Regolamento (UE) 2021/1455
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione del 6 settembre 2021 che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione si basa sulla valutazione scientifica condotta nel procedimento di esame, che ha confermato il rispetto dei criteri dell’articolo 4 e l’assenza di profili di preoccupazione per esseri umani, animali e ambiente. Il regolamento stabilisce specifiche condizioni di approvazione e modifica di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2 e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica all’approvazione, ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009, della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2 utilizzata nei prodotti fitosanitari. Rileva per i richiedenti e gli operatori del settore fitosanitario nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non disciplina l’autorizzazione dei singoli prodotti, ma l’inserimento della sostanza attiva nell’elenco UE delle sostanze approvate, con condizioni specifiche di approvazione.
Approvazione di Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2 come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione approva Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2 quale sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si inserisce nella procedura di esame scientifico della sostanza, avviata su domanda del richiedente e conclusa con la valutazione positiva dell’EFSA e della Commissione.
Contesto procedurale e base giuridica
La domanda di approvazione è stata presentata il 1o giugno 2015 ai Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore. Dopo la verifica di ammissibilità, lo Stato membro relatore ha trasmesso un progetto di rapporto di valutazione il 21 dicembre 2017; successivamente, a seguito di richieste di informazioni supplementari, ha presentato un aggiornamento nel dicembre 2018. Il 26 maggio 2020 l’EFSA ha comunicato le sue conclusioni, rese pubbliche, e il 22 ottobre 2020 la Commissione ha presentato al comitato permanente la relazione di esame e il progetto di regolamento. La base giuridica richiamata è l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione
La Commissione afferma che, con riferimento a un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Viene inoltre espressamente riconosciuto che il ceppo AH2 è un microrganismo che soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5.2, e che non sono emersi profili di preoccupazione per la salute umana, la salute animale o l’ambiente.
Condizioni tecniche e durata dell’approvazione
L’allegato I disciplina l’identità della sostanza e le sue specifiche tecniche. È indicato un contenuto nominale nel prodotto tecnico e nella formulazione pari a 1,0 × 10^11 CFU/L, con intervallo 7×10^10 – 7×10^11, e la presenza di impurezze non rilevanti. La data di approvazione è fissata al 27 settembre 2021, mentre la scadenza dell’approvazione è il 27 settembre 2036. Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
In coerenza con l’approvazione della sostanza, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento inserisce nella parte D la nuova voce n. 33 relativa a Bacillus amyloliquefaciens AH2, con le medesime informazioni su approvazione, scadenza e disposizioni specifiche.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2 è approvato come sostanza attiva a basso rischio, alle condizioni indicate nell’allegato I. L’approvazione decorre dal 27 settembre 2021 e scade il 27 settembre 2036.
Presupposti scientifici e qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione constata che, per un impiego rappresentativo di almeno un prodotto fitosanitario, sono soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre qualifica il ceppo AH2 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22, ritenendo che sia un microrganismo conforme alle condizioni dell’allegato II, punto 5.2, e senza elementi di preoccupazione per esseri umani, animali e ambiente.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I richiede, ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, di tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa a Bacillus amyloliquefaciens AH2, in particolare delle appendici I e II. Sono inoltre riportate specifiche tecniche sulla purezza e sul contenuto nominale del microrganismo nel prodotto tecnico e nella formulazione, pari a 1,0 × 10^11 CFU/L (intervallo: 7×10^10 – 7×10^11), con impurezze non rilevanti.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante l’inserimento, nella parte D, della voce relativa a Bacillus amyloliquefaciens AH2 con numero 33, recante la medesima data di approvazione e scadenza e le stesse disposizioni specifiche dell’allegato I.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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