Sentenza n. 11375/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari a) della determina dirigenziale INAIL n. -OMISSIS- del 10.11.2025, ad oggetto “procedure selettive interne, per soli titoli e per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del CCNL 2002/2005, comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione – I biennio economico 2002/2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006 - indizione”, relativamente alla procedura selettiva interna per n. 30 posizioni di Dirigente di ricerca – I livello professionale, ove dispone all’art. 2, comma 3, tra i requisiti di ammissione e partecipazione, il non aver riportato sanzioni disciplinari nei tre anni antecedenti la data del 31 dicembre 2024 superiori al rimprovero scritto; b) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare: 1) della determina del Direttore centrale risorse umane n. -OMISSIS- del 11.2.2026, ad oggetto l’esclusione del concorrente dalla procedura selettiva interna per la mancanza del requisito di cui all’articolo 2 comma 3 del bando, non conosciuta e semplicemente comunicata al ricorrente con nota U.INAIL. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando della procedura selettiva interna per 30 posizioni di Dirigente di ricerca e successivo provvedimento di esclusione per mancanza del requisito relativo all'assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel triennio antecedente
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la previsione del bando che richiedeva, quale requisito di partecipazione, di non avere riportato nei tre anni antecedenti il 31 dicembre 2024 sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto, nonché il provvedimento di esclusione adottato per la mancanza di tale requisito. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 7 l. n. 300/1970, dell'art. 24 del CCNL 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca e della circolare INAIL n. 5/2024, oltre a eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irrazionalità e violazione della gerarchia delle fonti. Secondo il ricorrente, l'art. 7, comma 8, l. n. 300/1970, il codice disciplinare INAIL e il contratto collettivo consentirebbero di tenere conto delle sanzioni disciplinari soltanto per due anni dalla loro applicazione; la previsione del bando, estendendo il periodo a tre anni, avrebbe introdotto una deroga peggiorativa priva di adeguata giustificazione. L'INAIL ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la procedura comportava soltanto una progressione economica o comunque un passaggio all'interno della medesima area professionale, senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. La procedura selettiva riguardava infatti un passaggio economico o comunque il conferimento di una qualifica più elevata all'interno della stessa area, categoria o fascia di inquadramento, senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro. In base all'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dal TAR, le controversie relative alle progressioni meramente economiche e a quelle interne alla medesima area, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali e differenziati soprattutto quantitativamente, non rientrano nelle progressioni verticali riservate alla giurisdizione amministrativa dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il giudice amministrativo non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della clausola del bando né del provvedimento di esclusione. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione resta distinta dalle controversie sulle progressioni interne che non costituiscono vere progressioni verticali tra aree o categorie.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini previsti dalla disposizione.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
per i dipendenti pubblici…le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari
È stato richiamato dall'amministrazione a sostegno della disciplina della procedura comparativa; il TAR non ne ha esaminato la concreta applicazione nel merito.
art. 7, comma 8, l. n. 300/1970
non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione
È stato invocato dal ricorrente per contestare la clausola del bando, ma il TAR non ha deciso la questione per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative a progressioni meramente economiche all'interno del rapporto di lavoro pubblico privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Non costituiscono progressioni verticali devolute al giudice amministrativo le progressioni che, pur comportando il conferimento di una qualifica più elevata, restano all'interno della stessa area, categoria o fascia di inquadramento e riguardano profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, differenziati prevalentemente sotto il profilo quantitativo.
- La giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 per le procedure concorsuali non si estende alle selezioni interne che non determinano il passaggio tra aree o categorie professionali diverse.
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