Sentenza del 13/07/2016 n. 14255 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998, 1999 e 2000, sostenendo di non essere stata dotata di un'autonoma organizzazione, poiché avrebbe svolto l'attività presso uno studio professionale in posizione sostanzialmente subordinata o parasubordinata. Contestava inoltre la valutazione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto irrilevante una dichiarazione resa da un altro professionista dello studio, nonché la motivazione sulle prove, la valutazione dei fatti e la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi di ricorso e ha confermato, in sostanza, il rigetto delle domande di rimborso IRAP. Il primo motivo presupponeva una posizione subordinata non provata e mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Il secondo e il terzo motivo riguardavano una dichiarazione di terzo ritenuta comunque generica e irrilevante. Il quarto motivo proponeva una rivalutazione del materiale probatorio ed era inoltre carente di sintesi e autosufficienza. Il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, era generico e impropriamente qualificato come nullità processuale. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
La controversia riguardava l'assoggettamento a IRAP in presenza di un'autonoma organizzazione dell'attività professionale. La Corte non ha però risolto nel merito il presupposto impositivo, poiché ha dichiarato inammissibili le censure dirette a rivalutare i fatti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Richiamato in relazione all'utilizzabilità e alla valutazione della dichiarazione scritta di un terzo nel processo tributario; i motivi sono stati ritenuti inammissibili anche perché la dichiarazione era comunque generica e irrilevante.
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato sulla valutazione delle prove, ma senza consentire alla ricorrente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Il giudizio di cassazione è rivolto al controllo di legittimità e non costituisce un terzo grado di merito. Le censure devono inoltre rispettare specificità, autosufficienza e i requisiti formali previsti per ciascun vizio denunciato.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 378
L'art. 91 è stato richiamato per la condanna alle spese, mentre l'art. 378 riguarda il deposito della memoria conclusiva in cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2-bis
Richiamato dalla ricorrente in materia di spese processuali; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità, difetto di autosufficienza e impropria qualificazione del vizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito: occorre denunciare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale ammissibile.
- Quando si sostiene che un professionista operi senza autonoma organizzazione, è necessario provare concretamente la struttura del rapporto, le modalità di svolgimento dell'attività, l'assenza di mezzi propri e l'eventuale subordinazione o parasubordinazione; una dichiarazione generica di un terzo normalmente non è sufficiente.
- Una prova può essere contestata sia quanto alla sua utilizzabilità sia quanto alla sua rilevanza, ma se il giudice la considera comunque generica o inidonea, la censura deve confrontarsi specificamente con tale autonoma motivazione.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici, autosufficienti e coerenti con il vizio denunciato; la mancata indicazione precisa dei fatti, dei documenti e delle norme violate può comportare l'inammissibilità.
- Le contestazioni sulla liquidazione delle spese devono indicare concretamente quali limiti o parametri tariffari sarebbero stati violati e non possono essere formulate in modo generico come nullità della sentenza.
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