Sentenza del 16/07/2018 n. 2970 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - locali destinati a garage - tassabilità - esclusione della tassazione - onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'assoggettamento alla TARSU del garage, sostenendo che il locale dovesse beneficiare dell'esclusione o della riduzione della superficie tassabile prevista dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e della specifica destinazione d'uso. La questione riguardava, in particolare, la ripartizione dell'onere della prova: mentre l'Amministrazione deve dimostrare la fonte dell'obbligazione tributaria, spetta al contribuente provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione.
La decisione
La tassazione del garage è stata ritenuta legittima in assenza della prova, da parte del contribuente, delle specifiche condizioni strutturali e di destinazione richieste per ottenere l'esenzione o la riduzione. L'unità immobiliare adibita a garage, in quanto detenuta o occupata in una zona soggetta al tributo, è ordinariamente tassabile. L'esenzione, anche parziale, costituisce un'eccezione alla regola generale e non può essere riconosciuta automaticamente.
Norme richiamate
Art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La norma disciplina il presupposto della TARSU e le ipotesi di esclusione o riduzione della superficie tassabile. Le relative condizioni devono essere provate dal contribuente che intende avvalersene.
Massime di principio
- I locali destinati a garage sono normalmente soggetti alla TARSU quando sono detenuti o occupati in una zona del territorio comunale soggetta al tributo.
- L'esenzione o la riduzione della superficie tassabile non si presume: il contribuente deve dimostrare concretamente le caratteristiche strutturali e la destinazione del locale che giustificano il beneficio.
- L'Amministrazione deve provare il presupposto generale dell'imposizione, ma spetta al contribuente provare i fatti costitutivi dell'esenzione, dell'esclusione o della riduzione.
- La mera destinazione del locale a garage non è sufficiente, da sola, a escludere la tassazione; occorre verificare e documentare la specifica fattispecie prevista dalla legge o dal regolamento comunale.
- In caso di contestazione, è opportuno produrre planimetrie, documentazione catastale, autorizzazioni, elementi sulla concreta utilizzazione del locale e ogni prova relativa alle sue caratteristiche strutturali.
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