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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14164/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, proposta in relazione a un giudizio presupposto svoltosi dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Il giudice dell'equa riparazione aveva accolto solo parzialmente la domanda; il ricorrente ha quindi proposto opposizione, poi rigettata dalla Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, per mancata considerazione della complessità del giudizio presupposto, del suo oggetto e dei comportamenti delle parti e dei giudici; (2) violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il limite di liquidazione andrebbe riferito al diritto accertato e non applicato in modo meramente aritmetico, per evitare disparità tra rigetto integrale e accoglimento solo simbolico; (3) nullità per motivazione apparente/inesistente del decreto e del procedimento, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte infondati e in parte inammissibili, osservando che il ricorrente non aveva allegato elementi specifici idonei a dimostrare una complessità eccezionale del giudizio presupposto o comportamenti rilevanti di parti e giudici; ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, secondo il principio per cui il valore del diritto accertato è un dato oggettivo e la posizione processuale della parte nel giudizio presupposto è irrilevante ai fini del limite massimo di indennizzo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione del decreto impugnato non presentava un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L. n. 89/2001

    va considerato nella liquidazione dell'equa riparazione anche in relazione alla concreta complessità del giudizio, all'oggetto della causa e al comportamento delle parti e del giudice, ma la deduzione di tali elementi deve essere specifica e non meramente assertiva

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    fissa un limite massimo invalicabile all'indennizzo, rapportato al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice; il valore del diritto accertato è un dato oggettivo e non muta in base alla posizione processuale della parte nel giudizio presupposto

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale per la valutazione della ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la censura sulla motivazione è ammissibile in cassazione solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione del decreto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    consente il controllo solo sulla presenza di una motivazione non meramente apparente o radicalmente mancante

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il giudice deve applicare il limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 individuando il valore della causa o del diritto accertato come dato oggettivo, senza che rilevi la posizione processuale assunta dalla parte nel giudizio presupposto.
  • La doglianza relativa alla mancata considerazione della complessità del giudizio presupposto e degli altri parametri di liquidazione è inammissibile o infondata se non indica in modo specifico i fatti processuali rilevanti e la loro incidenza sulla quantificazione dell'indennizzo.
  • La censura per motivazione apparente è scrutinabile in cassazione solo quando la motivazione manchi in modo assoluto, sia irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta dedurre una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
  • Il limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 mira a evitare sovracompensazioni e si applica anche quando il giudizio presupposto si sia concluso con l'accertamento solo parziale del diritto fatto valere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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