Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16434/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza formulata a mezzo pec in data 8 settembre 2025 per la restituzione di armi sottoposte a ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS, e del conseguente obbligo di provvedere sulla medesima istanza;

Giustizia amministrativa202601978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza dell’8 settembre 2025 per la restituzione delle armi sottoposte a ritiro cautelativo ai sensi dell’art. 39 TULPS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza dell’8 settembre 2025, inviata via PEC, diretta a ottenere la restituzione delle armi ritirate cautelativamente il 16 novembre 2024. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Dalla documentazione acquisita risulta che il Commissariato aveva chiesto nel dicembre 2025 alle Questure se fosse possibile restituire le armi e che la Prefettura aveva successivamente sollecitato il Commissariato, senza ricevere riscontro; la Questura di Roma ha riferito che ulteriori verifiche non avevano fatto emergere elementi nuovi e che il quadro fattuale e giuridico era rimasto invariato.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio né la richiesta di restituzione. Ha reiterato l’ordine istruttorio rivolto al Commissariato di pubblica sicurezza, per il tramite della Questura di Roma, affinché fornisca chiarimenti in merito alla restituzione delle armi custodite presso il Commissariato. Ha assegnato trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, avvertendo che l’inerzia potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza formulata a mezzo pec in data 8 settembre 2025 per la restituzione di armi sottoposte a ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS

    La disposizione è richiamata come base del ritiro cautelativo delle armi oggetto dell’istanza di restituzione; l’ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto di dover assegnare a tal fine il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con l’avvertimento che l’eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.,

    Il TAR avverte che l’eventuale mancata esecuzione dell’incombente istruttorio entro il termine assegnato potrà essere valutata ai sensi della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.