Ordinanza del 04/10/2017 n. 23171 - Corte di Cassazione
Tributi - IRES - IRAP - Accertamento - Riscossione - Contratti di «prestito d'uso d'oro» - Contratti atipici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha confermato la decisione favorevole alla società, ritenendo plausibile qualificare i contratti di prestito d’uso d’oro come contratti assimilabili al mutuo, con deduzione dei costi nell’esercizio in cui si realizzano i ricavi derivanti dalla trasformazione e vendita dell’oro, in applicazione dell’art. 109 TUIR e del principio di correlazione tra costi e ricavi. È stata inoltre ritenuta non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto sulla correlazione tra i contratti derivati e i prestiti d’oro. Ricorso rigettato e spese integralmente compensate.
Rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate sulla deducibilità dei costi dei prestiti d’uso d’oro e delle perdite su currency options.
Prestiti d’uso d’oro: qualificazione contrattuale e deducibilità dei costi
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di F.E. S.p.A. ai fini IRES e IRAP per gli anni dal 2005 al 2009. L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione i costi relativi a contratti di «prestito d’uso d’oro» e, per il 2006, perdite derivanti da contratti derivati di currency options collegati all’andamento del prezzo dell’oro.
I contratti prevedevano la consegna alla società dell’oro necessario per l’attività produttiva, a fronte del pagamento di interessi, con obbligo, alla scadenza, di restituire oro della stessa quantità e qualità oppure di corrisponderne l’equivalente in denaro. La società aveva dedotto i relativi costi nell’esercizio della consegna dell’oro; l’Ufficio riteneva invece che la deduzione dovesse avvenire nell’esercizio in cui la società esercitava l’opzione per l’acquisto, sostenendo che solo in quel momento si trasferisse la proprietà dell’oro.
Decisione della Commissione tributaria regionale
La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l’appello dell’Ufficio e ritenuto legittima la deduzione operata dalla società nell’esercizio della consegna.
Secondo la C.T.R., l’oro veniva immediatamente trasformato e utilizzato in ulteriori processi produttivi. La società acquisiva quindi, già con la consegna, la piena disponibilità materiale e giuridica del bene e ne assumeva il rischio di perimento. Il contratto era stato pertanto assimilato a un contratto di mutuo, il cui perfezionamento coincide con la traditio, cioè con la consegna della cosa fungibile, momento nel quale il mutuatario ne acquista la proprietà.
La clausola contenuta nel contratto stipulato con Banca Toscana il 29 novembre 1996, secondo cui il trasferimento della proprietà sarebbe avvenuto al momento dell’esercizio dell’opzione, era stata ritenuta isolata, incompatibile con le altre pattuizioni e frutto di un uso atecnico dei termini, comunque non idoneo a modificare la qualificazione fiscale complessiva dei contratti.
La C.T.R. aveva inoltre rilevato che un’eventuale errata imputazione temporale dei costi non avrebbe determinato evasione, trattandosi di costi effettivi e non contestati, ma soltanto di uno spostamento temporale. Il mancato riconoscimento dei costi anche negli esercizi ritenuti corretti dall’Ufficio avrebbe comportato una duplicazione di reddito e di imposta.
Quanto alla valorizzazione dell’oro, la C.T.R. aveva ritenuto congrua la determinazione prudenziale effettuata dalla società in Euro 15,94 al grammo, inferiore alle quotazioni del fixing di Londra, con contabilizzazione delle eventuali sopravvenienze attive o passive nell’esercizio dell’esercizio dell’opzione, sulla base del prezzo definitivo.
Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate aveva proposto cinque motivi di ricorso:
- violazione degli artt. 109 TUIR e 1362-1363 c.c., in relazione agli artt. 1813 e seguenti c.c., per l’errata interpretazione e qualificazione dei contratti;
- omesso esame di fatti decisivi relativi alle clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
- violazione dell’art. 109 TUIR per avere la C.T.R. escluso effetti fiscali dall’errata imputazione temporale dei costi;
- violazione dell’art. 109 TUIR per la mancanza di determinatezza e certezza dei costi al momento della deduzione;
- violazione degli artt. 109 e 112 TUIR in relazione alla deducibilità delle perdite sui contratti derivati di currency options.
L’Ufficio sosteneva, in particolare, che il contratto dovesse essere interpretato sulla base del suo contenuto letterale e del comportamento delle parti. Evidenziava la previsione della restituzione del tantundem o del pagamento dell’equivalente in dollari, la clausola sul trasferimento della proprietà al momento dell’opzione, il pagamento di interessi e la mancata emissione di fattura alla consegna dell’oro.
Secondo l’Agenzia, la facoltà di utilizzare l’oro e il trasferimento del rischio non avrebbero dimostrato l’acquisto della proprietà, potendo costituire semplicemente prestazioni di servizio rese dalla banca nell’ambito di un’operazione di finanziamento.
Distinzione tra interpretazione e qualificazione del contratto
La Corte ha preliminarmente distinto l’interpretazione dalla qualificazione del contratto.
L’interpretazione consiste nella ricostruzione della comune volontà delle parti secondo i criteri legali di ermeneutica contrattuale ed è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Essa può essere censurata in Cassazione soltanto nei limiti previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione dei canoni legali di interpretazione o per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione.
La qualificazione consiste invece nella sussunzione del regolamento negoziale, una volta ricostruito, entro un modello giuridico tipico o atipico, al fine di individuare la disciplina applicabile e le relative conseguenze. Tale attività può essere verificata in sede di legittimità sia con riguardo al modello tipico individuato, sia alla rilevanza qualificante degli elementi accertati, sia alle conseguenze giuridiche della sussunzione.
Nel caso concreto, le censure dell’Agenzia riguardavano principalmente la qualificazione del contratto operata dalla C.T.R., senza però dimostrare errori giuridici idonei a escludere l’assimilazione al mutuo.
Assimilazione al contratto di mutuo
La Corte ha ritenuto plausibile l’accostamento dei contratti atipici di prestito d’uso d’oro al contratto di mutuo.
Gli elementi contrattuali valorizzati dall’Agenzia non erano considerati incompatibili con tale qualificazione:
- la denominazione «prestito d’uso» non ha un significato tecnico univoco e, nel linguaggio comune, il termine «prestito» è spesso associato o sovrapposto a quello di mutuo;
- la facoltà di restituire il tantundem oppure di pagare l’equivalente in denaro descrive un’obbligazione assistita da una facoltà alternativa, compatibile con la struttura del mutuo avente a oggetto cose fungibili;
- anche l’art. 1818 c.c. prevede che, quando la restituzione delle cose diverse dal denaro diviene impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, il mutuatario debba pagarne il valore;
- la pattuizione di interessi dimostra l’onerosità del contratto, caratteristica anch’essa compatibile con il mutuo oneroso.
L’unico elemento non immediatamente riconducibile al mutuo era la clausola del contratto con Banca Toscana del 29 novembre 1996 relativa al trasferimento della proprietà al momento dell’esercizio dell’opzione. Tuttavia, tale clausola risultava presente in un solo contratto e non negli altri rapporti con la medesima banca. La C.T.R. l’aveva esaminata e ritenuta recessiva rispetto alle altre pattuizioni, nonché incompatibile con la struttura complessiva del contratto.
La Corte ha ritenuto legittima tale valutazione, affermando che la presenza di elementi estranei allo schema tipico non impedisce al giudice di merito di qualificare il contratto mediante la valorizzazione degli aspetti ritenuti preminenti nella regolamentazione degli interessi delle parti. Il contratto può quindi essere assimilato a uno schema tipico anche solo parzialmente o secondo schemi combinatori, con applicazione della relativa disciplina agli effetti considerati, in particolare fiscali.
Principio di competenza e correlazione tra costi e ricavi
L’assimilazione al mutuo è stata ulteriormente confermata dalla funzione economica dell’operazione, riconosciuta anche dall’Amministrazione finanziaria come essenzialmente finanziaria.
Attraverso il contratto, la società acquisiva con la consegna la piena disponibilità materiale e giuridica dell’oro, che veniva trasformato e impiegato nella produzione dei beni successivamente venduti. La collocazione dei costi nell’esercizio in cui si realizzavano i ricavi derivanti dalla trasformazione dell’oro e dalla vendita dei prodotti risultava quindi coerente con il principio di correlazione tra costi e ricavi, posto alla base del criterio di competenza previsto dall’art. 109 TUIR.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell’incasso o del pagamento. I ricavi derivanti dalla cessione di beni mobili appartengono all’esercizio della consegna o spedizione, mentre i costi sostenuti sono di competenza dell’esercizio nel quale si producono i ricavi correlati.
L’imputazione dei costi in base al momento dell’incasso o del pagamento introdurrebbe invece il criterio di cassa, in contrasto con l’art. 109 TUIR. In presenza di uno sfasamento temporale tra componenti reddituali, qualora non vi siano ancora ricavi non può dirsi prodotto il reddito; ne consegue che i costi devono seguire i ricavi.
La Corte ha citato, sul punto, Cass. 17 luglio 2014, n. 16349, relativa al principio di competenza previsto dall’art. 75, oggi art. 109, TUIR.
Determinatezza e certezza dei costi
Il quarto motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile.
L’Agenzia sosteneva che, prima dell’esercizio dell’opzione, i costi non fossero determinati o determinabili. La Corte ha tuttavia rilevato che tale presupposto non emergeva dalla sentenza impugnata e risultava anzi contraddetto dall’accertamento della C.T.R. circa la congruità dei costi dichiarati.
La società aveva prudenzialmente quantificato il valore dell’oro in Euro 15,94 al grammo, importo inferiore alle quotazioni del fixing di Londra. Il giudizio di congruità implicava anche un giudizio positivo sulla determinabilità dei costi ai fini della loro imputazione all’esercizio competente.
Contratti derivati di currency options
Il quinto motivo riguardava la deducibilità delle perdite derivanti da contratti derivati di currency options stipulati con BNL nel 2006.
L’Agenzia contestava l’esistenza dei presupposti dell’operazione di copertura previsti dall’art. 112, comma 6, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis. A suo avviso, alla data di stipula dei derivati non esistevano operazioni di acquisto o vendita dell’oro a prezzo già fissato e non vi era correlazione tra le scadenze dei derivati e quelle dei contratti di prestito d’uso d’oro.
La C.T.R. aveva invece accertato in fatto l’esistenza di una correlazione tra i derivati fuori bilancio e i prestiti d’oro, anche in considerazione della dimostrata crescita dei prezzi dell’oro e della premessa del contratto con BNL del 25 gennaio 2006.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, poiché la censura non denunciava una violazione della norma applicata, ma contestava il presupposto fattuale dell’esistenza della correlazione. Tale accertamento, in quanto giudizio di fatto, non era sindacabile sotto il profilo della corretta applicazione del diritto. Avrebbe potuto essere censurato, eventualmente, mediante un motivo di vizio motivazionale nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma una simile censura non era stata proposta.
Esito del giudizio
I primi due motivi sono stati rigettati, con assorbimento del terzo. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili.
La Corte di cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, ritenendo sussistenti ragioni connesse alla peculiarità della fattispecie.
La decisione è stata adottata a Roma il 17 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 4 ottobre 2017.
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