L.R. Valle d'Aosta 20/2011
Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per la Valle d'Aosta, il trasferimento diretto all’Azienda USL di beni immobili destinati a funzioni sanitarie e socio-sanitarie già previsti da accordi di programma sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge. La norma ha carattere transitorio e si applica a tali soli beni; su di essi valgono le regole dell’art. 40-bis, commi 3 e 5, della l.r. 5/2000, inserito dalla stessa legge.
Trasferimento di beni immobili sanitari alla USL Valle d'Aosta e inserimento dell'art. 40-bis nella l.r. 5/2000
Trasferimento di beni immobili sanitari e inserimento dell’art. 40-bis
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla l.r. 5/2000 introducendo l’art. 40-bis e dettando una disciplina transitoria per il trasferimento di specifici beni immobili a destinazione sanitaria e socio-sanitaria. L’obiettivo è regolare il passaggio di immobili già oggetto di accordi di programma precedentemente sottoscritti.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente:
- i beni immobili con destinazione sanitaria e socio-sanitaria;
- le relative pertinenze;
- i soli beni la cui acquisizione al patrimonio immobiliare disponibile della Regione fosse già prevista da accordi di programma sottoscritti dalla Regione prima dell’entrata in vigore della legge.
La norma non contiene una disciplina generale di tutti i beni sanitari, ma solo di quelli rientranti nelle ipotesi transitorie indicate.
Modalità di trasferimento
Per i beni rientranti nell’ambito descritto, il trasferimento non avviene alla Regione, ma direttamente all’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta, da parte dell’ente pubblico proprietario.
Ai fini contabili, il valore del bene trasferito è quello risultante dal conto del patrimonio dell’ente cedente.
Regime applicabile ai beni trasferiti
Ai beni trasferiti in base a questa disposizione si applicano le previsioni dell’art. 40-bis, commi 3 e 5, della l.r. 5/2000, introdotto dalla stessa legge regionale. Il contenuto specifico di tali commi non è riportato nel testo fornito, ma la legge stabilisce espressamente che essi governano il regime dei beni così trasferiti.
Natura transitoria della disciplina
La disposizione ha natura transitoria e operativa solo per i beni già inclusi in accordi di programma sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge. Esaurita tale fattispecie, la norma non introduce ulteriori regimi generali di applicazione futura.
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