Ordinanza ingiunzione o revoca n. 248 del 08/06/2023
Provvedimento dell'8 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da una testata giornalistica locale che aveva pubblicato online un articolo sul decesso di un bambino, riportandone anche le generalità e la presunta patologia causa della morte. Il provvedimento afferma che, pur sussistendo un interesse pubblico alla notizia, non erano essenziali i dati identificativi e sanitari del minore, con tutela rafforzata per la dignità, la riservatezza e la memoria del minore stesso e della famiglia. Oltre al divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del procedimento, anche in archivio e online, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
Liguria News S.r.l.: divieto di ulteriore trattamento e sanzione da 10.000 euro per la pubblicazione online di dati personali e dati sulla salute di un minore deceduto
Liguria News S.r.l.: pubblicazione online di dati di un minore deceduto e dati sulla salute
Il provvedimento riguarda un reclamo presentato dai genitori di un bambino deceduto nei confronti di una testata locale, per la pubblicazione online di un articolo che riportava non solo la notizia del decesso, ma anche le generalità del minore e la presunta malattia che ne avrebbe causato la morte. Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di liceità, minimizzazione ed essenzialità dell'informazione, applicando un divieto di ulteriore trattamento e una sanzione pecuniaria.
Origine del procedimento e doglianze dei reclamanti
Il procedimento trae origine dal reclamo del 29 dicembre 2021, integrato il 28 gennaio 2022. I reclamanti, genitori del minore deceduto e rappresentanti anche della figlia minore, hanno lamentato la pubblicazione su "La Voce Apuana" di un articolo che riferiva del decesso del figlio, chiedendo:
- il divieto di ulteriore diffusione dei dati personali e particolari degli interessati;
- la rimozione dell'URL o comunque l'inibizione di ogni indicizzazione.
Essi hanno evidenziato che, pur potendo esistere un interesse pubblico alla notizia del decesso di un bambino, non vi era alcuna ragione per rendere pubblici i dati personali e sanitari del minore e dei familiari.
Posizione dell'editore
Liguria News S.r.l., editore della testata, ha comunicato di avere:
- rimosso immediatamente l'articolo dalla pagina web;
- chiesto la deindicizzazione al motore di ricerca Google;
- inteso riportare la tragedia in modo essenziale, al fine di consentire alla comunità locale di partecipare al cordoglio.
Successivamente, la società ha precisato di aver esercitato il diritto di cronaca, affermando che l'articolo riportava solo i dati necessari e che il contenuto era sintetico, privo di immagini e privo di ulteriori dettagli clinici. Ha anche sostenuto che il fatto fosse stato già pubblicato da altre testate.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato, tra gli altri:
- l'art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), GDPR, sui principi di liceità/correttezza, minimizzazione ed esattezza;
- l'art. 9 GDPR sui dati particolari, inclusi quelli relativi alla salute;
- l'art. 85 GDPR e gli artt. 136-139 del Codice per i trattamenti a fini giornalistici;
- l'art. 137, commi 1 e 3, del Codice;
- gli artt. 5, 6, 7 e 10 delle Regole deontologiche per l'attività giornalistica;
- la Carta di Treviso, in particolare per la tutela dei minori;
- l'art. 2-quater del Codice, che rende le Regole deontologiche condizione essenziale di liceità;
- l'art. 31 GDPR, sul dovere di collaborazione con l'Autorità.
Valutazione del Garante: essenzialità dell'informazione e tutela del minore
L'Autorità ha ritenuto che, nel caso di un bambino di cinque anni deceduto, la tutela della dignità, della riservatezza e della memoria del minore debba essere particolarmente rigorosa. In questo contesto:
- la diffusione delle generalità del minore non era essenziale;
- l'indicazione della presunta malattia causa del decesso non era essenziale;
- la pubblicazione dei dati sanitari era in contrasto con l'art. 10 delle Regole deontologiche, che vieta la diffusione di dati analitici di interesse strettamente clinico e impone rispetto della dignità e del decoro personale;
- la Carta di Treviso tutela la memoria del minore morto per malattia, evitando la diffusione di generalità, immagini ed elementi identificativi salvo consenso degli aventi diritto.
Il Garante ha quindi concluso che l'articolo era stato pubblicato in contrasto con tali prescrizioni, anche se poi deindicizzato.
Ulteriore rilievo sulla cooperazione con l'Autorità
Nel corso dell'istruttoria, la società aveva fornito ricostruzioni non pienamente coerenti sulla presenza o meno dei dati identificativi del minore. Il Garante ha osservato che, nonostante le richieste dell'Ufficio, non erano stati forniti chiarimenti adeguati. Da ciò ha desunto una violazione del dovere di collaborazione ex art. 31 GDPR.
Misure correttive e provvedimenti adottati
Ritenendo illecito il trattamento, il Garante ha disposto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR:
- il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del procedimento;
- il divieto esteso al trattamento online e all'archivio storico;
- la sola conservazione dei dati ai fini di un eventuale uso in sede giudiziaria.
Ha inoltre disposto:
- la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web dell'Autorità, quale sanzione accessoria;
- l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Il Garante ha applicato a Liguria News S.r.l. una sanzione di euro 10.000, pari allo 0,05% del massimo edittale, richiamando i criteri dell'art. 83, par. 2, GDPR. Tra gli elementi aggravanti ha considerato:
- la lesività della condotta per dignità e riservatezza;
- la natura dei dati trattati, in particolare i dati relativi alla salute;
- la scarsa cooperazione con l'Autorità.
Tra gli elementi attenuanti ha considerato:
- le finalità di cronaca e libertà di informazione;
- l'intento dichiarato di informare la comunità locale senza ledere gli interessati;
- la rimozione dell'articolo e la richiesta di deindicizzazione;
- l'assenza di precedenti analoghi;
- le condizioni economiche della realtà editoriale.
Esito finale e rimedi
Il reclamo è stato dichiarato fondato. Alla società è stato ordinato di pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notificazione, con facoltà di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta entro il termine previsto dall'art. 166, comma 8, del Codice. È stata inoltre indicata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e delle norme nazionali richiamate.
Punti principali
Origine del reclamo e contenuto dell'articolo
Il procedimento nasce da un reclamo presentato dai genitori del minore deceduto, anche in rappresentanza della figlia minore e, ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice, a tutela del de cuius. I reclamanti contestavano la pubblicazione, sulla pagina web della testata "La Voce Apuana", di un articolo sul decesso del figlio che conteneva, oltre alla notizia, informazioni sulla presunta malattia, sulla data di nascita e sul luogo di residenza della famiglia, chiedendo il divieto di ulteriore diffusione e la deindicizzazione dell'URL.
Difese della società editoriale
Liguria News S.r.l. ha sostenuto di avere rimosso tempestivamente l'articolo dalla pagina web e di avere chiesto la deindicizzazione a Google, affermando di avere agito per dare notizia della tragedia e consentire alla comunità locale di partecipare al cordoglio. In un secondo momento ha ribadito la legittimità della pubblicazione, richiamando il diritto di cronaca, la sinteticità del testo e la mancata pubblicazione di immagini o di ulteriori dati dettagliati.
Valutazione di liceità e limiti del diritto di cronaca
Il Garante ha richiamato gli artt. 5, 9 e 85 GDPR, gli artt. 136-139 e 2-quater del Codice, le Regole deontologiche per l'attività giornalistica, l'art. 10 sulle malattie gravi o terminali e la Carta di Treviso. Ha ritenuto che, nel caso di un minore di cinque anni deceduto, la tutela della dignità e della memoria debba essere interpretata in modo particolarmente rigoroso: la diffusione delle generalità del minore e della presunta malattia non era essenziale ai fini dell'informazione e risultava quindi eccedente rispetto al principio di essenzialità della notizia.
Violazioni accertate e cooperazione con l'Autorità
L'Autorità ha riscontrato la pubblicazione in contrasto con le disposizioni richiamate, anche se l'articolo risultava deindicizzato. Ha inoltre rilevato dichiarazioni parzialmente contrastanti della società nelle varie fasi del procedimento e l'assenza di chiarimenti richiesti dall'Ufficio, configurando una violazione del dovere di collaborazione di cui all'art. 31 GDPR. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito.
Misure adottate e sanzione
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR è stato disposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del procedimento, anche online e nell'archivio storico, salva la mera conservazione per eventuale uso giudiziario. In applicazione degli artt. 166 del Codice e 83 GDPR, il Garante ha irrogato a Liguria News S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000, tenendo conto, tra l'altro, della lesività della condotta, della categoria particolare dei dati trattati, della cooperazione insufficiente, delle finalità giornalistiche, delle misure già adottate dalla società, dell'assenza di precedenti e delle condizioni economiche del contravventore.
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