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Legge

L.R. Valle d'Aosta 21/2011

Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 21/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d'Aosta, contributi in regime de minimis per imprese e liberi professionisti aderenti ai Confidi regionali, destinati ad abbattere gli interessi di specifiche operazioni finanziarie (investimenti, consolidamento debiti, factoring, TFR a fondi pensione, leasing). La gestione passa dai Confidi e i contributi sono liquidati a seguito di rendiconto e verifiche regionali. Sono previste regole transitorie fino al 2012 per i Confidi non ancora iscritti all'albo ex art. 106 TUB. Abroga la L.R. 75/1990 e altre norme connesse.

Contributi regionali a imprese e liberi professionisti tramite Confidi valdostani

Contributi regionali a imprese e liberi professionisti tramite Confidi

La legge disciplina un sistema di contributi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a favore di imprese e liberi professionisti operanti sul territorio regionale, veicolati tramite i Confidi regionali. Il sostegno è finalizzato ad agevolare l’accesso al credito e a ridurre il costo finanziario di specifiche operazioni economiche.

Ambito soggettivo e finalità

Possono accedere ai contributi le imprese e i soggetti esercenti le libere professioni che:

  • operano nel territorio regionale;
  • sono soci di uno dei Confidi indicati dalla legge o di eventuali Confidi derivanti da future aggregazioni o fusioni;
  • abbiano effettuato una delle operazioni finanziabili avvalendosi di un finanziamento concesso da un intermediario finanziario.

La Regione promuove l’intervento per favorire lo sviluppo economico delle imprese e l’attività professionale, attraverso enti di garanzia collettiva dei fidi ai quali la Regione ha aderito in passato. I contributi sono concessi in regime de minimis secondo la normativa comunitaria vigente.

Confidi coinvolti e condizioni istituzionali

L’intervento è riservato ai Confidi ai quali la Regione ha aderito sulla base delle previgenti leggi regionali richiamate nel testo, nonché ai Confidi risultanti da loro aggregazioni o fusioni, purché iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993.

Per il periodo transitorio, i Confidi non ancora iscritti a tale albo ma che abbiano avviato le procedure di iscrizione potevano comunque gestire i contributi fino all’anno 2012.

Operazioni finanziabili

I contributi sono destinati ad abbattere gli interessi relativi a finanziamenti collegati alle seguenti operazioni:

  • investimenti, compresi acquisto, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili, acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, anche per risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento, nonché acquisto e impianto di aziende, avviamento, promozione e distribuzione di prodotti, ricerca e acquisto di brevetti;
  • consolidamento del debito a breve termine tramite convenzioni con banche, con limite massimo di 300.000 euro per beneficiario, durata di ammortamento tra 19 e 180 mesi e tasso dei finanziamenti a medio-lungo termine inferiore di almeno un punto percentuale rispetto ai finanziamenti brevi consolidati;
  • reperimento di risorse per il conferimento del TFR maturando a fondi pensione a base territoriale regionale;
  • anticipazione su cessioni di crediti commerciali (factoring);
  • investimenti realizzati mediante locazione finanziaria.

Misura del contributo

Il contributo consiste in una sovvenzione diretta in denaro, calcolata ex post, destinata a ridurre la quota di interessi sostenuta dal beneficiario.

La quantificazione è rimessa ai singoli Confidi entro il limite massimo del 75% della quota di interessi sostenuta dal beneficiario, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e nell’anno solare precedente a quello di concessione del contributo, sempre nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. Non è erogato il contributo quando l’importo spettante è inferiore a 15 euro. I contributi sono poi retrocessi ai beneficiari tramite i Confidi.

Procedura di erogazione e controlli

I Confidi trasmettono alla struttura regionale competente il rendiconto annuale con il riepilogo dei contributi da riconoscere ai beneficiari. La norma vigente prevede l’invio entro il 15 settembre di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente.

La struttura competente:

  • verifica la destinazione dei contributi, anche a campione;
  • può richiedere ai Confidi la documentazione attestante le operazioni di finanziamento dei beneficiari;
  • eroga i contributi ai Confidi solo dopo le verifiche.

Ricevute le somme, i Confidi devono impartire entro 30 giorni le disposizioni agli intermediari finanziari per la liquidazione ai soggetti beneficiari.

Disposizioni della Giunta regionale

La Giunta regionale è incaricata di definire con propria deliberazione:

  • le modalità e i criteri di erogazione dei contributi;
  • ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione.

Regime transitorio

La disciplina transitoria riguarda due profili:

  • i Confidi che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano ancora iscritti all’albo ex art. 106 TUB ma avevano avviato le procedure di iscrizione, i quali potevano gestire i contributi fino al 2012;
  • l’applicazione del requisito relativo al contributo minimo di 15 euro, previsto solo per le operazioni di credito sottoscritte successivamente all’entrata in vigore della legge, secondo quanto riportato dal testo consolidato.

Abrogazioni

La legge abroga la precedente L.R. 27 novembre 1990, n. 75, e una serie di disposizioni regionali successive che disciplinavano aspetti collegati ai contributi e ai rapporti con i Confidi.

Aspetti finanziari

L’onere complessivo è quantificato in:

  • 5.780.000 euro per il 2011;
  • 5.280.000 euro annui a decorrere dal 2012.

La copertura è prevista nel bilancio regionale 2011/2013, mediante le unità previsionali di base indicate nel testo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni di bilancio necessarie su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

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