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Legge

L.R. Calabria 15/2001

Recepimento del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 – Anagrafe regionale delle aziende

Normativa regionaleL.R. Calabria 15/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce, dal 2001, l’anagrafe regionale delle aziende agricole calabresi tramite il SIA.Cal, imponendo a imprese agricole, agroalimentari, forestali e della pesca che operano con la PA l’autodenuncia anagrafica informatica. Prevede integrazione con il SIAN, iscrizione d’ufficio in caso di omissione o irregolarità, controlli e sospensioni, accesso limitato ai soggetti autorizzati e copertura finanziaria per il solo esercizio 2001.

Anagrafe regionale delle aziende agricole della Calabria

Anagrafe regionale delle aziende agricole della Calabria

La legge disciplina la costituzione e la gestione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole tramite il Sistema Informativo Agricolo dell’Assessorato regionale agricoltura della Regione Calabria (SIA.Cal). L’obiettivo è raccordare le informazioni aziendali con i sistemi informativi pubblici, in particolare con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), per i rapporti con la pubblica amministrazione.

Ambito soggettivo e obbligo di manifestazione al sistema

Sono tenuti a manifestarsi al SIA.Cal, a partire dall’anno 2001, tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che intrattengono o intendono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. L’adempimento avviene esclusivamente tramite le procedure informatiche e le applicazioni software messe a disposizione dall’amministrazione regionale.

La manifestazione al sistema consiste in un’autodenuncia anagrafica tecnico-amministrativa da effettuarsi secondo le modalità previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 173/1998.

Integrazione con il sistema informativo nazionale

Le informazioni raccolte dal SIA.Cal costituiscono l’anagrafe regionale e sono rese disponibili al SIAN. Il sistema regionale è infatti previsto come completamente integrato con il sistema nazionale, in coerenza con il quadro statale richiamato dalla legge.

Iscrizione d’ufficio, controlli e conseguenze dell’irregolarità

Se l’iscrizione all’anagrafe non viene effettuata, oppure viene effettuata con modalità o mezzi diversi da quelli indicati dal SIA.Cal, l’amministrazione procede d’ufficio previa acquisizione e verifica dei dati identificativi. Tale verifica può avvenire anche utilizzando informazioni già disponibili nei rapporti con la pubblica amministrazione e mediante accesso a sistemi informativi esterni, con particolare riferimento al sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L’inosservanza dell’obbligo di iscrizione comporta comunque l’iscrizione d’ufficio, ma può determinare ritardi nell’ammissione ai benefici previsti da normative nazionali, regionali e comunitarie.

Se, a seguito dei controlli del SIA.Cal, i dati denunciati risultano inesatti in tutto o in parte, l’amministrazione sospende le istanze e i relativi atti istruttori fino alla correzione o integrazione. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della discordanza; decorso inutilmente il termine, l’iscrizione è definitivamente sospesa e deve essere riproposta integralmente, salvo eventuale iscrizione d’ufficio.

Identificazione delle aziende e contenuti dell’anagrafe

Tutti i soggetti sono identificati tramite codice fiscale, che assume la funzione di codice unico di identificazione aziendale (CUAA) e deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. L’abbinamento del codice fiscale con i codici ISTAT di provincia e comune consente di individuare una o più Unità Tecnico Economiche (UTE).

Per unità si intende l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole, condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicate in una porzione di territorio identificata dal codice ISTAT e dotate di autonoma capacità produttiva.

La base dati anagrafica deve contenere, tra l’altro:

  • dati anagrafici per le persone fisiche;
  • legale rappresentante e sede legale per le persone giuridiche;
  • ubicazione dell’azienda e delle unità tramite codice ISTAT;
  • dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
  • consistenza zootecnica complessiva e delle singole unità;
  • consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, compresi i fabbricati e i dati aerofotogrammetrici, cartografici e di telerilevamento disponibili;
  • domande di ammissione a programmi di intervento e stato dei procedimenti;
  • quantitativi di riferimento individuali e atti di cessione o acquisizione di quote;
  • esiti dei controlli amministrativi, compresi quelli basati su telerilevamento e i sopralluoghi;
  • erogazioni effettuate e stato dei relativi procedimenti di incasso;
  • eventuale ente associativo delegato;
  • fatti e atti giuridici relativi all’azienda, come contratti e successioni;
  • iscrizione al naviglio peschereccio;
  • impianti acquicoli;
  • dati relativi all’accesso a fondi strutturali;
  • ogni altra informazione utile alla pubblica amministrazione o ad altri utenti abilitati;
  • obbligo per l’azienda di comunicare, tramite le procedure di variazione, ogni fatto o atto che incida sulla titolarità dell’impresa e dei beni, nonché sulla quantificazione o trasferimento, anche temporaneo, di diritti e quote, nei termini previsti dalla normativa comunitaria o nazionale.

Servizi resi disponibili dal SIA.Cal

L’amministrazione regionale, tramite il SIA.Cal, mette a disposizione dei soggetti autorizzati servizi di consultazione locale e integrata su base nazionale, predisposizione di documenti informatici, identificazione anagrafica dei dati anche mediante interconnessione con il registro delle imprese e con il sistema informativo delle Camere di Commercio, verifica catastale con il sistema informativo del Ministero delle Finanze, supporto alle decisioni, cooperazione applicativa e certificazione telematica, consultazione del vocabolario dati, servizi di accredito/addebito e documentazione verso terzi, nonché servizi connessi alla gestione di ogni informazione contenuta nell’anagrafe.

Accesso all’anagrafe e tutela dei dati

L’accesso all’anagrafe può essere autorizzato nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, con particolare riguardo al segreto aziendale e industriale e ai dati sensibili.

Possono accedere:

  • i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 173/1998, previa definizione di protocolli d’intesa;
  • le aziende e i soggetti da esse delegati, limitatamente ai propri dati o ai dati di interesse generale e statistico, anche tramite la carta dell’agricoltore e del pescatore prevista dal DPR n. 503/1999.

Validazione e aggiornamento della base dati

La base dati anagrafica è soggetta a validazione preventiva e ad aggiornamento costante da parte del SIA.Cal. Per tali attività l’amministrazione può utilizzare collegamenti con banche dati terze e con sistemi informativi di altre amministrazioni locali e nazionali, nonché collaborazioni esterne qualificate, sulla base di convenzioni e protocolli d’intesa.

Copertura finanziaria e disposizioni finali

L’onere della legge è valutato per il 2001 in lire 100.000.000 ed è coperto mediante riduzione di pari importo del fondo stanziato nel bilancio 2001. La spesa è imputata al capitolo istituito per le “Spese per l’anagrafe regionale delle aziende agricole – Recepimento D.P.R. n. 503/1999”, con stanziamento di lire 100.000.000 in competenza e cassa per l’esercizio 2001.

Per gli anni successivi, la spesa è finanziata con le entrate proprie della Regione e determinata annualmente con la legge di bilancio e con la collegata legge finanziaria.

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