Sentenza del 23/12/2019 n. 34399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2006, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito della società e i redditi di partecipazione dei soci applicando la disciplina delle società non operative o di comodo prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994. La società possedeva un complesso alberghiero con ristorante, concesso in affitto a un canone annuo di circa 124.000 euro, inferiore al ricavo minimo necessario per superare il test di operatività. I contribuenti sostenevano che l’affitto d’azienda, l’impossibilità di aumentare tempestivamente il canone, le spese sostenute dall’affittuaria e l’allineamento del canone ai valori di mercato costituissero situazioni oggettive e straordinarie idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina antielusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati alcuni motivi, inammissibili altri e ha accolto il dodicesimo motivo, dichiarando assorbito l’undicesimo. In particolare, ha stabilito che l’impossibilità economica di raggiungere il reddito minimo presunto può derivare anche dall’effettiva situazione del mercato, valutata con riferimento al settore e all’area geografica interessata. La CTR aveva erroneamente escluso in modo assoluto che l’allineamento del canone ai prezzi di mercato potesse dimostrare una situazione oggettiva impeditiva. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis
oggettive situazioni di carattere straordinario
La norma introduce una presunzione di non operatività e di reddito minimo per le società che non raggiungono determinati ricavi; il contribuente può superarla dimostrando situazioni oggettive, specifiche, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi presunti.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 15 e 16, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Ha inasprito, per il periodo d’imposta 2006, la disciplina delle società non operative, modificando i parametri per il test di operatività e per la determinazione del reddito minimo presunto.
Codice civile, artt. 2561 e 2562
Disciplinano gli obblighi dell’affittuario o usufruttuario d’azienda, compresi la gestione dell’azienda e la conservazione dell’efficienza dei beni aziendali; nel caso concreto, tali disposizioni sono state richiamate in relazione alle spese di manutenzione e sostituzione dei cespiti.
Codice civile, art. 1372
È stato richiamato in relazione alla vincolatività del contratto d’affitto d’azienda e alla possibilità di modificare il canone contrattuale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
A seguito della riforma applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e alle anomalie motivazionali più gravi, quali la motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività non determina automaticamente l’accertamento definitivo: il contribuente può fornire prova contraria di situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà.
- L’affitto d’azienda a un canone inferiore al ricavo minimo legale non costituisce, da solo, una causa automatica di disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
- L’impossibilità di raggiungere il reddito minimo deve essere valutata in senso economico e non assoluto, considerando le condizioni effettive del mercato, il settore, la zona geografica, la domanda e l’offerta.
- La congruità del canone rispetto ai valori di mercato può costituire una prova rilevante della situazione oggettiva impeditiva, purché sia documentata mediante comparabili realmente omogenei e adeguatamente contestualizzati.
- Contratti, clausole sulle spese di manutenzione, durata e possibilità di revisione del canone devono essere esaminati concretamente, ma non sostituiscono la prova dell’effettiva impossibilità di ottenere ricavi maggiori nell’anno verificato.
- In sede di rinvio, il giudice deve valutare in concreto se il mercato locale e le caratteristiche dell’azienda rendessero economicamente irrealistico il canone necessario per superare il test di operatività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 288 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →