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Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 4496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Trasferimento della proprietà immobiliare - Preliminare di compravendita immobile - Valore del bene deve essere calcolato alla data dell'atto traslativo - Sentenza costitutiva - Valore venale in comune commercio - Art. 51, co. 2, D.P.R. n. 131/1986.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile per il trasferimento della proprietà immobiliare disposto mediante sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., in esecuzione di un preliminare di compravendita. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il valore dell'immobile dovesse essere riferito al preliminare, mentre l'Amministrazione lo aveva determinato con riferimento alla data della sentenza, quale atto produttivo dell'effetto traslativo.

La decisione

È stato affermato che il preliminare non costituisce il riferimento essenziale per determinare il valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro. La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. sostituisce il contratto definitivo e rappresenta il titolo che produce il trasferimento della proprietà; pertanto, la base imponibile deve essere calcolata sulla base del valore venale in comune commercio dell'immobile alla data della sentenza, cioè dell'atto traslativo. L'impostazione dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata conforme ai principi applicabili.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 2

    valore venale in comune commercio

    Il valore del bene, ai fini dell'imposta di registro, deve essere determinato con riferimento al valore venale in comune commercio alla data dell'atto che produce il trasferimento.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 8 della Tariffa, parte prima, comma 1

    Disciplina il trattamento ai fini dell'imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria aventi effetti traslativi o dichiarativi.

  • Codice civile, art. 2932

    La sentenza costitutiva ottenuta in caso di mancata stipula del contratto definitivo produce gli effetti del contratto non concluso e, nel caso esaminato, costituisce il titolo del trasferimento immobiliare.

Massime di principio

  • Quando il trasferimento immobiliare si realizza mediante una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la sentenza, e non il preliminare, è l'atto rilevante per individuare il momento del trasferimento.
  • Ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'immobile deve essere riferito alla data dell'atto traslativo effettivo; pertanto, in presenza di una sentenza costitutiva, occorre considerare il valore venale in comune commercio alla data della sentenza.
  • Il prezzo o il valore indicato nel preliminare può avere rilevanza probatoria, ma non sostituisce il criterio legale riferito al valore del bene al momento del trasferimento giudiziale.
  • In situazioni analoghe, eventuali variazioni del valore di mercato intervenute tra il preliminare e la sentenza possono incidere sulla base imponibile, perché il riferimento temporale è quello dell'atto che produce l'effetto traslativo.

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