Regolamento (UE) 2021/2268
Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo sostanziale il quadro PRIIP per rendere il documento informativo chiave più chiaro, meno fuorviante e più utile al confronto tra prodotti. Interviene soprattutto su scenari di performance, costi, costi di transazione, performance passata e disciplina dei PRIIP con opzioni di investimento, introducendo regole specifiche anche per OICVM, FIA e alcune loro strutture particolari. Viene inoltre allineato il regime transitorio per l’uso dei KID redatti secondo la direttiva 2009/65/CE.
Modifica le norme tecniche PRIIP del regolamento delegato (UE) 2017/653 su scenari di performance, costi, performance passata e regole di presentazione per i PRIIP con opzioni di investimento, con adeguamenti transitori per OICVM e fondi assimilati.
Ambito di applicazione
Si applica agli ideatori di PRIIP, nonché alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono, con riferimento ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Incide in particolare sui PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, sugli OICVM e sui FIA, sui prodotti assicurativi unit-linked, sui fondi strutturati, sui fondi di fondi e sugli OICVM feeder. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica, in via generale, dal 1o luglio 2022; l’articolo 1, punto 13, relativo all’allineamento dell’accordo transitorio, si applica dal 1o gennaio 2022.
Modifica delle norme tecniche PRIIP su scenari di performance, costi e documenti informativi
Il regolamento delegato (UE) 2021/2268 interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/653 per aggiornare la disciplina tecnica dei documenti contenenti le informazioni chiave dei PRIIP. La finalità dichiarata è migliorare la qualità dell’informazione resa agli investitori al dettaglio, evitando scenari eccessivamente ottimistici, rendendo più leggibili i costi e armonizzando la presentazione di alcuni dati con la normativa settoriale su OICVM, FIA e distribuzione assicurativa.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama l’esperienza dei primi anni di applicazione del regime PRIIP, dalla quale emerge l’esigenza di rivedere presentazione e contenuto del KID. In particolare, si intende garantire che l’investitore riceva informazioni adeguate anche in condizioni di mercato caratterizzate da lunga performance positiva, evitando che gli scenari di rendimento risultino troppo favorevoli o siano letti come previsioni ottimali. Il regolamento è adottato sulla base dei progetti di norme tecniche elaborati dalle tre autorità europee di vigilanza e si applica in modo uniforme nell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano gli ideatori di PRIIP e, per riflesso, i soggetti che consigliano o vendono tali prodotti. Le regole incidono in modo particolare sui PRIIP con più opzioni di investimento, sugli OICVM, sui FIA, sui PRIIP assicurativi unit-linked, sui fondi strutturati, sui fondi di fondi e sugli OICVM feeder. Restano centrali i documenti contenenti le informazioni chiave, che devono essere adattati ai nuovi requisiti di contenuto, struttura e rimandi informativi.
Informazioni identificative e sezione "Cos’è questo prodotto?"
Per gli OICVM e i FIA il KID deve ora contenere ulteriori elementi identificativi, tra cui l’indicazione del gruppo di appartenenza, l’identificazione del comparto o della categoria di azioni e i dettagli autorizzativi, oltre a specifiche dichiarazioni quando il prodotto è gestito da società di gestione OICVM o da GEFIA che esercitano diritti previsti dalle direttive di settore. La sezione "Cos’è questo prodotto?" deve descrivere le caratteristiche essenziali che un investitore al dettaglio deve conoscere: categorie di strumenti finanziari, possibilità di rimborso, obiettivi settoriali o geografici, discrezionalità di gestione, eventuale benchmark, distribuzione o reinvestimento dei proventi.
Per i fondi strutturati e per le strategie con criteri specifici di selezione del portafoglio, devono essere fornite spiegazioni semplici e comprensibili degli elementi che determinano il pay-off e la performance, inclusi, se necessario, i riferimenti al prospetto o alla descrizione della strategia di investimento.
Rischi, performance e costi
Il regolamento rafforza il collegamento tra KID e processi interni di gestione del rischio: la descrizione dei rischi deve essere coerente con le procedure adottate dalla società di gestione o dal GEFIA. Sul fronte dei costi, il nuovo assetto richiede una scomposizione più chiara tra costi una tantum, ricorrenti e accessori, nonché una descrizione conforme all’allegato VII. Se del caso, deve comparire un’avvertenza specifica sui costi aggiuntivi applicati da consulenti o venditori.
Gli scenari di performance vengono ricalibrati per evitare una rappresentazione eccessivamente positiva dei rendimenti futuri. È anche previsto che, quando gli scenari si fondano su benchmark o proxy, il loro utilizzo sia coerente con gli obiettivi del PRIIP.
Performance passata e rinvii ad altre fonti
Per OICVM, FIA e prodotti unit-linked, il KID deve contenere un rinvio alla fonte dove è disponibile la performance passata e il numero di anni considerati. Per alcuni PRIIP aperti, i calcoli della performance passata devono essere pubblicati mensilmente, con indicazione del luogo in cui consultarli. Il regolamento introduce inoltre una disciplina generale dei rinvii ad altre fonti informative: il KID può rimandare a prospetto, relazioni annuali o semestrali e siti web, ma solo se le informazioni essenziali restano integralmente nel documento e i rinvii sono mirati e ridotti al minimo.
PRIIP con opzioni di investimento sottostante
La parte più ampia della riforma riguarda i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento. Il regolamento impone un doppio livello documentale: un KID per ciascuna opzione di investimento sottostante e un KID generico per il prodotto nel suo complesso. La sezione costi del KID generico deve chiarire come i costi cambino in funzione dell’opzione selezionata e come si componga il costo totale per l’investitore. Il documento specifico per ciascuna opzione deve riportare, secondo il modello dell’allegato I, comprensibilità, obiettivi, rischio, scenari di performance, costi e, ove applicabile, performance passata.
Regole specifiche per comparti, classi di azioni, fondi di fondi e feeder
Per i fondi composti da più comparti o da più categorie di quote/azioni, sono introdotte regole dettagliate. Ogni comparto richiede un KID distinto; per le categorie di quote/azioni è possibile, in certi casi, un KID raggruppato o basato su una categoria rappresentativa, purché non fuorviante e correttamente documentato. Devono inoltre essere chiariti la separazione patrimoniale, la possibilità di conversione tra comparti e gli eventuali costi connessi.
Per i fondi di fondi, il KID deve spiegare come vengono selezionati in modo continuativo gli organismi sottostanti. Gli OICVM feeder devono invece indicare in modo trasparente il rapporto con l’OICVM master, l’accessibilità dei documenti di quest’ultimo, l’eventuale impatto fiscale, la quota investita nel master, la relazione tra i rendimenti e i rischi di liquidità. Il regolamento definisce infine i fondi di investimento strutturati come OICVM o FIA che offrono pay-off algoritmici collegati a prestazioni, prezzi o altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Regime transitorio ed entrata in applicazione
Per evitare discontinuità operative, il regolamento allinea il regime transitorio relativo all’uso di documenti preparati secondo gli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE. L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/653 continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma le sue disposizioni si applicano dal 1o luglio 2022, salvo il punto 13 dell’articolo 1, applicabile dal 1o gennaio 2022.
Disposizioni principali
Rafforzamento della presentazione dei PRIIP e delle informazioni di identificazione
Per i PRIIP che assumono la forma di OICVM o FIA, l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/653 viene integrato con ulteriori elementi identificativi: nome del gruppo di appartenenza, chiara identificazione dell’OICVM/FIA e dell’eventuale comparto o categoria di azioni, dettagli sull’autorizzazione e una dichiarazione aggiuntiva quando il prodotto è gestito da società di gestione OICVM o da GEFIA che esercitano specifici diritti previsti dalle direttive settoriali.
Contenuto della sezione "Cos’è questo prodotto?" per OICVM e FIA
Vengono introdotti i paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 2, che impongono di indicare le caratteristiche essenziali del fondo: categorie di strumenti finanziari ammissibili, possibilità e frequenza di rimborso, eventuali obiettivi settoriali o geografici, discrezionalità di gestione e riferimento a benchmark, nonché modalità di distribuzione o reinvestimento dei proventi. Devono inoltre essere spiegati, se pertinenti, il tipo di obbligazioni, il funzionamento di fondi strutturati, i criteri di selezione del portafoglio e le tecniche di gestione, distinguendo tra categorie di investimento e approccio gestionale.
Coerenza con la gestione dei rischi e informazioni locali per OICVM/FIA
L’articolo 2, nuovi paragrafi 6 e 7, richiede coerenza tra individuazione e spiegazione dei rischi nel KID e le procedure interne di risk management adottate da società di gestione OICVM e GEFIA. Inoltre, per ciascuno Stato membro di commercializzazione, il KID deve indicare il depositario e le modalità per ottenere documentazione aggiuntiva, relazioni periodiche e informazioni pratiche, incluse le modalità per reperire i prezzi più recenti delle quote.
Nuovo formato della sezione costi
L’articolo 5 è modificato imponendo, ove necessario, un’avvertenza evidente sui costi aggiuntivi applicati da consulenti o venditori. La tabella "Composizione dei costi" deve distinguere costi una tantum, costi ricorrenti e oneri accessori come commissioni di performance o carried interest. Inoltre, ogni costo deve essere descritto secondo l’allegato VII, precisando se e come differisce dal costo effettivamente sostenuto dall’investitore o dipende da opzioni esercitate dallo stesso.
Performance passata e rinvii informativi
Per OICVM, FIA e prodotti assicurativi unit-linked, l’articolo 8, paragrafo 3, prevede nella sezione "Altre informazioni rilevanti" un rinvio al sito web o al documento che pubblica la performance passata e l’indicazione del numero di anni considerati. Per alcuni PRIIP aperti, i calcoli dello scenario di performance passata devono essere pubblicati mensilmente e il KID deve indicare dove reperirli. È inoltre introdotto l’articolo 17 bis, che consente rinvii ad altre fonti informative, incluso il prospetto e le relazioni periodiche, purché il KID continui a contenere tutte le informazioni essenziali e i rinvii siano specifici e ridotti al minimo.
PRIIP con serie di opzioni di investimento: struttura del KID
Il capo II è ridefinito e gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono riscritti. In generale, il PRIIP deve disporre di un KID per ciascuna opzione sottostante, oltre a un KID generico che descrive il prodotto complessivo. La sezione costi del KID generico deve indicare, a seconda dei casi, i costi del PRIIP separatamente o come serie di costi variabili in funzione delle opzioni selezionate, chiarendo che il costo totale dipende dalla combinazione tra costi dell’opzione e costi del prodotto.
Informazioni specifiche per ciascuna opzione di investimento sottostante
L’articolo 14 stabilisce che ogni opzione di investimento sottostante sia accompagnata da un documento informativo specifico integrativo del KID generico. Tale documento deve includere, secondo la struttura del modello dell’allegato I, una segnalazione di comprensibilità, obiettivi e mercato di riferimento, indicatore sintetico di rischio con scenari di performance, presentazione dei costi e, per OICVM/FIA/unit-linked, le informazioni sulla performance passata.
Disciplina dei comparti di investimento e delle categorie di azioni/quote
Il nuovo capo II bis introduce l’articolo 14 bis, che impone un KID distinto per ciascun comparto di OICVM o FIA e richiede informazioni sulla separazione legale di attività e passività e sul possibile scambio di quote tra comparti, con eventuali commissioni specifiche per tale operazione. L’articolo 14 ter disciplina le categorie di quote o azioni: può essere redatto un KID per ciascuna categoria oppure un KID aggregato per più categorie, anche usando una categoria rappresentativa, purché ciò non sia fuorviante e sia correttamente documentato.
Fondi di fondi, OICVM feeder e fondi strutturati
L’articolo 14 quater richiede, per i fondi di fondi, una breve spiegazione del processo continuo di selezione degli organismi di investimento collettivo sottostanti e, per i fondi di fondi speculativi, informazioni sull’acquisto di FIA non UE non vigilati. L’articolo 14 quinquies introduce specifici contenuti per gli OICVM feeder, inclusi accesso ai documenti dell’OICVM master, lingua, eventuali costi, impatto fiscale, quota investita nel master, relazione tra rendimenti feeder/master e rischi di liquidità. L’articolo 14 sexies definisce i fondi di investimento strutturati come OICVM o FIA con pay-off algoritmico legato a performance, prezzo o altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Scenario di performance e base di calcolo
All’articolo 15, paragrafo 2, viene aggiunta una lettera d) che impone di valutare, quando gli scenari di performance si basano su benchmark o variabili proxy adeguati, la coerenza di tali riferimenti con gli obiettivi del PRIIP. Il regolamento modifica anche il metodo di base per la presentazione degli scenari di performance e quello di calcolo dei costi di transazione, con una logica più stabile, meno prociclica e più rappresentativa delle diverse condizioni di mercato.
Regime transitorio per i documenti conformi alla direttiva 2009/65/CE
L’articolo 18 è modificato per stabilire che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/653 si applica fino al 30 giugno 2022. In tal modo si consente agli ideatori di PRIIP di continuare a utilizzare, per un periodo transitorio, i documenti conformi agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, in coerenza con la proroga del regime transitorio di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.
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