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Legge

L.R. Lombardia 18/2022

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Lombardia il sistema degli organi di garanzia: Difensore regionale e unificato Garante per la tutela dei minori e delle fragilità, con regole su elezione, durata, incompatibilità, trattamento economico, struttura di supporto e rapporti tra funzioni. Prevede anche una fase transitoria, attivata al primo ricambio dei garanti, e l’entrata in vigore differita di alcune disposizioni.

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali della Lombardia

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali

La legge regionale della Lombardia riorganizza le funzioni di tutela e garanzia attribuite a più figure regionali, con l’obiettivo di rendere più efficiente la protezione dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nelle situazioni di fragilità. La disciplina opera esclusivamente nel territorio lombardo e coordina il Difensore regionale con il nuovo Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.

Ambiti di tutela e riparto delle funzioni

Gli organi regionali di garanzia sono ricondotti a due ambiti omogenei:

  • la tutela dei cittadini, singoli o associati, nei rapporti con la pubblica amministrazione, comprensiva della difesa civica, della tutela del diritto alla salute e della tutela di contribuenti, consumatori, utenti, pensionati e detenuti;
  • la tutela dei cittadini nel campo delle fragilità, comprensiva di infanzia e adolescenza, vittime di reato, persone anziane e persone con disabilità.

Su questa base:

  • il Difensore regionale resta l’organo di garanzia per la tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione;
  • il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità è l’organo regionale di garanzia per l’ambito delle fragilità.

I due organi sono tenuti a collaborare per assicurare la massima efficacia delle rispettive azioni.

Disciplina del Difensore regionale

Il Difensore regionale, previsto dallo Statuto, continua a essere disciplinato dalla legge regionale sulla difesa civica, come modificata dalla legge del 2022. La riforma incide soprattutto su elezione, sostituzione, incompatibilità, trattamento economico, supporto amministrativo e raccordo con il nuovo Garante.

In particolare:

  • il Consiglio regionale deve essere convocato almeno due mesi prima della scadenza del mandato per eleggere il successore;
  • se il mandato cessa per cause diverse dalla scadenza naturale, il Consiglio regionale deve procedere a nuova elezione entro tre mesi;
  • la disciplina delle incompatibilità e della revoca viene aggiornata, prevedendo la revoca per gravi o ripetute violazioni di legge, accertata inefficienza o condotte incompatibili con la dignità della carica;
  • l’indennità di carica del Difensore viene ridotta al 70% e il rimborso forfettario spese al 40%, con disciplina specifica per le missioni all’estero;
  • il Difensore può dotarsi di un proprio marchio, approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
  • la struttura di supporto è istituita dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, e dipende funzionalmente dal Difensore, senza vincoli gerarchici.

Sono inoltre soppressi o adattati i riferimenti normativi che prima richiamavano altri garanti soppressi o accorpati.

Disciplina del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità

Il nuovo Garante per la tutela dei minori e delle fragilità è disciplinato dalla legge del 2022 e dalle leggi regionali preesistenti, come modificate.

Elezione e durata

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto:

  • maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni;
  • dalla quarta votazione, maggioranza assoluta.

Dura in carica per tutta la legislatura in cui è eletto e può essere rieletto una sola volta. Se il Consiglio regionale viene sciolto anticipatamente, il Garante cessa dalle funzioni.

Requisiti e incompatibilità

Può essere eletto chi possiede:

  • laurea magistrale oppure diploma di laurea del vecchio ordinamento;
  • esperienza professionale qualificata di almeno cinque anni nel campo delle fragilità.

Si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali; inoltre non sono eleggibili:

  • consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali;
  • giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

Se sopravviene una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale invita a rimuoverla entro quindici giorni; in difetto, dichiara la decadenza e informa il Consiglio per la nuova elezione.

Revoca, cessazione e supplenza

Il Consiglio regionale può revocare il Garante, con la stessa maggioranza prevista per l’elezione, per:

  • gravi o ripetute violazioni di legge;
  • accertata inefficienza;
  • condotte incompatibili con la dignità della carica.

Se il mandato cessa per cause diverse dalla scadenza naturale, la nuova elezione deve avvenire entro due mesi. Il Garante eletto in sostituzione resta in carica fino alla scadenza ordinaria della legislatura.

I poteri sono prorogati fino all’entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente, morte o altra cessazione diversa dalla scadenza naturale, le funzioni sono esercitate provvisoriamente dal Difensore regionale fino all’elezione del nuovo Garante; in tali casi al titolare cessato spetta solo il trattamento economico previsto. Anche nei casi di assenza prolungata o impedimento temporaneo, per documentati motivi, le funzioni sono temporaneamente esercitate dal Difensore regionale fino al rientro del titolare, senza cessazione dall’incarico né avvio della procedura elettiva, salvo trasformazione dell’impedimento in permanente.

Limiti finali di mandato e compensi

Negli ultimi tre mesi di incarico il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge solo attività istituzionali ordinarie e indispensabili.

Il trattamento economico è pari a:

  • 70% dell’indennità di carica prevista per i consiglieri regionali lombardi;
  • 40% del rimborso forfettario spese per l’esercizio del mandato.

Il rimborso forfettario è omnicomprensivo, salvo il rimborso delle spese di missione fuori dal territorio regionale, autorizzate per l’estero dall’Ufficio di presidenza e rimborsabili nei limiti fissati dalla relativa deliberazione.

Struttura di supporto

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale, istituisce la struttura di supporto e ne determina l’entità, nei limiti dell’organizzazione consiliare. La struttura dipende funzionalmente dal Garante, senza vincoli gerarchici.

Successione nei riferimenti normativi

Tutti i richiami, contenuti nelle leggi regionali interessate e in altre leggi regionali, al Garante per l’infanzia e l’adolescenza, al Garante per la tutela delle vittime di reato e al Garante per la tutela delle persone con disabilità devono intendersi riferiti al nuovo Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.

Modifiche alle leggi regionali preesistenti

La riforma interviene sulle leggi istitutive dei precedenti garanti e sulla disciplina del Difensore regionale.

Legge regionale sul Difensore regionale

Vengono aggiornate le disposizioni su:

  • cause di ineleggibilità, aggiungendo il divieto per chi abbia già ricoperto la stessa carica in Lombardia o in altra regione;
  • convocazione del Consiglio per l’elezione del successore almeno due mesi prima della scadenza;
  • sostituzione dei riferimenti al Garante per l’infanzia e l’adolescenza con il nuovo Garante per la tutela dei minori e delle fragilità;
  • nuova procedura per l’elezione in caso di cessazione anticipata;
  • revoca per gravi o ripetute violazioni di legge, inefficienza o condotte incompatibili;
  • riduzione del trattamento economico al 70% e disciplina delle missioni estere;
  • facoltà di dotarsi di un marchio;
  • struttura di supporto funzionalmente dipendente dal Difensore;
  • soppressione delle previsioni sulla funzione di garante per le persone con disabilità e sulla tutela del diritto alla salute;
  • aggiornamento delle forme di collaborazione e convenzione.

Leggi regionali su infanzia/adolescenza, vittime di reato e disabilità

Le leggi istitutive dei tre precedenti garanti sono semplificate e ricondotte al nuovo assetto:

  • nella legge sul Garante per l’infanzia e l’adolescenza sono soppressi l’elezione da parte del Consiglio, alcune previsioni organizzative e l’intero impianto autonomo di disciplina;
  • nella legge sul Garante per le vittime di reato sono soppressi i riferimenti all’elezione consiliare, le disposizioni organizzative e la disciplina autonoma;
  • nella legge sul Garante per le persone con disabilità sono abrogati gli articoli residui relativi all’organo.

Regime transitorio

La legge prevede un meccanismo di accorpamento graduale delle funzioni.

Alla prima scadenza o cessazione, per qualsiasi causa, del mandato di uno dei due garanti ancora esistenti alla data di entrata in vigore, non si procede alla sua sostituzione nella medesima carica. Le funzioni sono attribuite al garante rimasto in carica, che assume la denominazione di Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.

Da quel momento:

  • al nuovo Garante sono attribuite anche le funzioni di tutela del diritto alla salute e di tutela delle persone con disabilità;
  • il Difensore regionale cessa da tali funzioni.

In prima applicazione, il Garante unificato resta in carica fino al termine della legislatura in corso al momento dell’accorpamento.

Il soggetto che assorbe le funzioni subentra anche nei rapporti e nei procedimenti già facenti capo al garante cessato e, per quanto riguarda la tutela delle persone con disabilità, al Difensore regionale.

Entrata in vigore differita di alcune disposizioni

Non tutte le modifiche operano immediatamente. Entrano in vigore solo dalla data di accorpamento delle funzioni prevista dal regime transitorio:

  • la disciplina del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità;
  • le modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 22/2018 e n. 10/2021;
  • alcune modifiche alla disciplina del Difensore regionale, in particolare quelle relative ai richiami al nuovo Garante e alla soppressione delle funzioni connesse alla disabilità e alla tutela della salute.

Il Presidente del Consiglio regionale deve pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la comunicazione che attesta il verificarsi delle condizioni e la decorrenza dell’entrata in vigore differita.

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