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Legge

L.R. Valle d'Aosta 19/2011

Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 19/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla l.r. Valle d’Aosta n. 17/2001 sul Difensore civico e, in misura minore, sulla l.r. n. 22/2010 sull’organizzazione del personale regionale. Introduce nuove disposizioni, adegua competenze e procedimenti del Difensore civico, prevede una disciplina transitoria per l’applicazione di una novità collegata al mandato in corso e quantifica i relativi oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Modifiche alla disciplina del Difensore civico valdostano e all’organizzazione del personale regionale

Modifiche alla disciplina del Difensore civico e all’organizzazione regionale

La legge regionale Valle d’Aosta 1° agosto 2011, n. 19 interviene soprattutto sulla disciplina dell’Ufficio del Difensore civico contenuta nella l.r. 28 agosto 2001, n. 17, con ulteriori adeguamenti puntuali alla l.r. 23 luglio 2010, n. 22. Il provvedimento riorganizza alcuni profili funzionali dell’istituto, introduce nuove disposizioni e disciplina anche gli effetti temporali e finanziari delle innovazioni.

Interventi sulla legge regionale n. 17 del 2001

La parte principale della legge modifica numerosi articoli della disciplina del Difensore civico valdostano. In particolare:

  • vengono inserite nuove previsioni nella legge del 2001, tra cui gli articoli 2bis, 2ter e 10bis;
  • sono rivisti diversi aspetti dell’organizzazione e dell’attività dell’Ufficio del Difensore civico;
  • sono aggiornate alcune norme relative ai compiti, alle modalità operative, ai poteri e ai rapporti funzionali dell’istituto;
  • sono introdotte modifiche puntuali anche alle disposizioni su nomina, funzionamento, procedimenti e disciplina interna.

Il testo consolidato risultante non è riportato analiticamente nell’estratto, ma l’effetto della legge è quello di un aggiornamento organico della legge regionale n. 17/2001.

Disposizione transitoria

È prevista una disciplina transitoria specifica per l’articolo 10bis inserito nella l.r. n. 17/2001. Tale nuova disposizione si applica soltanto a decorrere dall’inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Abrogazione puntuale

La legge abroga la lettera f) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. n. 17/2001. Si tratta quindi di una soppressione parziale e circoscritta della disciplina previgente sul Difensore civico.

Aspetti finanziari

Gli oneri connessi alle innovazioni introdotte sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale. In particolare, la disposizione finanziaria quantifica:

  • in euro 31.000 annui gli oneri derivanti dall’articolo 10bis della l.r. n. 17/2001;
  • in euro 152.000 gli oneri derivanti dall’articolo 12 della presente legge.

Modifica alla legge regionale n. 22 del 2010

La legge contiene anche una modifica puntuale all’articolo 68, comma 6, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22, relativa alla nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. L’estratto non riporta il testo della modifica, ma ne conferma l’incidenza su quella disposizione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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