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Circolare

Circolare numero 69 del 26-4-2004

SOMMARIO: Con la Risoluzione in epigrafe l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che i premi pagati dal datore di lavoro per le polizze assicurative, stipulate a fronte di specifiche disposizioni normative, contrattuali o interne che sanciscono l’obbligo di tenere indenni i propri dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio per danni causati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni, non costituiscono fringe benefit e non concorrono, pertanto, alla formazione del redito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR (ex art. 48).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina il trattamento, ai fini dell’art. 51 del TUIR, dei premi pagati dal datore di lavoro per polizze di responsabilità civile a favore di dipendenti, quadri, dirigenti e amministratori. Richiama il principio generale di imponibilità dei premi assicurativi, già affermato per altre tipologie di polizze, ma chiarisce che nel caso delle polizze RC in esame i premi non costituiscono fringe benefit e non concorrono al reddito di lavoro dipendente, poiché le somme non arricchiscono il lavoratore e la spesa risponde a un esclusivo interesse del datore di lavoro. Vengono distinti i casi in cui l’obbligo di copertura deriva da legge, contratto collettivo o delibera assembleare, evidenziando che la polizza è solo uno strumento per adempiere a obblighi già esistenti.

Regime fiscale dei premi assicurativi di responsabilità civile stipulati dal datore di lavoro per i dipendenti

Regime fiscale dei premi assicurativi RC stipulati dal datore di lavoro

La circolare affronta il trattamento fiscale dei premi versati dal datore di lavoro per polizze di responsabilità civile stipulate a favore di dipendenti, quadri, dirigenti e amministratori. Il documento richiama il quadro generale dell’art. 51 del TUIR e chiarisce, con riferimento alla risoluzione n. 178/E del 9 settembre 2003, che tali premi non concorrono al reddito di lavoro dipendente nei casi esaminati.

Quadro generale dei premi assicurativi nel reddito di lavoro dipendente

Viene ricordato che, secondo la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, i premi assicurativi pagati dal datore di lavoro concorrono in linea generale alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Restano esclusi solo quelli relativi alle assicurazioni contro gli infortuni professionali. Lo stesso regime si applica anche alla base imponibile contributiva, non essendo previste deroghe specifiche.

La fattispecie esaminata dalla risoluzione

La risoluzione n. 178/E prende le mosse dall’interpello di una società che aveva stipulato polizze RC per alcuni lavoratori, tra cui amministratori, quadri e dirigenti. La società chiedeva se i premi dovessero essere inclusi nel reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR, considerando che l’obbligo di tutela derivava, a seconda dei casi, da legge, contratto collettivo o delibera assembleare.

Ragioni dell’esclusione dalla base imponibile

L’Agenzia ritiene che i premi in questione non costituiscano fringe benefit e non siano imponibili perché:

  • le somme non realizzano un arricchimento per il lavoratore, trattandosi di indennizzi a carattere reintegratorio;
  • la spesa è sostenuta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Tali principi sono considerati deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e trovano fondamento nell’art. 51 del TUIR e nella prassi amministrativa richiamata.

Obblighi derivanti da legge o contratto collettivo

Quando l’obbligo di tenere indenni i dipendenti deriva dalla legge o dal contratto collettivo, la polizza assicurativa è soltanto uno strumento attraverso il quale il datore di lavoro adempie a un obbligo già esistente. In questo caso la stipula serve a tutelare l’interesse del datore di lavoro, che altrimenti potrebbe essere chiamato a rispondere del danno causato dal dipendente verso terzi.

Obblighi relativi agli amministratori

Per gli amministratori, la circolare afferma che la stipula della polizza in attuazione di una delibera assembleare non genera fringe benefit. I rimborsi eventualmente corrisposti dall’assicurazione non costituiscono reddito per l’amministratore, ma mera reintegrazione del danno patrimoniale subito. Anche qui la copertura risponde a un interesse del datore di lavoro, sia perché si è assunto l’obbligo di ristorare l’amministratore, sia perché favorisce una gestione aziendale più efficace e serena.

Punti principali

Premessa e richiamo al regime generale dei premi assicurativi

La circolare richiama la risoluzione n. 178/E del 9 settembre 2003 e la precedente circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997. In base all’art. 51 del TUIR, i premi assicurativi pagati dal datore di lavoro concorrono in linea generale al reddito di lavoro dipendente, con esclusione soltanto dei premi relativi alle assicurazioni contro gli infortuni professionali. Il medesimo criterio vale anche ai fini contributivi, in assenza di deroghe specifiche.

Quesito sulla polizza di responsabilità civile

La risoluzione risponde all’interpello di una società che aveva stipulato polizze di responsabilità civile per alcuni dipendenti, tra cui amministratori, quadri e dirigenti, e chiedeva se i relativi premi dovessero essere inclusi nel reddito di lavoro dipendente. La società evidenziava che l’obbligo di tenere indenni i dipendenti da danni causati a terzi nell’esercizio non doloso o fraudolento delle funzioni derivava, a seconda dei casi, da norme di legge, dal contratto collettivo o da decisioni interne.

Principi che escludono l’imponibilità

L’Agenzia afferma che i premi per tali polizze non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La conclusione si fonda su due principi: da un lato, non sono imponibili le somme che non determinano un arricchimento per il lavoratore, come gli indennizzi a mero titolo di reintegrazione patrimoniale; dall’altro, sono fiscalmente irrilevanti le erogazioni sostenute per un esclusivo interesse del datore di lavoro. Tali criteri sono ricavati dall’art. 51 del TUIR e dalla prassi amministrativa richiamata.

Polizze stipulate per obbligo di legge o di contratto

Quando l’obbligo di manlevare il dipendente deriva da legge o dal contratto collettivo, la polizza assicurativa è qualificata come una delle modalità con cui il datore di lavoro adempie a un obbligo proprio. In questa prospettiva, la stipula risponde a un interesse esclusivo del datore di lavoro, che altrimenti dovrebbe rispondere direttamente o indirettamente del danno provocato dal dipendente a terzi.

Polizze stipulate per amministratori

L’Agenzia esclude l’emersione di fringe benefit anche nel caso delle polizze stipulate in esecuzione di una delibera assembleare per gli amministratori. I rimborsi della compagnia di assicurazione non rappresentano un arricchimento per l’amministratore, ma una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito a seguito del pagamento dovuto al terzo danneggiato. Anche in questa ipotesi la polizza risponde a un interesse del datore di lavoro, sia per l’obbligo volontariamente assunto di ristorare l’amministratore, sia per finalità organizzative e gestionali che consentono di operare con maggiore serenità e senza remore.

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