Sentenza del 13/07/2016 n. 14254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Cassazione n. 23051 del 2012, che aveva dichiarato tardivo il ricorso per cassazione notificato il 25 marzo 2008. La Corte aveva erroneamente ritenuto che il termine scadesse il 24 marzo 2008, considerandolo giorno feriale, mentre tale data era il lunedì dell'Angelo, giorno festivo. Nel merito, l'Agenzia contestava inoltre la dichiarazione di inammissibilità del proprio appello tributario, sostenendo di aver formulato motivi sufficientemente specifici contro la decisione di primo grado sulla tassazione delle somme erogate a titolo di previdenza integrativa.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo l'errore di fatto sulla natura festiva del 24 marzo 2008, e ha revocato la precedente ordinanza. Ha quindi ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso originario dell'Agenzia delle Entrate, lo ha accolto nel merito, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per un nuovo esame, anche sulle spese. Non è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
revocazione delle pronunce della Corte di cassazione
Consente di chiedere la revocazione di una decisione della Cassazione quando ricorre un errore di fatto revocatorio.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'erronea percezione di un dato oggettivo e incontestabile, come la qualificazione di un giorno festivo quale giorno feriale, può giustificare la revocazione.
Art. 327 c.p.c.
termine annuale per l'impugnazione in assenza di notificazione della sentenza
Il termine lungo per impugnare deve essere calcolato tenendo conto delle regole processuali sulla decorrenza e sulla proroga quando la scadenza cade in giorno festivo.
Art. 155 c.p.c.
computo dei termini processuali
Se il termine processuale scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Legge n. 742 del 1969, art. 1, comma 1
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
La sospensione feriale incide sul computo dei termini processuali nei periodi previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'appello deve individuare le ragioni della contestazione, ma non è necessario introdurre motivi nuovi quando l'appellante ripropone e sviluppa le argomentazioni già poste a fondamento della propria posizione.
Art. 342 c.p.c.
specificità dei motivi di appello
La specificità dell'impugnazione è soddisfatta quando l'atto consente di individuare chiaramente le statuizioni contestate e le ragioni della censura.
Articoli 16 e 17 del T.U.I.R.
regime della tassazione separata
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che le somme percepite in forma di capitale dovessero essere assoggettate al regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto e le prestazioni assimilate.
Art. 42, comma 4, T.U.I.R.
previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale
Il contribuente sosteneva l'applicabilità del regime previgente in ragione della sua iscrizione al fondo previdenziale anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 12 e 13
disciplina delle forme pensionistiche complementari
La controversia riguardava l'applicabilità della nuova disciplina fiscale ai cosiddetti vecchi iscritti ai fondi pensione e il rilievo della data di percezione delle somme.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha dichiarato insussistenti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Un termine processuale che scade in un giorno festivo è normalmente prorogato al primo giorno lavorativo successivo; il calcolo deve considerare correttamente il calendario, gli anni bisestili e la sospensione feriale.
- Un errore oggettivo nella percezione di un dato risultante dagli atti, distinto da un errore di interpretazione giuridica, può integrare errore di fatto revocatorio e consentire la revocazione di una decisione della Cassazione.
- Nel processo tributario l'appello non deve necessariamente formulare argomentazioni completamente nuove: può essere sufficiente riproporre e sviluppare le ragioni già sostenute, purché siano individuabili le contestazioni rivolte alla sentenza impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità per genericità dell'appello richiede una verifica concreta del suo contenuto; non può essere pronunciata quando l'atto consente di comprendere le ragioni della critica e chiede un nuovo esame della controversia.
- La revocazione che elimina una precedente declaratoria di tardività riapre la fase rescissoria: la Cassazione può esaminare il ricorso originario, cassare la decisione impugnata e rinviare la causa al giudice di merito.
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