Prescrizioni del Garante n. 395 del 24/11/2022
Provvedimento del 24 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo contro Google LLC relativo alla permanenza nei risultati di ricerca associati al nominativo del reclamante di URL che rimandano ad articoli di giornale su vicende giudiziarie risalenti e, in parte, non aggiornate. L’Autorità prende atto dell’oscuramento già disposto per alcuni URL e accoglie il reclamo per un ulteriore URL, ordinandone la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nome dell’interessato. Il provvedimento richiama il diritto all’oblio, i principi di esattezza e aggiornamento dei dati e la giurisprudenza della Corte di giustizia sui motori di ricerca che trattano dati giudiziari.
Google LLC: reclamo su diritto all’oblio e deindicizzazione di URL nei risultati di ricerca associati al nominativo del reclamante
Google LLC e diritto all’oblio nei risultati di ricerca associati al nominativo del reclamante
Il Garante esamina un reclamo proposto contro Google LLC in relazione alla reperibilità, tramite ricerca nominativa, di URL che rinviano ad articoli di giornale su vicende giudiziarie dell’interessato. Il procedimento origina dalla richiesta di rimozione dei risultati di ricerca ritenuti non più attuali e pregiudizievoli per l’immagine personale del reclamante.
Origine del reclamo e doglianze dell’interessato
L’interessato ha chiesto l’intervento dell’Autorità ai sensi dell’art. 77 GDPR, lamentando che la digitazione del proprio nome e cognome continuasse a restituire articoli risalenti nel tempo, relativi ad arresto, custodia cautelare e a un’inchiesta nella quale il suo nominativo sarebbe stato riportato indebitamente. Secondo il reclamante, tali risultati non riflettevano più la sua situazione attuale e non erano più giustificati dal diritto di cronaca, poiché gli articoli restavano comunque disponibili negli archivi delle testate.
Riscontro del titolare del trattamento
Google LLC ha comunicato di aver già bloccato alcuni URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca per query corrispondenti al nome del reclamante. Ha inoltre rappresentato che altre pagine non risultavano comunque visualizzate tra i risultati associati al nominativo e che, per un ulteriore URL, non riteneva di dover intervenire perché si trattava di informazioni recenti di interesse giornalistico su vicende connesse a reati gravi e relative a una condanna dell’interessato.
Competenza e quadro giuridico richiamato
Il Garante richiama l’applicabilità del GDPR ai trattamenti svolti da Google LLC in ambito europeo per effetto del principio di stabilimento ex art. 3, par. 1, e riconosce la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento. Viene inoltre richiamato l’art. 168 del Codice in materia di falsità nelle dichiarazioni al Garante.
Valutazione sul diritto all’oblio
Quanto all’URL residuo, l’Autorità ritiene fondato il reclamo. Il contenuto reperibile attraverso il motore di ricerca risultava fermo alla fase iniziale della vicenda giudiziaria, riportando l’arresto dell’interessato senza alcun aggiornamento sul successivo esito del procedimento, poi concluso con condanna. Ne derivava una rappresentazione fuorviante, idonea a far apparire il procedimento ancora pendente o la misura cautelare ancora in corso.
Il Garante applica i criteri elaborati dalle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019, nonché i principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza 24 settembre 2019, causa C-136/17, con particolare riguardo al trattamento di dati giudiziari da parte dei motori di ricerca e al necessario bilanciamento tra protezione dei dati e interesse pubblico all’informazione.
Principi di esattezza e aggiornamento
L’Autorità osserva che, nel caso concreto, il trattamento effettuato tramite il motore di ricerca contrasta con il principio di esattezza e aggiornamento dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR. La persistenza nei risultati di ricerca di informazioni non aggiornate non consente di restituire un quadro corretto della situazione giudiziaria attuale dell’interessato e non appare necessaria, nel bilanciamento effettuato, all’interesse della collettività ad avere conoscenza della vicenda nella sua interezza.
Decisione e ordini impartiti
Il Garante prende atto della deindicizzazione già eseguita per alcuni URL e ritiene che, rispetto a essi, non vi siano i presupposti per ulteriori provvedimenti. Dichiara invece fondato il reclamo per l’ulteriore URL indicato e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuoverlo quale risultato di ricerca associato al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
Annotazione interna e adempimenti successivi
Ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità dispone l’annotazione nel registro interno delle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. Precisa tuttavia che tale annotazione non assume valore di precedente nei futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di valutazione legata alle specificità del caso concreto.
Infine, ai sensi dell’art. 157 del Codice, Google LLC viene invitata a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per l’esecuzione del provvedimento; è richiamata la sanzione prevista dall’art. 166 del Codice in caso di mancato riscontro. È inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 19 ottobre 2021 e integrato il 4 luglio 2022. L’interessato chiede al Garante di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca associati al proprio nome, di alcuni URL collegati ad articoli giornalistici relativi a vicende giudiziarie ormai concluse, ritenuti pregiudizievoli e non più rappresentativi della sua attuale situazione personale.
Posizione dell’interessato
L’interessato deduce che la perdurante reperibilità online di notizie risalenti gli arreca un pregiudizio perché alcune informazioni risultano non più attuali o inesatte. In particolare, contesta riferimenti all’arresto, non più corrispondenti alla situazione presente, e richiami a un’inchiesta in cui il suo nome sarebbe stato indebitamente citato pur senza avviso di garanzia o condanna. Evidenzia inoltre che la richiesta di deindicizzazione non comprime il diritto di cronaca, poiché gli articoli restano comunque disponibili sui siti delle testate.
Riscontro di Google LLC nel procedimento
Google comunica di aver già accolto la richiesta per alcuni URL: blocco dagli esiti europei dei risultati di ricerca per le query corrispondenti al nome e cognome del reclamante per gli URL indicati nella prima pagina del riscontro; per altri URL, segnala che le pagine non risultano comunque visualizzate tra i risultati associati al nome dell’interessato; per un ulteriore URL, invece, nega l’intervento, ritenendo che si tratti di informazioni recenti di interesse giornalistico relative a vicende giudiziarie connesse a reati gravi e che l’interesse pubblico alla conoscenza non sia venuto meno.
Competenza del Garante e quadro normativo
Il Garante richiama l’applicabilità del GDPR per effetto dello stabilimento di Google in ambito europeo ex art. 3, par. 1, e afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, poiché il trattamento è gestito da Google LLC anche per il territorio UE. Viene richiamato anche l’art. 168 del Codice in materia di falsità nelle dichiarazioni al Garante.
Valutazione sul diritto all’oblio e sull’URL contestato
Per l’URL residuo il Garante ritiene fondato il reclamo. Osserva che il contenuto reperibile tramite il motore di ricerca riporta solo la fase iniziale della vicenda giudiziaria, con riferimento all’arresto, senza alcun aggiornamento successivo sull’esito del procedimento, conclusosi con condanna. Ne deriva un quadro fuorviante, idoneo a far ritenere che la misura cautelare sia ancora in corso e che il procedimento non sia definito. L’Autorità applica i criteri elaborati dalle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019, nonché la sentenza CGUE 24 settembre 2019, causa C-136/17, richiamando l’obbligo di bilanciamento tra tutela dei dati personali e diritto di informazione.
Violazione dei principi di esattezza e aggiornamento
Il Garante afferma che, nel caso concreto, il trattamento dei dati tramite il motore di ricerca è incompatibile con i principi di esattezza e aggiornamento previsti dall’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR. Poiché l’informazione reperita non restituisce un quadro rispondente alla situazione giudiziaria attuale, il diritto dell’interessato prevale sul permanere della deindicizzazione, ferma restando la disponibilità delle notizie nell’archivio della testata giornalistica.
Dispositivo e termini
Il Garante prende atto della deindicizzazione già operata per alcuni URL e ritiene che, rispetto ad essi, non vi siano i presupposti per ulteriori provvedimenti. Per l’URL residuo dichiara fondato il reclamo e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuoverlo come risultato di ricerca associato al nominativo dell’interessato entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
Annotazione interna e adempimenti successivi
L’Autorità dispone l’annotazione nel registro interno ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, ma precisa che tale annotazione non assume valore di precedente in futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. Invita inoltre Google LLC, ai sensi dell’art. 157 del Codice, a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, avvertendo che l’omesso riscontro è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice.
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