Circolare numero 73 del 29-4-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i periodi assicurativi maturati presso il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali non possono essere utilizzati ai fini della totalizzazione prevista dall’articolo 71 della legge n. 388/2000 e dal D.M. n. 57/2003. Il motivo è che la legge n. 230/1997, che ha soppresso il Fondo dal 1° gennaio 1998, ha già previsto per iscritti e cancellati il riconoscimento delle prestazioni maturate al momento della soppressione. Vengono richiamate, inoltre, le principali prestazioni spettanti nel regime del Fondo soppresso: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, reversibilità e, per chi non raggiunge il requisito contributivo, indennità di buonuscita in misura doppia.
Inapplicabilità della totalizzazione dei periodi assicurativi del soppresso Fondo spedizionieri doganali
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali: esclusione dalla totalizzazione
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, con riferimento ai periodi maturati presso il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. L’INPS conclude che tali periodi non sono totalizzabili, in ragione della disciplina speciale già prevista dalla legge di soppressione del Fondo.
Quadro normativo di riferimento
Il Fondo era stato istituito dall’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, poi modificato dalla legge 4 marzo 1969, n. 88, ed è stato soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16 luglio 1997, n. 230. La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 23 del 6 febbraio 2004, con cui erano state fornite le istruzioni applicative dell’articolo 71 della legge n. 388/2000 e del decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57.
Prestazioni riconosciute nel regime del Fondo soppresso
La circolare ricorda la disciplina delle prestazioni previdenziali spettanti agli assicurati del Fondo soppresso:
- pensione ordinaria di vecchiaia al compimento dell’età prevista dal regime generale per gli uomini, pari a 65 anni dal 1° gennaio 2000, per i lavoratori con almeno 20 anni di anzianità contributiva, anche se cancellati dal Fondo prima del 31 dicembre 1997;
- pensione di vecchiaia anche per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1997 con anzianità previdenziale inferiore a 20 anni, in misura rapportata all’anzianità assicurativa posseduta;
- pensione di invalidità secondo la normativa regolamentare del Fondo, sulla base di un parere ministeriale già espresso in precedenza;
- pensione di reversibilità ai superstiti dei titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità, nonché ai superstiti degli iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997 con almeno due anni di contribuzione.
Indennità di buonuscita per i non aventi diritto a pensione
Per i lavoratori cancellati dal Fondo anteriormente al 31 dicembre 1997 che non abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione e non abbiano titolo a pensione, viene richiamata l’indennità di buonuscita in misura doppia prevista dall’articolo 32 del regolamento del Fondo. Tale prestazione spetta al raggiungimento dell’età indicata dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 230/1997.
Esclusione dell’applicazione della totalizzazione
Il punto centrale della circolare è che la totalizzazione non può operare sui periodi assicurativi del Fondo degli spedizionieri doganali. La motivazione risiede nel fatto che la legge n. 230/1997 ha già previsto, per tutti gli iscritti e i cancellati, il conseguimento delle prestazioni previdenziali maturate al momento della soppressione del Fondo stesso. Di conseguenza, i periodi accreditati presso quel Fondo restano assoggettati alla disciplina speciale prevista dalla normativa di soppressione e non rientrano nel meccanismo di totalizzazione di cui all’articolo 71 della legge n. 388/2000.
Punti principali
Oggetto del chiarimento
Alcuni spedizionieri doganali iscritti al Fondo soppresso hanno chiesto se i periodi assicurativi maturati in quel Fondo possano essere totalizzati ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 388/2000. La circolare risponde negativamente, precisando che la totalizzazione non è applicabile ai periodi del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
Quadro normativo del Fondo soppresso
Il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali era stato istituito dall’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato dalla legge 4 marzo 1969, n. 88, ed è stato soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16 luglio 1997, n. 230. La circolare richiama anche la precedente circolare n. 23 del 6 febbraio 2004, che aveva fornito istruzioni generali sull’articolo 71 della legge n. 388/2000.
Prestazioni previste per gli iscritti e cancellati
Vengono riepilogate le prestazioni garantite dal regime del Fondo soppresso: pensione ordinaria di vecchiaia al compimento dell’età prevista nel regime generale per gli uomini, pari a 65 anni dal 1° gennaio 2000, con almeno 20 anni di contribuzione; diritto riconosciuto anche ai lavoratori iscritti al 31 dicembre 1997 con anzianità inferiore a 20 anni, proporzionata all’anzianità assicurativa posseduta. È riconosciuta anche la pensione di invalidità secondo la normativa regolamentare del Fondo, nonché la pensione ai superstiti per i titolari di pensione di vecchiaia o invalidità e per i superstiti di iscritti al 31 dicembre 1997 con almeno due anni di contribuzione.
Indennità di buonuscita
Per i lavoratori cancellati dal Fondo prima del 31 dicembre 1997 che non abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione e non abbiano diritto a pensione spetta l’indennità di buonuscita in misura doppia, secondo l’articolo 32 del regolamento del Fondo soppresso. Tale indennità è riconosciuta al raggiungimento dell’età prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 230/1997.
Esclusione della totalizzazione
Sulla base del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2004, la circolare conclude che la totalizzazione non può essere applicata ai periodi assicurativi del Fondo degli spedizionieri doganali. La ragione è che la legge n. 230/1997 ha già disciplinato il conseguimento delle prestazioni previdenziali maturate al momento della soppressione del Fondo per tutti gli iscritti e cancellati.
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