Sentenza del 16/06/2017 n. 15024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% sull'intera prestazione previdenziale liquidata al contribuente. Secondo l'Agenzia, tale aliquota poteva applicarsi esclusivamente alla quota della prestazione costituita dal rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato, mentre la parte restante doveva essere assoggettata al regime della tassazione separata. Il contribuente, invece, sosteneva il diritto al rimborso della maggiore Irpef versata, in subordine limitatamente alla quota corrispondente al rendimento accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate e dichiarato assorbito il secondo, relativo all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha cassato la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva riconosciuto l'aliquota del 12,50% sull'intera somma erogata, e ha rinviato la causa alla C.T.R. in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare quale parte della prestazione rappresenti il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato. Solo su tale quota potrà essere applicata l'aliquota del 12,50%; sulla parte residua resterà applicabile la tassazione separata. Non è stato quindi riconosciuto definitivamente l'intero rimborso richiesto dal contribuente; l'eventuale credito dovrà essere rideterminato dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42, comma 4
Prevedono, rispettivamente, il regime della tassazione separata per determinate prestazioni e l'applicazione dell'aliquota agevolata ai rendimenti finanziari, secondo la disciplina rilevante ratione temporis.
Legge n. 482 del 1985, artt. 6 e 65
L'aliquota del 12,50% si applica esclusivamente alla componente della prestazione qualificabile come rendimento netto derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella Legge n. 30 del 1997
Rileva per il trattamento fiscale delle prestazioni in forma di capitale relative a forme pensionistiche istituite prima del 15 novembre 1992, ma non consente di estendere automaticamente l'aliquota agevolata all'intera prestazione.
D.Lgs. n. 124 del 1993
La disciplina temporale delle forme pensionistiche e delle prestazioni maturate prima della sua entrata in vigore costituisce uno degli elementi per individuare il regime fiscale applicabile.
Art. 112 c.p.c.
La doglianza relativa alla possibile attribuzione di una somma diversa da quella richiesta è stata dichiarata assorbita, poiché l'accoglimento del primo motivo ha imposto il rinvio della causa.
Art. 378 c.p.c.
È richiamato in relazione al deposito della memoria del contribuente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di una ritenuta fiscale, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti che fondano il diritto al rimborso.
- Per le prestazioni previdenziali erogate in forma di capitale, l'aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intero importo maturato prima delle modifiche normative.
- L'aliquota agevolata riguarda soltanto la quota riconducibile a un rendimento netto prodotto dall'effettiva gestione e dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La quota derivante da meri accantonamenti, calcoli basati su riserve matematiche o meccanismi di tipo retributivo, senza effettiva gestione finanziaria, resta soggetta alla tassazione separata.
- In caso di rinvio, il giudice deve svolgere un accertamento concreto e quantitativo sulla composizione della prestazione, distinguendo la componente di rendimento finanziario dalla parte residua.
- La documentazione relativa agli investimenti, ai rendimenti netti e ai criteri di gestione del fondo è normalmente decisiva per dimostrare l'eventuale applicabilità dell'aliquota agevolata.
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