Cassazione Civile, Sentenza n. 12365/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla sussistenza di un diritto di passaggio (servitù di passaggio) su una scala che collega il primo piano al sottotetto di un fabbricato. Anna chiedeva l'accertamento negativo del diritto di passaggio e la rimozione di aperture, un contatore e una lampada; i ricorrenti (eredi di Alfio) sostenevano invece l'esistenza di diritti in loro favore (servitù per destinazione del padre di famiglia, usucapione, comproprietà della scala o, in subordine, servitù coattiva). In precedenza la Corte d'appello di Bologna, con sentenza passata in giudicato del 1985, aveva già escluso un diritto di passaggio a favore di Alfio; la questione è stata riassunta in giudizio nel 2003 e il Tribunale (2010) aveva riconosciuto una servitù per destinazione del padre di famiglia a favore di Alfio, decisione poi riformata dalla Corte d'appello (2017) che ha ritenuto inammissibile la domanda dei ricorrenti per effetto del giudicato del 1985 e ha ordinato la cessazione delle turbative, la chiusura degli accessi e la rimozione del contatore e della lampada. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione con vari motivi (residenza del giudicato, usucapione, interpretazione dell'atto divisionale, interclusione/1054 c.c., errori procedurali e di valutazione di merito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda dei ricorrenti in ragione dell'opponibilità del giudicato esterno (sentenza n. 436/1985), ha respinto le pretese di usucapione e di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia e ha ritenuto infondate le deduzioni sulla presunta comproprietà della scala e sull'interclusione ai sensi dell'art. 1054 c.c. La Corte ha motivato che il giudicato del 1985 copriva l'oggetto (dedotto e deducibile), che i ricorrenti non hanno provato un possesso utile ad usucapionem (il termine ventennale non era decorso in modo utile perché interrotto dall'azione che ha prodotto il giudicato), che l'atto di divisione non attribuiva servitù opponibile e che la prova tecnica non ha dimostrato interclusione idonea ai sensi dell'art. 1054 c.c. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione (importo liquidato complessivamente in euro 6.200,00 per il presente giudizio) e sussiste l'obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il giudice del gravame ha ritenuto che i motivi di appello fossero sufficientemente specifici; la Cassazione ricorda che chi denuncia inammissibilità per genericità deve indicare nel ricorso di cassazione i motivi di appello specifici per poter essere esaminata la questione.
art. 2909 c.c.
Regola la effetività del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto opponibile il giudicato del 1985 alla successiva controversia in quanto ne ha coperto il dedotto e il deducibile.
art. 1158 c.c.
Disposizione sull'usucapione: la Cassazione conferma che un atto giudiziario (sentenza che nega il diritto) può interrompere il possesso utile ad usucapione; nel caso il termine ventennale non era maturato utilmente.
art. 1165 c.c.
Rinvio alle norme sulla prescrizione: la Corte ricorda i limiti dell'applicazione degli istituti di sospensione e interruzione alla fattispecie dell'usucapione.
art. 1062 c.c.
Tratta della servitù per destinazione del padre di famiglia: la Corte ha ritenuto che l'atto di divisione del 1968 non costituisse una servitù opponibile nella specie, anche in considerazione della clausola che attribuiva solo un diritto personale e temporaneo d'uso.
art. 1054 c.c.
Norma sull'interclusione: la Corte ha condiviso il giudice di merito nel ritenere inesistente l'interclusione reale perché era possibile collegare i vani mediante opere di modesto onere (scale retrattili o simili), quindi non sussisteva l'ipotesi di servitù coattiva per interclusione.
art. 1117 c.c.
Presunzione di comproprietà delle parti comuni: la Corte d'appello, confermata in cassazione, ha ritenuto superata la presunzione sulla base dei titoli e della c.t.u., attribuendo la scala in via esclusiva al lotto di un altro condividente.
art. 91 c.p.c.
Principio generale sulla soccombenza e liquidazione delle spese: la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione integrale delle spese in favore della resistente, non essendovi soccombenza reciproca.
art. 92 c.p.c.
Regole sulla compensazione delle spese: la Corte ha escluso la compensazione ravvisando soccombenza esclusiva dei ricorrenti.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Riferimento al contributo unificato: la sentenza prende atto dell'obbligo formale, per i ricorrenti, del versamento integrativo del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno opera sulla sfera dell'efficacia processuale limitatamente al dedotto e al deducibile: il giudice del merito confronta l'oggetto delle due cause per valutarne l'opponibilità e tale interpretazione rientra, salvo errori giuridici, nel libero apprezzamento del giudice di merito e non è facilmente sindacabile in Cassazione.
- Un giudizio che affermi l'insussistenza di un diritto reale può interrompere il possesso utile ad usucapione; pertanto l'usucapione richiede prova continua e pacifica del possesso per il tempo richiesto e non può correre utile ove il possesso sia stato contestato giudizialmente con esito favorevole al titolare.
- L'onere della prova dell'usucapione (o del possesso utile ad usucapionem) è a carico di chi lo invoca; atti materiali marginali (es. posa di un contatore o una lampadina) possono non essere idonei a dimostrare possesso continuativo e pacifico.
- L'interpretazione degli atti di divisione (rogiti) e la individuazione della titolarità di parti comuni o esclusive si fondano sui titoli e sugli accertamenti tecnici (c.t.u.) e possono superare la presunzione di comunione dell'art. 1117 c.c.
- Per l'applicazione dell'art. 1054 c.c. (interclusione) è necessario che l'accesso sia reso oggettivamente impossibile o eccessivamente gravoso; soluzioni tecniche interne di modico onere che consentano l'accesso nel fondo precludono l'interclusione.
- In sede di impugnazione, la specificità dei motivi di appello e di ricorso per cassazione è essenziale: chi denuncia genericità o vizi procedurali deve indicare chiaramente i motivi contestati per consentire il controllo di legittimità.
- La liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza; se una parte ottiene l'accoglimento della domanda principale e delle richieste collegate, è giustificata la condanna integrale dell'altra parte alle spese.
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