R.R. Lombardia 6/2022
Modifiche ai Capi da II a VII del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 'Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria''
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna numerose disposizioni del r.r. 16/2003 su zone per prove cinofile, gestione richiami vivi, appostamenti, caccia di selezione agli ungulati, allevamenti di fauna selvatica e norme finali/transitorie. Prevede anche che, in attesa dell’integrazione sulla caccia selettiva in zona Alpi, restino applicabili alcune discipline provinciali e atti regionali previgenti.
Modifiche al regolamento regionale sulla tutela della fauna selvatica e sull’attività venatoria
Modifiche al regolamento attuativo della disciplina faunistico-venatoria lombarda
Il regolamento regionale 27 luglio 2022, n. 6 interviene sul r.r. 4 agosto 2003, n. 16, che attua la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell’equilibrio ambientale e attività venatoria. Le modifiche riguardano soprattutto prove cinofile, zone di addestramento cani, richiami vivi, appostamenti, caccia di selezione agli ungulati e disposizioni finali e transitorie.
Prove cinofile e zone per addestramento cani
La disciplina delle zone A, B e C viene aggiornata con una più precisa distinzione delle competenze tra Regione e Provincia di Sondrio per il relativo territorio. Le istanze per l’istituzione e gestione delle zone e per lo svolgimento delle prove devono essere presentate ai competenti uffici regionali o provinciali secondo i casi previsti.
Per le zone B è ora espressamente previsto che l’autorizzazione all’istituzione e gestione possa essere richiesta da:
- associazioni venatorie organizzate sul territorio;
- associazioni cinofile, compresi circoli e gruppi affiliati;
- associazioni professionali degli addestratori cinofili;
- imprenditori agricoli singoli o associati.
Le zone B giornaliere per prove cinofile su sola selvaggina naturale possono ricadere anche in aree protette, ma solo con il consenso dell’ente gestore. Per le zone giornaliere su selvaggina di allevamento, nel territorio a caccia programmata e con esclusione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e comparto di maggior tutela della zona Alpi, i competenti uffici possono autorizzare le prove su richiesta dei soggetti legittimati.
È abrogata la previsione che consentiva la gestione triennale delle zone di caccia/addestramento e viene sostituito il riferimento all’anatra germanata con quello al germano reale forma domestica. Per l’accesso alle zone di addestramento cani il titolare può richiedere una quota di partecipazione.
Termini, documentazione e prove cinofile ENCI
Per le zone C l’istanza di istituzione e gestione va presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente. L’autorizzazione allo svolgimento di una prova cinofila nelle zone A, B e C va richiesta almeno 30 giorni prima. Per le zone B destinate ad allenamento e addestramento cani la richiesta può essere presentata senza limiti temporali; se la zona è individuata dai piani faunistici venatori provinciali o territoriali, la gestione va richiesta dal 1 settembre dell’anno precedente al periodo interessato.
La domanda deve essere corredata, a seconda dei casi, da:
- cartografia o planimetria in scala 1:15.000 o 1:10.000;
- consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche pluriennale;
- polizza assicurativa;
- parere dell’ATC o del CAC competente;
- consenso ENCI per le prove nelle zone A;
- regolamento di funzionamento della zona per le sole zone permanenti e B temporanee;
- consenso scritto dell’ente gestore di area protetta, se mancano intese specifiche con Regione o Provincia di Sondrio.
Per le prove cinofile organizzate dall’ENCI, o da società specializzate o gruppi cinofili riconosciuti, non sono richiesti alcuni documenti ordinari e basta la comunicazione ai competenti uffici nei 30 giorni precedenti. Restano però necessari:
- il parere dell’ente gestore, se la prova si svolge in area naturale protetta;
- il consenso del gestore della zona cinofila di tipo A, B o C, se la prova insiste sull’areale interessato.
Richiami vivi, allevamenti e controlli documentali
I richiami vivi di cattura, muniti di anello inamovibile numerato, sono forniti ai cacciatori dai competenti uffici della Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. È eliminato il precedente riferimento al vidimazione provinciale del registro e il registro stesso deve essere trasmesso annualmente alla Regione o alla Provincia di Sondrio, secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.
Vengono inoltre aggiornate varie disposizioni sugli allevamenti e sulla documentazione connessa, con soppressione di alcuni commi ormai non più coerenti con la nuova ripartizione di competenze. È abrogata anche la disposizione che rinviava alla normativa del 1993 sulla protezione degli animali, sostituita dal richiamo agli articoli 544-ter e 727 del codice penale e alla normativa vigente in materia.
Appostamenti temporanei e cacce di specializzazione
Nella zona di maggior tutela è vietato impiantare appostamenti temporanei. La disciplina delle cacce di specializzazione viene semplificata e ricondotta a una formulazione essenziale: esse si esercitano esclusivamente per specie o gruppi di specie.
Caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi
La parte più rilevante delle modifiche riguarda la caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi. I comitati di gestione, nel proporre i piani di prelievo selettivo, devono attenersi ai criteri fissati dal regolamento, mirati a mantenere densità commisurate alla capacità degli ambienti e popolamenti sani, ben strutturati per sesso e classi di età. I piani sono approvati con decreti dei dirigenti competenti.
Possono essere ammessi alla caccia di selezione esclusivamente i cacciatori in possesso di specifica abilitazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, ottenuta tramite corso ed esame. L’esame comprende:
- prova scritta;
- colloquio;
- prova pratica.
Il corso e l’esame sono disciplinati con decreto dirigenziale. È prevista la valutazione di equipollenza di abilitazioni rilasciate da altre Regioni. I cacciatori abilitati sono iscritti in un elenco tenuto presso i competenti uffici; è inoltre prevista una ulteriore abilitazione per l’assistenza ai cacciatori di selezione, con esame orale e iscrizione in un apposito elenco degli accompagnatori. Anche tali elenchi sono istituiti con decreto dirigenziale. In prima applicazione vi confluiscono di diritto i soggetti già iscritti nei precedenti albi provinciali.
Sono anche aggiornate altre previsioni tecniche relative alla gestione della caccia agli ungulati, con sostituzioni lessicali e soppressione di norme ormai superate.
Caccia a determinate specie, zone di prelievo e disposizioni operative
Il regolamento aggiorna anche la disciplina di alcune specie e dei relativi strumenti operativi, prevedendo che i cacciatori ammessi siano qualificati come tali e correggendo diversi rinvii e formulazioni. Sono inoltre modificate le regole sulla caccia in ambiti e periodi specifici, inclusa l’estensione di alcuni mesi per le attività consentite.
Tra le modifiche di dettaglio, per i richiami e gli allevamenti ornitologici si sostituiscono riferimenti all’anatra germanata con indicazioni su piccione forma domestica e germano reale forma domestica, e si specifica che l’anello inamovibile deve essere fornito da una delle associazioni indicate.
Norme finali, cessazione di efficacia e disciplina transitoria
La rubrica del capo finale viene integrata come “Norme finali e transitorie”. Viene abrogato l’articolo 26-bis e si introduce una disposizione che fa cessare l’efficacia, dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai Capi II-VII, delle disposizioni dell’allegato B della d.g.r. 27 luglio 2004, n. 55655 sugli allevamenti di fauna selvatica.
È inoltre prevista una disciplina transitoria per la caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi: fino all’integrazione del regolamento con la disciplina specifica, continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali e le determinazioni regionali sull’abilitazione alla caccia agli ungulati adottate con d.g.r. n. 7385/2017 e n. 1307/2019, nonché i relativi decreti dirigenziali.
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