Sentenza del 13/07/2016 n. 6241 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Agevolazioni - Prima casa - Immobile di lusso - Segnalazione del Comune - Sufficienza - Non spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'immobile potesse beneficiare dell'aliquota agevolata prima casa. La contestazione riguardava la qualificazione dell'unità abitativa come immobile di lusso e, conseguentemente, la possibilità di applicare il beneficio sia agli atti soggetti a imposta di registro sia a quelli soggetti a IVA. Il Comune aveva segnalato che l'abitazione rientrava nella categoria catastale A/1, qualificazione ricondotta alla nozione di immobile di lusso prevista dall'art. 1 del d.m. 2 agosto 1969.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. La segnalazione comunale e l'inquadramento dell'immobile in categoria catastale A/1 sono stati considerati sufficienti a escludere l'agevolazione prima casa, senza necessità di ulteriori verifiche sulle caratteristiche dell'immobile. È stato inoltre affermato che, per gli atti soggetti a IVA, vi è allineamento con il regime degli atti soggetti a imposta di registro e, pertanto, non spetta l'aliquota agevolata per l'acquisto di un immobile di lusso.
Norme richiamate
Art. 1 del d.m. 2 agosto 1969
La norma individua le caratteristiche degli immobili qualificabili come di lusso. Nel caso esaminato, la qualificazione dell'unità abitativa in categoria catastale A/1, accompagnata dalla segnalazione del Comune, è stata ritenuta sufficiente per ricondurre l'immobile a tale categoria.
Disciplina delle agevolazioni prima casa per gli atti soggetti a imposta di registro e a IVA
Il trattamento agevolato è stato interpretato in modo uniforme per gli atti soggetti a registro e per quelli soggetti a IVA: l'acquisto di un immobile di lusso non beneficia dell'aliquota prima casa agevolata.
Massime di principio
- Quando l'immobile è qualificato catastalmente come A/1 e tale qualificazione è confermata o segnalata dal Comune, ciò può essere sufficiente per escludere l'agevolazione prima casa.
- La verifica della spettanza del beneficio deve concentrarsi non solo sui requisiti personali dell'acquirente, ma anche sulle caratteristiche e sulla categoria catastale dell'immobile.
- L'esclusione dell'agevolazione per immobili di lusso opera, in linea generale, sia per gli atti soggetti a imposta di registro sia per quelli soggetti a IVA.
- In presenza di una qualificazione amministrativa dell'immobile come di lusso, il contribuente deve contestare specificamente la classificazione catastale o i presupposti della segnalazione comunale; la mera invocazione dei requisiti prima casa personali non è sufficiente.
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