L.R. Calabria 10/2001
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria la tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, agonistiche e non agonistiche, nonché delle attività ludico-motorie. Regola certificazioni di idoneità, libretto sanitario dell’atleta, ricorsi avverso i giudizi di non idoneità, compiti di Regione e ASL, commissioni tecniche e aspetti economici. Restano richiamati i criteri statali vigenti e, per il rilascio dei certificati, i soggetti autorizzati dalla legge.
Tutela sanitaria della medicina dello sport in Calabria
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive in Calabria
La legge disciplina, per la Regione Calabria, l’organizzazione della tutela sanitaria connessa alla pratica motoria e sportiva, distinguendo tra attività agonistica, non agonistica e ludico-motoria/ricreativa. Il provvedimento definisce soggetti destinatari, compiti di Regione e ASL, certificazioni di idoneità, libretto sanitario dell’atleta, organi consultivi e procedure di ricorso.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda la promozione dell’educazione sanitaria e la tutela della salute di chi pratica attività motorie e sportive, considerate strumenti di prevenzione, mantenimento e recupero della salute. La legge si applica:
- alle attività sportive agonistiche;
- alle attività sportive non agonistiche;
- alle attività ludico-motorie e ricreative.
La qualificazione dell’attività come agonistica è rimessa alle singole Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; per la fase nazionale dei Giochi sportivi studenteschi decide il Ministero della Pubblica Istruzione, secondo la normativa statale richiamata.
L’attività non agonistica è quella definita dalla normativa statale richiamata, comprensiva dell’attività sportiva scolastica fino alle fasi regionali. L’attività ludico-motoria e ricreativa è quella svolta singolarmente o in gruppo per fini igienici e ricreativi, in modo occasionale e non continuativo; anche se organizzata da enti, associazioni o istituzioni, non muta natura per il solo fatto di essere organizzata.
Contenuto della tutela sanitaria
La tutela sanitaria comprende un insieme ampio di funzioni, tra cui educazione sanitaria, accertamenti di idoneità, orientamento sportivo e assistenza medica. In particolare ricomprende:
- accertamenti e certificazioni per l’ambito scolastico;
- accertamenti per chi partecipa alle fasi locali dei Giochi sportivi studenteschi e per l’attività motoria di scuole materne ed elementari;
- accertamenti per attività ludico-motoria e non agonistica;
- orientamento e corretto avviamento alle discipline sportive in relazione alle caratteristiche psico-fisiche;
- accertamenti diagnostici e psico-terapeutici connessi ai problemi derivanti dalla pratica sportiva;
- idoneità del personale tecnico-sportivo e degli ufficiali di gara, se richiesta dai regolamenti federali;
- visite di selezione, controllo periodico e certificazione per l’attività agonistica, inclusi i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi sportivi studenteschi;
- accertamento di idoneità agonistica per soggetti con handicap, con valutazione individualizzata;
- valutazioni funzionali cardio-circolatorie, respiratorie, metaboliche e biomeccaniche;
- valutazione dell’adeguatezza ergometrica di macchine e attrezzi;
- definizione di piani di allenamento adeguati alle capacità psico-fisiche e anche in funzione anti-doping;
- terapia e riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;
- attività didattica, formativa, di aggiornamento, studio e ricerca scientifica in medicina dello sport;
- screening scolastici di valutazione motoria;
- assistenza medica alle gare.
Soggetti destinatari
Gli interventi si rivolgono a una platea ampia, comprendente:
- tutti i cittadini, per educazione sanitaria e cultura del primo soccorso;
- alunni e studenti in ambito scolastico e universitario;
- soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche o ludico-motorie, se organizzate;
- soggetti che praticano o intendono praticare attività agonistiche, in ambito dilettantistico, scolastico, promozionale, semiprofessionistico o professionistico;
- personale tecnico-sportivo e ufficiali di gara;
- personale sanitario, per aggiornamento, studio e ricerca.
Funzioni della Regione
La Regione Calabria esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nella materia. Inoltre provvede a:
- supporto e indirizzo tecnico-scientifico tramite la commissione tecnico-scientifica;
- assistenza medica sul campo per attività promozionali CONI e per le fasi comunali, provinciali e regionali dei Giochi sportivi studenteschi;
- nomina della commissione regionale d’appello per i ricorsi contro i giudizi di non idoneità alla pratica agonistica;
- nomina della commissione tecnico-scientifica consultiva;
- promozione dell’aggiornamento professionale e della ricerca del personale dei Servizi di Medicina dello Sport delle ASL, anche con università, CNR, Istituto di Scienza dello Sport del CONI, Federazione dell’Ordine dei medici, FMSI e CONI;
- istituzione del libretto sanitario dell’atleta;
- programmazione delle attività di prevenzione, tutela della salute e controlli antidoping, con coordinamento dei laboratori che possiedono i requisiti previsti dalla normativa nazionale;
- accreditamento delle strutture abilitate al rilascio dei certificati ai sensi della disciplina regionale.
Compiti delle Aziende Sanitarie Locali
Le ASL, tramite il Servizio di Medicina dello Sport del Dipartimento di prevenzione, assicurano l’espletamento delle funzioni di tutela sanitaria previste dalla legge e applicano i criteri statali per i controlli di idoneità agonistica.
L’incarico di direzione del Servizio di Medicina dello Sport è conferito a un medico dipendente dell’ASL, in possesso del Diploma universitario di specialista in medicina dello sport e di almeno cinque anni di anzianità nella disciplina come dipendente.
Le ASL assicurano anche la tutela sanitaria specifica per soggetti con handicap e per soggetti anziani, valorizzando lo sport come strumento di rieducazione, integrazione sociale e mantenimento delle condizioni psico-fisiche.
Le ASL possono inoltre conferire a medici specialisti in medicina dello sport l’incarico per il rilascio delle certificazioni di idoneità agonistica secondo la disciplina dell’articolato regionale.
Certificazioni di idoneità e regole per le visite
Per la qualificazione dell’attività agonistica e per le visite di idoneità valgono i criteri tecnici generali stabiliti dai decreti ministeriali statali richiamati dalla legge, con specifiche regole per soggetti con handicap e per sportivi professionisti.
Le certificazioni di idoneità sono rilasciate dai medici legittimati dalla legge regionale. Il certificato deve essere redatto secondo i modelli ministeriali e viene compilato:
- in duplice copia se la visita è svolta presso il Servizio di Medicina dello Sport dell’ASL;
- in triplice copia se la visita è svolta da medici specialisti incaricati dall’ASL.
Se la visita è svolta presso il Servizio di Medicina dello Sport, una copia resta agli atti per cinque anni, insieme alla documentazione sanitaria, e una viene consegnata all’interessato. Se la visita è svolta da medici specialisti incaricati, una copia va all’interessato, una resta agli atti per cinque anni e una deve essere trasmessa entro 30 giorni al Servizio di Medicina dello Sport dell’ASL che ha stipulato il protocollo.
La certificazione deve riportare timbro e firma del medico; per i medici incaricati devono risultare anche gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Rilascio dei certificati per attività non agonistica e ludico-motoria
Per l’attività ludico-motoria e per l’attività sportiva non agonistica, le visite e le certificazioni di stato di buona salute possono essere effettuate anche da:
- medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta convenzionati;
- medici specialisti in medicina dello sport;
- medici della FMSI-CONI, secondo la normativa statale richiamata.
Non idoneità e ricorso
Se dagli accertamenti emerge la non idoneità alla pratica agonistica, il medico deve compilare la relativa certificazione e comunicare entro 5 giorni l’esito negativo:
- all’interessato;
- alla Commissione regionale d’appello;
- alla società o organizzazione sportiva di appartenenza e al CONI, limitatamente al solo esito negativo.
Se la certificazione di non idoneità è rilasciata da medico specialista incaricato, questi trasmette anche al Servizio di Medicina dello Sport dell’ASL l’esito negativo con la diagnosi posta a base del giudizio.
L’interessato può proporre ricorso alla Commissione regionale d’appello entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità, dandone contestuale comunicazione al medico che ha espresso il giudizio.
Libretto sanitario dell’atleta
L’Assessorato regionale alla sanità, con il supporto della commissione tecnico-scientifica e d’intesa con il CONI regionale, predispone un libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, senza scadenza.
Il libretto, numerato progressivamente, contiene almeno:
- generalità dell’atleta;
- sport praticato;
- data della visita medico-sportiva;
- esito della visita;
- gruppo sanguigno, previo assenso dell’atleta;
- data dell’ultimo richiamo antitetanico;
- visite di controllo.
Il rilascio e la distribuzione sono curati dai Servizi di medicina dello sport delle ASL competenti per territorio e dai Centri di Medicina dello Sport FMSI-CONI accreditati. Il libretto è personale e viene ritirato dal medico specialista al momento della visita; il numero progressivo va annotato anche sulla scheda di valutazione medico-sportiva prevista dalla normativa statale richiamata.
Obblighi di società, enti organizzatori e altri soggetti
Chi intende praticare o pratica attività sportive deve sottoporsi previamente e periodicamente al controllo di idoneità specifica.
Società, assicurazioni, enti e organizzazioni sportive devono, sotto la propria responsabilità:
- subordinare tesseramento e partecipazione alle certificazioni di idoneità previste;
- conservare per cinque anni i certificati dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;
- controllare la regolarità sanitaria degli atleti mediante il libretto sanitario;
- non accettare, per l’attività agonistica, certificati rilasciati da soggetti diversi da quelli legittimati dalla legge;
- avviare gli atleti a visita tramite l’apposito modulo previsto dalla circolare ministeriale richiamata;
- sospendere temporaneamente l’atleta in caso di sopravvenute condizioni psico-fisiche inidonee e, se necessario, disporre nuova visita con motivazione scritta riservata;
- vigilare sull’osservanza delle norme antidoping.
Chi organizza manifestazioni ludico-motorie o sportive deve garantire, a proprie spese, adeguati servizi di assistenza, controllo medico e pronto soccorso, con presenza nelle vicinanze del campo di gara e per tutta la durata della manifestazione di un’ambulanza medicalizzata o di una postazione mobile di emergenza dotata di defibrillazione e kit per la ventilazione polmonare, sotto controllo di personale medico adeguatamente addestrato.
Per le attività sportive scolastiche e promozionali organizzate dal CONI, l’assistenza sanitaria sul campo è assicurata gratuitamente, su richiesta delle commissioni organizzatrici, dal Servizio di Medicina dello Sport dell’ASL competente e dalla FMSI.
Nelle manifestazioni agonistiche il medico di gara è designato, su richiesta e a carico delle società o degli enti interessati, dal Servizio di Medicina dello Sport della ASL competente o dalla FMSI, privilegiando medici specialisti in medicina dello sport.
I costi degli accertamenti sanitari, comprese le certificazioni, sono a carico dell’atleta o del soggetto richiedente, salvo gli studenti partecipanti alle manifestazioni promozionali successive alle fasi regionali dei Giochi sportivi studenteschi.
Commissione regionale d’appello
La Commissione regionale d’appello per i ricorsi contro i giudizi di non idoneità agonistica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, e dura in carica cinque anni.
È composta da:
- un medico specialista o docente in medicina dello sport, con funzioni di presidente;
- un medico specialista o docente in medicina interna o materie equivalenti;
- un medico specialista o docente in cardiologia;
- un medico specialista o docente in ortopedia;
- un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;
- un medico specialista o docente in medicina dello sport della FMSI-CONI.
La Commissione ha sede presso l’Assessorato regionale alla sanità, che ne garantisce funzionamento, organizzazione e segreteria. Per ogni componente è nominato un supplente. Non può partecipare ai lavori chi abbia concorso alla formulazione del giudizio impugnato.
Il ricorrente può allegare documentazione sanitaria di parte e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Le decisioni sono collegiali, definitive e adottate con almeno quattro componenti presenti, con presenza comunque dello specialista relativo al caso; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, svolge istruttoria sui casi, può acquisire elementi informativi dallo specialista che ha espresso il primo giudizio, può avvalersi di consulenti specialisti e può disporre accertamenti presso centri pubblici o privati accreditati. Tiene un archivio dei casi e comunica le decisioni all’interessato, alla federazione, alla società o organizzazione sportiva e allo specialista che ha emesso il giudizio iniziale, registrando inoltre la decisione nel libretto sanitario dell’atleta.
Commissione tecnico-scientifica
È istituita una Commissione tecnico-scientifica quale organo permanente consultivo del Consiglio e della Giunta regionale. È nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità e ha sede presso l’Assessorato regionale alla sanità.
Ne fanno parte:
- un dirigente medico in servizio presso l’Assessorato, con funzioni di presidente;
- il direttore della scuola di specializzazione in medicina dello sport dell’Università di Catanzaro o un suo delegato;
- cinque dirigenti medici con incarico di direzione dei Servizi di medicina dello sport delle ASL calabresi;
- un rappresentante della Federazione Medico Sportiva;
- un rappresentante del CONI regionale.
Il Presidente può invitare esperti e funzionari senza diritto di voto. La segreteria è svolta da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla sesta, in servizio presso l’Assessorato alla sanità. La Commissione è convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Indennità, rimborsi e spese di funzionamento
Ai componenti delle commissioni regionale d’appello e tecnico-scientifica spetta un’indennità per effettiva presenza, determinata dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione regionale d’appello spetta anche un compenso aggiuntivo, sempre determinato dalla Giunta.
Sono previsti rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai componenti residenti in comune diverso da quello della seduta, nonché per esperti e funzionari invitati alla Commissione tecnico-scientifica. Per i dipendenti regionali e delle ASL si applicano i rispettivi ordinamenti. La liquidazione avviene con provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento sanità.
Censimento e flussi informativi
Entro febbraio di ogni anno i Servizi di medicina dello sport delle ASL comunicano all’Assessorato regionale alla sanità il numero degli attestati di idoneità e non idoneità rilasciati nell’anno precedente, con indicazione analitica per mese, esito e visite svolte da medici specialisti incaricati.
Entro febbraio di ogni anno i Comitati provinciali delle federazioni sportive del CONI comunicano all’Assessorato il numero presumibile dei tesserati agonisti che necessitano di certificazione nell’anno in corso, distinti per comune e per attività sportiva.
L’Assessorato cura la pubblicazione e divulgazione dei dati, anche per finalità statistiche, epidemiologiche e socio-culturali.
Incarichi a specialisti operanti in strutture accreditate
Le ASL, sentito il dirigente del Servizio di medicina dello sport, possono conferire l’incarico per il rilascio dei certificati di idoneità agonistica anche a medici specialisti in medicina dello sport operanti in ambulatori di strutture sanitarie accreditate.
L’adeguamento ai mutamenti della normativa sull’accreditamento o sulle metodiche clinico-strumentali deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche.
Lo specialista incaricato deve effettuare personalmente la valutazione dell’idoneità e garantire nell’ambulatorio tutti gli accertamenti previsti dalla disciplina statale richiamata. Non può rilasciare certificati basati su accertamenti svolti in altre strutture pubbliche o private. Deve esporre in modo visibile una targhetta identificativa con foto, nome, cognome ed estremi dell’incarico. La violazione, anche parziale, della disciplina costituisce motivo di revoca o sospensione dell’incarico.
Norma finanziaria e abrogazioni
Per il solo esercizio finanziario 2001 è previsto uno specifico onere per il funzionamento delle commissioni, coperto dallo stanziamento indicato nel bilancio regionale dell’epoca.
Sono abrogate le norme della legge regionale 1° dicembre 1998 incompatibili con la presente disciplina.
Attualità della disciplina
La legge costituisce ancora il quadro regionale di riferimento per la medicina dello sport in Calabria, ma contiene numerosi rinvii a fonti statali e ad assetti organizzativi delle ASL e delle commissioni. La parte finanziaria è esaurita nell’esercizio 2001; la disciplina operativo-organizzativa resta utile solo per gli aspetti tuttora compatibili con la normativa nazionale vigente e con l’assetto amministrativo attuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 mag 2001L.R. Calabria 7/2001
- Legge · 2 mag 2001L.R. Calabria 9/2001
- Legge · 2 mag 2001L.R. Calabria 11/2001
- Legge · 2 mag 2001L.R. Calabria 12/2001
- Legge · 2 mag 2001L.R. Calabria 13/2001
- Legge · 2 mag 2001L.R. Calabria 14/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →