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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12608/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2014 su un immobile di proprietà sito nel territorio comunale, negando il beneficio dell'abitazione principale. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo che, per godere dell'agevolazione, fosse necessario provare che l'immobile costituisse dimora abituale non solo del proprietario ma anche del suo nucleo familiare; nel caso concreto la residenza del coniuge risultava in un Comune diverso e non risultava separazione dei coniugi. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, come interpretato dalla circolare MEF n. 3/DF del 2021, per il mancato riconoscimento dell'esenzione IMU pur in presenza di immobile adibito ad abitazione principale; 2) omesso esame di fatti decisivi (residenze separate dal 1995, convivenza con i figli nel Comune di Roma, consumi delle utenze dell'immobile di Passignano) idonei a dimostrare la dimora abituale; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'avviso in ragione dell'asserita incompetenza dell'organo che aveva deliberato le aliquote IMU. Il Comune ha resistito anche eccependo l'improcedibilità del ricorso per asserita mancata produzione della sentenza notificata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità, rilevando che il ricorrente aveva prodotto copia informatica della sentenza e PEC di notifica idonee a dimostrarne la tempestività. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, la nozione di abitazione principale non può più essere ancorata alla dimora abituale e alla residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare del possessore, con conseguente spettanza del beneficio al possessore che vi dimori e vi risieda anagraficamente, anche se il coniuge abbia residenza in altro Comune, salvo accertamento di condotte elusive. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese sono state compensate integralmente per la necessità dell'intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    quarto periodo; quinto periodo

    La precedente lettura che richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore è stata superata; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 il beneficio spetta al possessore che abbia nell'immobile dimora abituale e residenza anagrafica, anche se il coniuge risiede in altro Comune, salvo comportamenti elusivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge nella decisione di merito sull'IMU.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi relativi alla dimora abituale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia su una domanda/eccezione ritualmente proposta.

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato nella procura speciale conferita al difensore del Comune.

  • artt. 3, 31 e 53 Cost.

    La Corte costituzionale li ha richiamati per dichiarare l'illegittimità della disciplina che penalizzava il nucleo familiare ai fini dell'esenzione IMU.

  • L. n. 160 del 2019, comma 741, lettera b)

    La Corte richiama la disposizione, come modificata, evidenziando che la declaratoria di illegittimità si è estesa anche al regime che imponeva un'unica agevolazione per componenti del nucleo con residenze e dimore abituali diverse.

  • art. 5-decies d.l. n. 146/2021

    Richiamato come intervento normativo successivo che recepiva l'orientamento giurisprudenziale poi superato.

Massime di principio

  • In tema di esenzione IMU per l'abitazione principale, non è consentito subordinare il beneficio alla coincidenza, per l'intero nucleo familiare, della residenza anagrafica e della dimora abituale nel medesimo immobile, quando il possessore del bene vi risieda e dimori abitualmente.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che faceva leva sul concetto di nucleo familiare, il contribuente coniugato o unito civilmente non perde l'agevolazione sulla propria abitazione principale solo perché il coniuge ha residenza in altro Comune, salvo che l'amministrazione provi condotte elusive.
  • L'accertamento di eventuali intenti elusivi resta possibile, ma richiede specifica allegazione e non può essere presunto in via automatica dalla sola diversa residenza del coniuge.
  • Se la questione di diritto è risolta in modo definitivo da un sopravvenuto intervento della Corte costituzionale e non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
  • La mancata produzione della sola copia cartacea notificata della sentenza non determina improcedibilità quando il ricorrente produca documentazione informatica idonea a comprovare la notificazione e la data di ricezione.

Come è indicizzato

MaterieImposta di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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