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Ordinanza

Ordinanza n. 3249/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale DET n.-OMISSIS- avente ad oggetto: “Procedura selettiva interna ai fini della progressione verticale tra le aree, ai sensi del regime transitorio di cui all’art 13 del CCNL 2019/2021- riservata al personale di ruolo del comune di Pomezia, per la copertura di n. 4 posti di specialista di area vigilanza area funzionari – ex categoria D presa d’atto verbali della commissione. Nomina vincitori”, nella parte in cui pubblica la graduatoria dei vincitori alle pagg. 3 e 5; - del verbale della Commissione esaminatrice denominato “verbale 2” laddove non riconosce alla ricorrente i due punti previsti per la conoscenza della lingua straniera; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. del Comune resistente, a mezzo della Commissione esaminatrice, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2,00 per la competenza e conoscenza della lingua inglese, con ribasso dei punteggi attribuiti agli altri concorrenti come di seguito indicato, e condanna a riconoscere il punteggio di 7 per la performance e di 6 per il curriculum, nonché di 22 punti per la valutazione nell’ambito del colloquio.

Giustizia amministrativa202605912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti della commissione esaminatrice relativi alla procedura interna per la progressione verticale alla posizione di specialista dell’area vigilanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha preso atto dei verbali della commissione e nominato i vincitori della procedura selettiva interna riservata al personale di ruolo, contestando la graduatoria nella parte relativa ai punteggi attribuiti. In particolare, ha dedotto il mancato riconoscimento di due punti per la competenza e conoscenza della lingua inglese, nonché l’erronea attribuzione dei punteggi per performance, curriculum e colloquio. Ha chiesto, oltre all’annullamento degli atti, la sospensione cautelare e la condanna in forma specifica del Comune alla riedeterminazione del punteggio e della graduatoria. Il contraddittorio non risultava perfezionato nei confronti di una controinteressata non costituita, poiché non era stata depositata la cartolina di ricevimento della notifica effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi relativi alla valutazione dei punteggi né ha concesso una sospensione degli atti impugnati. Ha rilevato il mancato perfezionamento della notifica nei confronti di una controinteressata e ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la cartolina di ricevimento oppure rinnovare la notificazione. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13 CCNL 2019/2021

    regime transitorio per la progressione verticale tra le aree

    La procedura selettiva interna è stata indetta ai sensi del regime transitorio previsto dalla disposizione contrattuale, ma l’ordinanza non ne esamina il contenuto sostanziale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    La ricorrente ha invocato la tutela risarcitoria in forma specifica, ma l’ordinanza non decide sulla relativa domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della trattazione della domanda cautelare; il giudice non accorda la sospensione, ritenendo sufficiente la sollecita fissazione del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva che non è provato il perfezionamento della notificazione del ricorso a una controinteressata non costituita, deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per depositare la prova della ricezione oppure rinnovare la notificazione, così da perfezionare il contraddittorio.
  • La domanda cautelare può essere tutelata mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza sospensione del provvedimento impugnato, quando il giudice ritenga che la definizione ravvicinata del giudizio sia adeguata a proteggere le esigenze cautelari dedotte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

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