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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36384/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata estorsione, usura e abusivo esercizio di attività finanziaria. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.; 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità per usura al capo 2 e travisamento della scrittura privata sottoscritta il 1° luglio 2017; 3) violazione di legge e vizi motivazionali sulla responsabilità per usura al capo 4, soprattutto quanto all’elemento soggettivo; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per esercizio abusivo di attività finanziaria al capo 5, contestando che l’attività fosse rivolta al pubblico; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. I fatti valorizzati dai giudici di merito includevano condotte minatorie dirette a ottenere dal debitore atti di disposizione patrimoniale a garanzia della restituzione di un prestito con interessi usurari, nonché lo svolgimento di attività finanziaria diretta a una platea potenzialmente illimitata di soggetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi sono stati ritenuti aspecifici e reiterativi di doglianze già congruamente esaminate dalla Corte d’appello. In particolare, la riqualificazione ex art. 393 c.p. è stata esclusa perché la pretesa riguardava un credito derivante da un mutuo illecito per usurarietà degli interessi, non azionabile davanti al giudice; il travisamento della scrittura privata non era deducibile nei termini prospettati in presenza di doppia conforme, poiché il documento era stato valutato anche dal primo giudice; le censure sull’elemento soggettivo dell’usura e sull’attività finanziaria si risolvevano in una richiesta di diversa lettura delle prove, riservata al giudice di merito. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione per cui l’attività finanziaria era rivolta a un numero potenzialmente illimitato di soggetti, anche se concretamente circoscritta. Il quinto motivo è stato respinto: la motivazione sulla pena era adeguata, anche in considerazione della condotta dell’imputato, che dopo l’arresto aveva continuato a esigere l’adempimento delle pattuizioni usurarie tramite la moglie. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    deve ribadirsi il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di cui all’art. 393 cod. pen., là dove la condotta sia fondata su una pretesa illegittima, in tutto o in parte, ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice

    L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è configurabile quando la pretesa azionata è, anche solo in parte, illegittima o non può essere fatta valere davanti al giudice; ciò vale per il credito derivante da un mutuo con interessi usurari.

  • art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    la destinazione al pubblico dell'attività finanziaria ricorre allorquando l'attività, anche se in concreto destinata ad una cerchia ristretta di persone, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti

    La destinazione al pubblico si valuta in senso qualitativo: può sussistere anche quando i destinatari effettivi siano pochi, se l’attività è rivolta a una platea potenzialmente illimitata.

  • art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi ponga in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo decreto, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone

    L’esercizio abusivo di attività finanziaria richiede lo svolgimento delle condotte considerate dall’art. 106 TUB, al di fuori dei controlli previsti, con attività destinata a un numero potenzialmente illimitato di persone.

  • art. 133 c.p.

    potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere

    Quando la pena non è notevolmente superiore alla misura media edittale, la motivazione sulla sua determinazione può essere sintetica e può richiamare la congruità della pena, la gravità del reato o la capacità a delinquere.

Massime di principio

  • Non è configurabile l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando la pretesa fatta valere sia illegittima, anche solo in parte, oppure sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice; il credito derivante da un mutuo con interessi usurari non può essere legittimamente azionato mediante coercizione.
  • In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il travisamento della prova può essere dedotto in cassazione se il ricorrente rappresenta che il dato probatorio è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della decisione di secondo grado; non ricorre tale presupposto quando la prova è stata esaminata anche dal primo giudice.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura degli elementi fattuali né sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella congruamente espressa dal giudice di merito.
  • L’attività finanziaria è rivolta al pubblico, ai fini dell’abusivo esercizio, quando è destinata a una platea potenzialmente illimitata o non determinata, anche se in concreto i rapporti sono intrattenuti con una cerchia ristretta di persone.
  • Se la pena non è di gran lunga superiore alla misura media edittale, la motivazione sulla commisurazione può essere concisa, purché dia conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. anche mediante il richiamo alla congruità, alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneUsuraImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti economiciProcesso penale

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