Deliberazione n. 397 del 24/11/2022
Provvedimento del 24 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti adottati d'urgenza dal dirigente competente per impedire la diffusione, su Facebook, Instagram e YouTube, di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Le misure hanno imposto ai gestori delle piattaforme l'adozione immediata di interventi per bloccare la diffusione del materiale e la conservazione, per dodici mesi, dell'eventuale contenuto acquisito in chiaro a soli fini probatori. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma una ratifica di interventi cautelari e urgenti volti a prevenire la circolazione del materiale.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook/Meta e Google per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito online
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook/Meta e Google, nell'ambito della disciplina sul c.d. revenge porn di cui all'art. 144-bis del Codice privacy. L'intervento è stato attivato a seguito della segnalazione dell'interessato, che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità per impedire la diffusione del materiale su Facebook, Instagram e YouTube.
Origine del procedimento e presupposti normativi
La segnalazione ha rappresentato una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di rivolgersi al Garante quando abbia fondato motivo di ritenere che contenuti audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
La norma richiama un intervento tempestivo dell'Autorità, che deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel caso di specie, il quadro procedimentale è stato integrato dall'art. 33 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, come modificato, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare provvedimenti d'urgenza per impedire l'eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell'Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati il 14 novembre 2022
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 43 e 44 del 14 novembre 2022. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.
Le misure urgenti hanno disposto:
- nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione tramite Facebook e Instagram, secondo le modalità tecniche indicate da Facebook Italy;
- nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale su YouTube, mediante il ricorso all'impronta di hash dei relativi file;
- per le medesime società, la conservazione per dodici mesi dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità.
Valutazione finale e ratifica
Il Garante ha preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti. All'esito della riunione del 24 novembre 2022, ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 43 e 44 adottati il 14 novembre 2022.
Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva: non contiene accertamenti sanzionatori né irroga una sanzione amministrativa, ma conferma misure dirette a bloccare la circolazione del materiale segnalato e a preservarne eventuali tracce digitali per finalità probatorie, nel rispetto del principio di minimizzazione e della tutela della riservatezza delle persone coinvolte.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La segnalazione indicava come piattaforme coinvolte Facebook, Instagram e YouTube.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 43 e 44 del 14 novembre 2022. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.
Misure ingiunte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione attraverso Facebook e Instagram, secondo le modalità operative indicate da Facebook Italy. A Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland è stato ingiunto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del medesimo materiale sulla piattaforma YouTube, mediante l'uso dell'impronta di hash dei file.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 24 novembre 2022, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati il 14 novembre 2022. La ratifica riguarda le misure dirette nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.
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