
- 74.12.A: commercialisti
- 74.12.B: ragionieri
- 85.14.2: attività professionali paramediche
Interventi normativi richiamati
Il documento richiama le disposizioni dell’art. 18, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare:
- il comma 11 riguarda i soggetti pensionati che svolgono attività libero-professionale e percepiscono redditi da tale attività;
- il comma 12 contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e delimita i confini tra Gestione separata e forme assicurative private e privatizzate di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.
Soggetti pensionati e annullamento degli accertamenti
In base alla circolare n. 99 del 22 luglio 2011, viene ribadito che i soggetti pensionati che svolgono attività libero-professionale e percepiscono redditi da tale attività non sono soggetti all’obbligo contributivo presso la Gestione separata. Per tali soggetti:
- i contributi eventualmente versati saranno restituiti, con espressa riserva di ripetizione;
- se è stata presentata richiesta di annullamento dell’accertamento, la sede deve procedere all’annullamento con motivazione: “Legge 111/2011 art. 18 comma 11”.
Rapporto tra Gestione separata e Casse professionali
Il documento precisa che la separazione di competenza tra Gestione separata e Casse professionali può venire meno quando le norme istitutive delle Casse prevedano:
- ipotesi di esclusione dall’obbligo assicurativo;
- opzioni di iscrizione facoltativa.
In tali casi, la mancata iscrizione del professionista alla Cassa non costituisce, da sola, elemento sufficiente per fondare l’obbligo contributivo alla Gestione separata. L’obbligo dipende infatti dalla volontà del contribuente e dalle regole che disciplinano l’iscrizione alla Cassa.
Possibilità di regolarizzazione presso la Cassa di appartenenza
Quando la Cassa prevede l’iscrizione facoltativa, il contribuente può manifestare anche successivamente la propria scelta e chiedere alla Cassa di categoria di versare la contribuzione omessa. Se il professionista destinatario dell’accertamento dichiara la volontà di pagare alla propria Cassa, la sede INPS deve annullare l’accertamento previa acquisizione della documentazione necessaria, cioè:
- copia della ricevuta di pagamento, in caso di versamento del contributo;
- copia del provvedimento della Cassa che autorizza il pagamento dei contributi dovuti per l’anno di riferimento dell’accertamento;
- copia della delibera di riscatto.
Casi in cui l’obbligo verso la Gestione separata resta confermato
Se il regime previdenziale di riferimento esclude per alcune categorie di professionisti la possibilità di iscrizione alla Cassa, resta fermo l’obbligo contributivo alla Gestione separata. In questi casi l’accertamento non può essere annullato.
Adempimenti delle sedi e trasmissione dei dati alle Casse
La Direzione Centrale comunica di stare predisponendo i dati da trasmettere alle Casse Nazionali interessate, ossia:
- Forense
- Commercialisti
- Ragionieri
- Ingegneri e architetti
- ENPAPI
I dati riguardano i soggetti per i quali l’accertamento è stato annullato perché il contributo è dovuto alla Cassa di appartenenza. Le sedi sono invitate ad aggiornare con urgenza le posizioni ancora sospese.
Esempio richiamato nel documento
A titolo esemplificativo, viene citata INARCASSA, il cui art. 7, comma 5, dello Statuto esclude dall’obbligo di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie derivanti da rapporto di lavoro subordinato o comunque da altra attività esercitata, anche se iscritti all’Albo e in possesso di partita IVA.
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