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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 22 del 23/11/2022

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l. - 23 novembre 2022

Garante Privacy22

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di una interessata contro un sito di informazione, ritenendo illecita la diffusione online di dati identificativi e di immagini/atti relativi a un immobile, perché eccedente rispetto al criterio dell’essenzialità dell’informazione e non giustificata dalla disciplina giornalistica. Dispone il divieto di ulteriore trattamento di nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale della reclamante, salva la conservazione per eventuale uso giudiziario, e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Linee Stampalibera S.c. a r.l.: divieto e sanzione per diffusione online eccedente di dati personali della reclamante in articoli giornalistici

Diffusione online eccedente di dati personali in articoli giornalistici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato contro Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l., titolare di un sito di informazione, per la pubblicazione online di articoli contenenti dati identificativi della reclamante e documentazione relativa a vicende immobiliari. Il provvedimento conclude per l’illiceità della diffusione di dati personali eccedenti rispetto all’informazione essenziale e adotta un divieto di ulteriore trattamento, oltre a una sanzione pecuniaria.

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, riguardava la diffusione sul sito di più articoli nei quali erano riportati:

  • nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale della reclamante;
  • il testo integrale di un contratto di acquisto di un immobile;
  • ulteriori elementi narrativi e fotografici relativi a una serie di vicende connesse alla cessione di un immobile.

La reclamante contestava che la pubblicazione fosse sproporzionata e non giustificata da un interesse pubblico, evidenziando anche la diffusione di informazioni asseritamente false o comunque eccedenti, come riferimenti a una presunta capanna abusiva, a presunti comportamenti di molestia/stalking e ad altre vicende di carattere strettamente personale.

Riscontro del titolare del trattamento

Il direttore responsabile del sito ha sostenuto che i dati pubblicati erano completi, esatti e reperibili in atti pubblici, e che la loro diffusione era avvenuta per finalità giornalistiche, ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice. Ha inoltre affermato che l’autore degli articoli aveva segnalato abusi edilizi nel territorio interessato e che non vi fosse alcuna finalità esclusivamente personale o alcun concreto rischio di furto di identità.

Avvio dell’istruttoria e norme contestate

Con nota del 5 aprile 2022 il Garante ha comunicato l’avvio del procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice, contestando in particolare la violazione:

  • dell’art. 5 GDPR;
  • degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice;
  • dell’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Il provvedimento richiama anche l’art. 10 delle medesime Regole deontologiche e il principio di essenzialità dell’informazione con riferimento a fatti di interesse pubblico.

Valutazioni del Garante sul trattamento giornalistico

L’Autorità ha qualificato il caso come trattamento effettuato nell’esercizio della libertà di espressione, ritenendo quindi applicabili gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche. In tale ambito, il limite decisivo è rappresentato dall’essenzialità dell’informazione rispetto al fatto di interesse pubblico narrato, oltre che dai criteri di correttezza, pertinenza e non eccedenza.

Il Garante ha chiarito che la circostanza che i dati fossero presenti in atti pubblici o liberamente consultabili presso la conservatoria immobiliare non ne autorizza la ripubblicazione indiscriminata online. La diffusione su una testata giornalistica in Internet amplia infatti in modo significativo la platea dei destinatari e richiede comunque il rispetto dei limiti deontologici e normativi.

Eccedenza dei dati diffusi e impatto sulla vita privata

Secondo l’Autorità, gli articoli in questione risultavano in contrasto con la disciplina applicabile perché diffondevano ripetutamente dati identificativi della reclamante, compresi codice fiscale e data di nascita, oltre a foto di atti catastali e immagini dei luoghi e dell’abitazione interessati.

Il Garante ha evidenziato che:

  • la diffusione di dati relativi all’abitazione può incidere negativamente sulla vita privata della persona e della sua famiglia;
  • in contesti abitativi particolari, tali informazioni possono compromettere sicurezza e tranquillità personale;
  • le informazioni pubblicate eccedevano l’essenziale per l’interesse pubblico eventualmente sotteso alla vicenda narrata.

Accoglimento del reclamo e misure adottate

Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha dichiarato il reclamo fondato e ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento del nome e cognome della reclamante, unitamente a data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale, nei termini oggetto di contestazione.

Il divieto è stato formulato con l’eccezione della mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Il Garante ha inoltre adottato un’ordinanza-ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 2-quater e 166, comma 2, del Codice e dell’art. 83, parr. 3 e 5, GDPR.

Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • la particolare lesività per la riservatezza della reclamante derivante dalla diffusione di dati relativi alla sua abitazione;
  • l’impatto negativo sulla sfera personale nel contesto sociale di riferimento;
  • i rischi prodotti per i diritti e le libertà dell’interessata;
  • la mancata attivazione e cooperazione del titolare con l’Autorità;
  • le condizioni organizzative, economiche e professionali del contravventore;
  • le finalità giornalistiche perseguite, da bilanciare con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali;
  • l’assenza di precedenti violazioni analoghe.

Sulla base di tali criteri, la sanzione è stata determinata in euro 1.000,00.

Pubblicazione del provvedimento e rimedi

Il Garante ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web istituzionale, quale sanzione accessoria ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento n. 1/2019.

È stato inoltre ricordato che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante, può trovare applicazione anche la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice. Avverso il provvedimento è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze della reclamante

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una persona che contestava la diffusione sul sito Internet del destinatario di numerosi articoli contenenti i suoi dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale), il testo integrale di un contratto di acquisto di un immobile e ulteriori informazioni e immagini riferite a vicende immobiliari e al contesto abitativo. La reclamante sosteneva che la pubblicazione fosse eccedente, non essenziale e motivata da un interesse personale, non da un autentico interesse pubblico.

Difese del titolare del sito

Il titolare ha replicato che i dati pubblicati erano completi, esatti e reperibili in atti pubblici, che la diffusione era finalizzata all’esercizio del diritto di cronaca e della libertà di informazione ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice, e che le informazioni riguardavano presunti abusi edilizi e condotte illecite nel territorio di riferimento. Ha inoltre escluso la sussistenza di finalità personali o di rischi di furto di identità.

Norme applicate e bilanciamento con la libertà di stampa

Il Garante ha ricondotto il caso ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione, applicando integralmente gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139. È stato richiamato il limite dell’"essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" di cui all’art. 137, comma 3, del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche, nonché il principio di liceità e correttezza dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. Il rispetto delle Regole deontologiche è stato considerato condizione essenziale di liceità del trattamento ai sensi dell’art. 2-quater del Codice.

Illiceità della diffusione e non sufficienza della pubblicità degli atti

L’Autorità ha escluso che la mera reperibilità dei dati presso la conservatoria immobiliare legittimasse la riproduzione indiscriminata su Internet. Anche i dati pubblici, una volta pubblicati su una testata online, diventano disponibili a una platea indeterminata e restano soggetti ai parametri di pertinenza, non eccedenza ed essenzialità. Il Garante ha inoltre evidenziato che le immagini dell’abitazione, collocata in una zona a ridotta densità abitativa, potevano incidere negativamente sulla vita privata della reclamante e della sua famiglia, con possibili pregiudizi per sicurezza e tranquillità personale.

Esito, divieto e sanzione

Il Garante ha dichiarato il reclamo fondato e ha vietato a Linee Stampalibera Società Cooperativa S.r.l. l’ulteriore trattamento del nome e cognome della reclamante, unitamente a data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale, nei termini contestati, salvo la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Ha inoltre adottato ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 83 GDPR, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, con facoltà di definizione in misura ridotta ex art. 166, comma 8, del Codice e pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Come è indicizzato

Materielibertà di espressione e giornalismodiritti dell'interessatosanzioni gdprpubblicazione online di dati personalimisure correttive

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