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Circolare

Circolare numero 72 del 27-4-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2004, le aliquote contributive dovute dai piccoli coloni e dai concedenti a compartecipazione familiare. Indica l’aumento della quota Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del concedente, conferma le riduzioni ex art. 120 della legge n. 388/2000, riepiloga i contributi INAIL e precisa le agevolazioni spettanti nelle diverse zone tariffarie, anche con riferimento ai territori oggetto del riordino delle aree svantaggiate. Sono inoltre richiamate le tabelle allegate con le aliquote complessive e le percentuali di agevolazione applicabili.

Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l’anno 2004

Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l’anno 2004

La circolare disciplina il quadro contributivo applicabile per il 2004 ai piccoli coloni e ai concedenti a compartecipazione familiare. Vengono aggiornate le aliquote previdenziali e assicurative, richiamate le riduzioni di oneri sociali ancora vigenti e precisate le agevolazioni territoriali spettanti in relazione alle zone tariffarie.

Aliquote per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per effetto del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che attua la delega di cui all’art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prosegue il graduale allineamento dell’aliquota agricola a quella degli altri settori produttivi. Per il 2004, la quota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta dello 0,20% a carico del concedente.

Resta invariata la quota a carico del colono o compartecipante familiare, pari all’8,54%. L’aliquota complessiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta quindi pari al 26,29%, con la seguente ripartizione:

  • concedente: 17,75% (esclusa la quota base pari allo 0,11%);
  • colono/compartecipante familiare: 8,54%.

Riduzione degli oneri sociali

La circolare conferma anche per il 2004 l’applicazione dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. In concreto, sono indicati gli esoneri sulle aliquote contributive relativi a:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Contributi INAIL

Per la contribuzione dovuta a titolo di assistenza contro gli infortuni sul lavoro, per il 2004 è confermato l’aumento già previsto dall’art. 28, comma 3, del d.lvo n. 38 del 23 febbraio 2000. Le aliquote riportate sono:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Agevolazioni per zone tariffarie

La circolare richiama la delibera CIPE del 25 maggio 2000 sulla riclassificazione delle aree svantaggiate e la circolare n. 56 del 9 marzo 2001. Per l’anno 2004, le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono così determinate:

  • nei territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 70% dei contributi a carico del datore di lavoro;
  • nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio e i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise: riduzione del 40%;
  • nelle restanti zone agricole oggetto del riordino: adeguamento progressivo delle agevolazioni nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annuali pari al 25% della variazione totale.

Per tali ultime zone, la circolare precisa che con il 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo. Inoltre, in sede di compilazione del modello ACC1 cf/pc, le aziende devono continuare a usare i codici previsti per i territori oggetto del riordino.

Tabelle allegate e ripartizioni territoriali

Le tabelle allegate riportano le aliquote contributive applicabili nel 2004 e le agevolazioni per i territori montani e svantaggiati. In particolare, sono distinti i casi dei territori non oggetto del riordino e quelli oggetto del riordino del d.lvo 146/97, con le percentuali di agevolazione e di contributo dovuto a carico del concedente.

Tra le fattispecie richiamate figurano:

  • territorio non svantaggiato del Centro/Nord: agevolazione 0%, dovuto 100%;
  • territorio svantaggiato del Sud, compreso Abruzzo e Molise obiettivo 1: agevolazione 40%, dovuto 60%;
  • territorio svantaggiato del Centro/Nord e del Sud: agevolazione 40%, dovuto 60%;
  • territorio particolarmente svantaggiato: agevolazione 70%, dovuto 30%.

Per i territori oggetto del riordino, le tabelle distinguono inoltre le corrispondenze tra classificazione prima e dopo il riordino, indicando i medesimi livelli di agevolazione (0%, 40% e 70%) in funzione della tipologia territoriale.

Punti principali

Aliquote Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2004

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, dal 1° gennaio 2004 la quota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta dello 0,20% a carico del concedente. La quota a carico del colono o compartecipante familiare resta ferma all’8,54%. L’aliquota complessiva è pari al 26,29%, di cui 17,75% a carico del concedente (esclusa la quota base dello 0,11%) e 8,54% a carico del lavoratore.

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 legge n. 388/2000

Anche per il 2004 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La circolare richiama gli esoneri sulle aliquote contributive per assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%) e disoccupazione (0,34%).

Contributi INAIL per il 2004

Per la contribuzione dovuta per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, viene confermato anche per il 2004 l’aumento previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3. Le aliquote indicate sono: assistenza infortuni sul lavoro 10,125% e addizionale infortuni sul lavoro 3,1185%.

Agevolazioni contributive per zone tariffarie

In attuazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000 sulla riclassificazione delle aree svantaggiate, per il 2004 le riduzioni contributive dell’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 sono fissate in misura differenziata: 70% nei territori montani particolarmente svantaggiati, 40% nelle zone agricole svantaggiate incluse le aree obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i Comuni di Abruzzo e Molise, e progressivo adeguamento per le restanti zone oggetto di riordino, fino al completamento nel 2004.

Compilazione del modello ACC1 cf/pc

Per le aziende che compilano il modello ACC1 cf/pc, nella indicazione della zona tariffaria devono continuare a essere utilizzati i codici previsti per i territori oggetto del riordino, come già chiarito dalla circolare n. 53/2004.

Tabelle allegate

Le tabelle allegate riportano le aliquote contributive valide per il 2004 e le agevolazioni applicabili ai territori montani e svantaggiati, distinguendo tra territori non oggetto del riordino e territori oggetto del riordino del D.lvo 146/97.

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