Ordinanza n. 16434/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza formulata a mezzo pec in data 8 settembre 2025 per la restituzione di armi sottoposte a ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS, e del conseguente obbligo di provvedere sulla medesima istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza dell’8 settembre 2025 per la restituzione delle armi sottoposte a ritiro cautelativo ai sensi dell’art. 39 TULPS
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza dell’8 settembre 2025, inviata via PEC, diretta a ottenere la restituzione delle armi ritirate cautelativamente il 16 novembre 2024. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Dalla documentazione acquisita risulta che il Commissariato aveva chiesto nel dicembre 2025 alle Questure se fosse possibile restituire le armi e che la Prefettura aveva successivamente sollecitato il Commissariato, senza ricevere riscontro; la Questura di Roma ha riferito che ulteriori verifiche non avevano fatto emergere elementi nuovi e che il quadro fattuale e giuridico era rimasto invariato.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio né la richiesta di restituzione. Ha reiterato l’ordine istruttorio rivolto al Commissariato di pubblica sicurezza, per il tramite della Questura di Roma, affinché fornisca chiarimenti in merito alla restituzione delle armi custodite presso il Commissariato. Ha assegnato trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, avvertendo che l’inerzia potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza formulata a mezzo pec in data 8 settembre 2025 per la restituzione di armi sottoposte a ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS
La disposizione è richiamata come base del ritiro cautelativo delle armi oggetto dell’istanza di restituzione; l’ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Ritenuto di dover assegnare a tal fine il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con l’avvertimento che l’eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.,
Il TAR avverte che l’eventuale mancata esecuzione dell’incombente istruttorio entro il termine assegnato potrà essere valutata ai sensi della disposizione.
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