Deliberazione n. 557 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione online di materiale sessualmente esplicito. Le piattaforme sono state ingiunte ad adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, ove il contenuto fosse acquisito in chiaro, a conservarlo per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha rappresentato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, introdotto con riferimento alle segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Intervento urgente adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 22 settembre 2025, le determinazioni nn. 339 e 340. Tali provvedimenti sono stati trasmessi alle società interessate il medesimo giorno e sono stati oggetto di successiva ratifica collegiale.
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, qualora il materiale sia acquisito in chiaro dalle piattaforme, il contenuto per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 339/2025 e 340/2025. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già adottate in via urgente.
Punti principali
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 339 e 340 del 22 settembre 2025. È stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in composizione collegiale, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza già adottati dal dirigente il 22 settembre 2025 nei confronti delle tre società indicate.
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