Circolare numero 70 del 26-4-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i familiari del farmacista non iscritti all’albo, ma che collaborano con abitualità e prevalenza nell’impresa familiare, devono essere iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali quando l’attività svolta nella farmacia ha natura commerciale. L’assenza, in capo al titolare farmacista, dell’iscrizione alla Gestione commercianti non esclude l’obbligo assicurativo dei coadiutori, poiché il titolare resta assicurato all’ENPAF per l’attività professionale. In caso di accertamento d’ufficio, possono essere ridotte le somme aggiuntive per la presenza di precedenti orientamenti contrastanti e per il comportamento non uniforme delle sedi.
Familiari coadiutori dei farmacisti: iscrizione alla Gestione commercianti
Familiari coadiutori dei farmacisti
La circolare n. 70 del 26 aprile 2004 fornisce chiarimenti sull’obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali per i familiari del farmacista che collaborano nell’impresa familiare. L’Istituto conferma l’orientamento già espresso con la circolare n. 163 del 17 luglio 1984, ritenendo che, in presenza di determinati presupposti, i coadiutori familiari debbano essere assicurati anche se il titolare della farmacia non è iscritto alla Gestione commercianti.
Quadro normativo e natura dell’attività
La circolare osserva che nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai medicinali viene svolta un’attività commerciale. Tale attività rientra nell’ambito del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in particolare per effetto dell’art. 4. Da questa attività derivano redditi d’impresa, i quali sono di norma attribuiti ai singoli partecipanti all’impresa familiare. Questo assetto conferma la presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza della collaborazione richiesti per l’obbligo assicurativo.
Obbligo assicurativo dei familiari collaboratori
L’Istituto afferma che, quando la collaborazione dei familiari avviene con carattere di abitualità e prevalenza nell’ambito di un’impresa familiare che svolge attività commerciale nel rispetto della normativa vigente, deve trovare applicazione la tutela previdenziale. La mancanza di una formale preposizione all’attività da parte del titolare non può impedire il riconoscimento dell’obbligo assicurativo, perché una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento.
Posizione del farmacista titolare e gestione previdenziale
La circolare precisa che la circostanza che il farmacista titolare svolga anche attività professionale, con iscrizione all’Albo dei farmacisti e conseguente obbligo contributivo nei confronti dell’ENPAF, non fa venir meno l’obbligo dei coadiutori familiari di iscriversi alla Gestione commercianti. In sostanza, il farmacista deve essere iscritto come titolare non attivo e i familiari che collaborano stabilmente e in via prevalente devono essere iscritti come coadiutori, secondo le procedure già previste per i preposti all’attività commerciale, sempre che non ricorra un rapporto di lavoro subordinato.
Accertamenti d’ufficio e riduzione delle somme aggiuntive
Per i casi di accertamento d’ufficio dei coadiuvanti familiari dei farmacisti, la circolare riconosce la possibilità di ridurre le somme aggiuntive ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge 25 dicembre 2000, n. 388. Tale previsione è collegata al susseguirsi di direttive non sempre univoche nel tempo, alla particolarità della fattispecie e al comportamento non uniforme adottato dalle sedi territoriali dell’Istituto.
Punti principali
Oggetto e quesito interpretativo
La circolare affronta il tema dell’obbligo assicurativo dei familiari del farmacista che collaborano nell’impresa familiare senza essere iscritti all’albo professionale. Il chiarimento riguarda, in particolare, la loro iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali.
Attività commerciale svolta in farmacia
Nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai medicinali viene esercitata un’attività commerciale soggetta al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per effetto dell’art. 4. Da tale attività derivano redditi d’impresa, normalmente attribuiti ai partecipanti all’impresa familiare, con conseguente sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza richiesti per l’obbligo assicurativo.
Obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari
Se ricorrono i presupposti di legge per l’assicurazione dei coadiutori familiari, la mancata iscrizione del farmacista titolare alla Gestione commercianti non impedisce il riconoscimento della tutela previdenziale dei collaboratori. La circolare afferma che la collaborazione abituale e prevalente in un’impresa familiare che svolge attività commerciale deve essere coperta previdenzialmente anche in assenza di una formale preposizione all’attività da parte del titolare.
Posizione del farmacista titolare
Il farmacista deve essere iscritto alla Gestione quale titolare non attivo, sempre che non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente per i familiari collaboratori. La circostanza che il titolare sia iscritto all’ENPAF per l’attività professionale non esclude l’obbligo di iscrizione dei coadiutori alla Gestione commercianti per la componente commerciale dell’impresa.
Regolarizzazione e somme aggiuntive
In caso di accertamento d’ufficio dei coadiuvanti familiari dei farmacisti, le somme aggiuntive possono essere ridotte ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge 25 dicembre 2000, n. 388. La riduzione è giustificata dalle contrastanti direttive succedutesi nel tempo, dalla peculiarità della fattispecie e dal comportamento non uniforme tenuto dalle sedi dell’Istituto.
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