Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11413/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento m. pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0000.226.07-01- 2025 del 07.01.2025, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale, Antonella Tozza, recante la comunicazione di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato e per l’effetto: a) per il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo estero b) per l’annullamento di ogni altro atto, non conosciuto, antecedente, presupposto, conseguente o comunque ad esso connesso;

Giustizia amministrativa202500387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento specializzato sul sostegno in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva conseguito presso un'università spagnola un corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo e aveva chiesto al Ministero il riconoscimento della relativa qualifica per l'insegnamento di sostegno in Italia. Il Ministero, anche sulla base del parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca, aveva rilevato che l'attestato non dava accesso all'insegnamento in Spagna e non costituiva quindi un titolo abilitante riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Aveva comunque proceduto a un confronto tra la formazione estera e quella prevista in Italia dal D.M. 30 settembre 2011, ravvisando differenze quantitative e qualitative ritenute incolmabili, anche in ragione della diversa denominazione del sostegno, delle modalità blended e dei requisiti dei corsi italiani. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata considerazione effettiva e specifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite e omessa valutazione di eventuali misure compensative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha precisato che, in assenza dei presupposti per l'applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE, devono comunque essere considerate le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE. Le autorità nazionali devono valutare l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell'interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Il fatto che il titolo non sia abilitante o non consenta l'accesso alla professione nello Stato d'origine non costituisce una barriera preconcetta alla valutazione comparativa, pur non imponendo automaticamente il riconoscimento. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato su rilievi generali e formali e non su un effettivo confronto tra le materie e le competenze del percorso spagnolo e quelle del TFA italiano. Il Ministero non aveva inoltre valutato la possibilità di imporre misure compensative, anche consistenti in attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi, per colmare eventuali differenze. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza svolgendo un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza professionale complessivamente acquisite e valutando l'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • direttiva 2005/36/CE

    La direttiva fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso a una professione regolamentata e per il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di esercitare la stessa professione.

    Il riconoscimento previsto dalla direttiva presuppone che la qualifica conseguita nello Stato d'origine abiliti il soggetto a esercitare ivi la professione.

  • direttiva 2013/55/UE

    Richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE.

  • art. 1 direttiva 2005/36/CE

    Individua l'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite negli Stati membri.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    L'effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante è quello di permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

    Conferma che il riconoscimento riguarda la stessa professione esercitabile nello Stato membro d'origine.

  • art. 1 d.lgs. 206/2007

    Richiamato quale disposizione nazionale corrispondente all'art. 1 della direttiva 2005/36/CE.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Richiamato quale disposizione nazionale corrispondente all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE.

  • art. 45 TFUE

    Garantisce la libertà di circolazione dei lavoratori; anche fuori dall'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE impone alle autorità di considerare titoli ed esperienza pertinenti mediante una valutazione comparativa.

  • art. 49 TFUE

    Garantisce la libertà di stabilimento e concorre a imporre la valutazione comparativa delle competenze professionali rilevanti.

  • L. 517/1977

    Individua la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe chiamato a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.

  • art. 3 D.M. 30 settembre 2011

    Richiamato dal Ministero per i requisiti dei corsi italiani di specializzazione per il sostegno; il mero richiamo formale a tali requisiti non sostituisce il confronto concreto delle competenze.

  • art. 7, commi 1 e 2, D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede percorsi di specializzazione per chi abbia svolto formazione sul sostegno all'estero e presentato domanda di riconoscimento in determinate condizioni.

  • art. 3 D.I. n. 77 del 24 aprile 2025

    Prevede il conseguimento di crediti formativi differenziati in relazione al percorso estero e all'eventuale esperienza italiana sul sostegno, a fronte dei 60 crediti del percorso ordinario.

  • art. 4 D.I. n. 77 del 24 aprile 2025

    Stabilisce criteri di ammissibilità ai percorsi per chi abbia seguito all'estero un percorso formativo sul sostegno presso un'università accreditata o altro organismo abilitato, con determinati requisiti quantitativi.

Massime di principio

  • Quando un titolo o percorso formativo estero non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE perché non consente l'esercizio della professione nello Stato d'origine, l'amministrazione dello Stato ospitante deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei titoli, delle competenze e dell'esperienza pertinenti dell'interessato mediante un confronto concreto con i requisiti nazionali.
  • L'assenza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine non consente di escludere in via preconcetta la valutazione della formazione estera né il suo eventuale riconoscimento mediante misure compensative; essa può incidere sull'esito della valutazione, ma non sostituisce l'esame comparativo.
  • Il diniego di riconoscimento di una formazione estera è illegittimo quando si fonda su differenze meramente generali, formali o nominalistiche e non analizza concretamente le materie, le conoscenze, le abilità, le competenze e l'esperienza maturate dal richiedente rispetto alla formazione richiesta nello Stato ospitante.
  • Quando la valutazione comparativa evidenzia corrispondenze parziali o differenze colmabili, l'amministrazione deve considerare l'imposizione di misure compensative proporzionate, quali attività didattiche, tirocinio o laboratori aggiuntivi, anziché respingere automaticamente la domanda.
  • Il riesame conseguente all'annullamento di un diniego di riconoscimento deve riguardare complessivamente la formazione e l'esperienza professionale dell'interessato e deve motivare specificamente sia le eventuali differenze rilevate sia l'eventuale inidoneità delle misure compensative a colmarle.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioCarriera degli studentiDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.