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Sentenza

Sentenza n. 4962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alle spese di lite. Nel giudizio presupposto, il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla decisione, la docente aveva ottenuto dal TAR l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, con ordine di esecuzione e previsione della nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR aveva tuttavia liquidato le spese di lite in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, valorizzando la natura seriale del contenzioso. L’appellante ha dedotto la violazione dei parametri tariffari, sostenendo che la liquidazione non avrebbe potuto scendere al di sotto della soglia minima risultante dall’applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, e del D.M. n. 147 del 2022, indicando in euro 1.189,00 l’importo minimo dovuto. Ha inoltre denunciato il difetto assoluto di motivazione, ritenendo apparente e stereotipato il riferimento alla serialità della controversia, in relazione agli artt. 26, comma 1, c.p.a., 88, comma 2, lett. d), 91 e 92 c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla quantificazione delle spese. Ha chiarito che la liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a motivare specificamente soprattutto quando si discosta dalla regola della soccombenza; tale discrezionalità, tuttavia, non consente di riconoscere somme meramente simboliche o inferiori ai limiti tariffari applicabili. Nel caso concreto, la somma di euro 500,00 è stata ritenuta non corretta perché inferiore ai valori risultanti dai parametri del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. Il Collegio ha però escluso il denunciato difetto assoluto di motivazione: il riferimento alla serialità della controversia e alla sua oggettiva assenza di complessità costituiva una motivazione non apodittica, idonea a giustificare una riduzione, pur non consentendo di scendere al di sotto dei valori minimi applicabili. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata, con rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 300,00 per le spese del grado di appello, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione sulle spese di giudizio; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione fondata sulla serialità e sulla non complessità della controversia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.c.

    Richiamato dall’appellante quale parametro dell’obbligo motivazionale della decisione; la censura è stata respinta perché la motivazione del TAR non è stata ritenuta apparente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante con riguardo ai limiti e alla motivazione della riduzione o compensazione delle spese.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022

    La riduzione prevista dalla disposizione può essere applicata, ma non consente una liquidazione complessiva inferiore ai valori minimi tariffari applicabili.

  • D.M. n. 147 del 2022

    I parametri ministeriali, riferiti allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese e impediscono la determinazione di importi meramente simbolici o inferiori alle soglie minime applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei parametri tariffari applicabili e non può condurre al riconoscimento di somme simboliche o inferiori alle soglie minime previste dalla disciplina vigente.
  • La serialità e l’oggettiva non complessità della controversia possono giustificare una riduzione della liquidazione rispetto ai valori parametrali ordinari, ma non consentono di scendere al di sotto dei limiti minimi inderogabili risultanti dai parametri ministeriali applicabili.
  • L’obbligo di motivare la liquidazione delle spese non implica sempre una motivazione analitica; il riferimento alla natura seriale e alla non complessità della controversia è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della riduzione, purché la somma liquidata resti conforme ai limiti tariffari.
  • Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia nel grado di appello è determinato con riferimento alle sole spese oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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