Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/07/2018 n. 2970 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

TARSU - locali destinati a garage - tassabilità - esclusione della tassazione - onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'assoggettamento alla TARSU del garage, sostenendo che il locale dovesse beneficiare dell'esclusione o della riduzione della superficie tassabile prevista dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507/1993, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e della specifica destinazione d'uso. La questione riguardava, in particolare, la ripartizione dell'onere della prova: mentre l'Amministrazione deve dimostrare la fonte dell'obbligazione tributaria, spetta al contribuente provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione.

La decisione

La tassazione del garage è stata ritenuta legittima in assenza della prova, da parte del contribuente, delle specifiche condizioni strutturali e di destinazione richieste per ottenere l'esenzione o la riduzione. L'unità immobiliare adibita a garage, in quanto detenuta o occupata in una zona soggetta al tributo, è ordinariamente tassabile. L'esenzione, anche parziale, costituisce un'eccezione alla regola generale e non può essere riconosciuta automaticamente.

Norme richiamate

  • Art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La norma disciplina il presupposto della TARSU e le ipotesi di esclusione o riduzione della superficie tassabile. Le relative condizioni devono essere provate dal contribuente che intende avvalersene.

Massime di principio

  • I locali destinati a garage sono normalmente soggetti alla TARSU quando sono detenuti o occupati in una zona del territorio comunale soggetta al tributo.
  • L'esenzione o la riduzione della superficie tassabile non si presume: il contribuente deve dimostrare concretamente le caratteristiche strutturali e la destinazione del locale che giustificano il beneficio.
  • L'Amministrazione deve provare il presupposto generale dell'imposizione, ma spetta al contribuente provare i fatti costitutivi dell'esenzione, dell'esclusione o della riduzione.
  • La mera destinazione del locale a garage non è sufficiente, da sola, a escludere la tassazione; occorre verificare e documentare la specifica fattispecie prevista dalla legge o dal regolamento comunale.
  • In caso di contestazione, è opportuno produrre planimetrie, documentazione catastale, autorizzazioni, elementi sulla concreta utilizzazione del locale e ogni prova relativa alle sue caratteristiche strutturali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.