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Legge

L.R. Valle d'Aosta 22/2011

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 22/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 modifica in più punti la legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 sul Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), intervenendo su composizione, competenze, funzionamento, procedimento e raccordi istituzionali. Le disposizioni transitorie originarie e l’abrogazione differita previste dalla legge sono poi state abrogate nel 2012, per cui il testo è oggi di fatto superato.

Modifiche alla disciplina del Co.Re.Com. regionale

Modifiche alla disciplina del Co.Re.Com.

La legge regionale Abruzzo 1° agosto 2011, n. 22 interviene in modo diffuso sulla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26, che disciplina istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna la normativa previgente su composizione, funzionamento e compiti del Comitato.

Oggetto degli interventi normativi

La legge apporta modifiche puntuali a numerosi articoli della legge regionale del 2001, tra cui:

  • composizione e struttura del Comitato;
  • requisiti e modalità di nomina o funzionamento dei componenti;
  • aspetti procedurali e organizzativi;
  • elenco delle competenze attribuite al Co.Re.Com.;
  • disposizioni relative a disciplina transitoria e abrogazioni.

Contenuto sostanziale delle modifiche

Il testo consolidato risultante dalla legge del 2011 aggiorna vari profili della disciplina del Co.Re.Com., tra cui:

  • la sostituzione integrale dell’articolo sulla composizione del Comitato, con rideterminazione del numero dei componenti;
  • l’introduzione di un comma aggiuntivo nell’articolo dedicato ad aspetti organizzativi;
  • la modifica di singole lettere e commi relativi a funzioni, modalità operative e attribuzioni;
  • l’inserimento di un nuovo comma in materia di compiti o procedimenti;
  • la riscrittura di alcune disposizioni sulle competenze del Comitato e sulla loro articolazione;
  • l’aggiornamento di ulteriori norme interne di funzionamento.

Competenze e funzioni del Comitato

La legge interviene anche sull’elenco delle attribuzioni del Co.Re.Com., modificando più volte l’articolo 12 della legge del 2001. Dalla struttura dell’intervento risulta che sono stati ritoccati diversi punti della disciplina sulle funzioni del Comitato, con aggiustamenti puntuali di alcune ipotesi di competenza e di specifiche attività affidate all’organo regionale.

Disposizioni transitorie e abrogazione originaria

La legge conteneva in origine una disciplina transitoria: la riduzione del numero dei componenti del Comitato doveva applicarsi dal primo rinnovo integrale successivo all’entrata in vigore della legge. Conteneva inoltre un’abrogazione differita di una specifica lettera dell’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2001, anch’essa prevista dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo all’entrata in vigore della legge.

Tali articoli sono però stati successivamente abrogati dall’art. 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2012, n. 7, sicché le relative previsioni transitorie non hanno più autonoma rilevanza applicativa.

Stato di attualità

Il provvedimento del 2011 ha natura principalmente modificativa e rinvia a una disciplina ormai superata da successivi interventi. Inoltre, le disposizioni transitorie e l’abrogazione differita originariamente previste risultano a loro volta abrogate nel 2012. Per questo, l’atto è oggi di utilità pratica molto limitata e va considerato sostanzialmente superato.

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