L.R. FVG 19/2013
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia l’elezione di sindaco e consiglio comunale, la presentazione e ammissione delle candidature, il procedimento di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti, nonché spese e propaganda elettorale. Contiene regole speciali per ballottaggio, fusioni di comuni e voto di categorie particolari. Alcune disposizioni sono aggiornate o derogate per specifiche tornate elettorali, incluse quelle del 2025 e 2026.
Disciplina delle elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia
Disciplina delle elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia
La legge regola il sistema elettorale dei comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il procedimento di presentazione delle candidature, le operazioni di voto e scrutinio, la proclamazione degli eletti, nonché le spese e la propaganda elettorale. Interviene inoltre su alcune disposizioni della legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali.
Oggetto, definizioni e ambito applicativo
La disciplina si applica alle elezioni degli organi dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Ai fini della legge:
- per gruppo di liste si intende l’insieme di più liste collegate al medesimo candidato sindaco;
- la popolazione comunale è quella risultante dall’ultimo censimento permanente della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Composizione degli organi comunali e durata del mandato
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri che varia in base alla popolazione:
- 10 membri nei comuni fino a 1.000 abitanti;
- 12 tra 1.001 e 3.000;
- 16 tra 3.001 e 10.000;
- 20 tra 10.001 e 15.000;
- 24 oltre 15.000 abitanti non capoluogo;
- 40 nei comuni capoluogo di provincia.
Nei comuni con oltre 10.000 abitanti lo statuto può prevedere un presidente del consiglio eletto tra i consiglieri; negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.
Sindaco e consiglio durano in carica cinque anni. Il testo prevede limiti ai mandati consecutivi del sindaco, con regole differenziate per fasce demografiche:
- nei comuni sopra 15.000 abitanti vale il limite ordinario di due mandati consecutivi, con possibilità di un terzo se uno dei due mandati precedenti è durato meno di 2 anni, 6 mesi e 1 giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie;
- nei comuni da 1.001 a 15.000 abitanti sono consentiti tre mandati consecutivi, e un quarto nei casi di cui sopra;
- nei comuni fino a 1.000 abitanti tali limiti non si applicano.
Ai fini del computo si considerano anche i mandati precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Sistema di elezione del sindaco e del consiglio
Sindaco e consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto. L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio e si usa la stessa scheda.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto il ballottaggio: se nessun candidato supera la soglia prevista al primo turno, si procede a un secondo turno tra i due candidati più votati, la seconda domenica successiva.
Per i comuni fino a 15.000 abitanti e per quelli oltre tale soglia, la legge disciplina in modo distinto:
- espressione del voto;
- attribuzione dei seggi;
- proclamazione del sindaco e dei consiglieri;
- regole sul secondo turno;
- riparto dei seggi tra liste e gruppi di liste.
Nel primo turno dei comuni sopra 15.000 abitanti il sindaco è eletto se ottiene il maggior numero di voti validi e almeno il 40% dei voti validi; in caso di ballottaggio vince chi ottiene più voti validi al secondo turno.
Collegamenti tra candidati sindaco e liste
Ogni candidato sindaco dichiara, al momento della presentazione, il collegamento con una o più liste. Il collegamento è efficace solo se coincide con la dichiarazione dei delegati delle liste interessate.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. Si applica la normativa statale per tenuta e revisione delle liste, ripartizione in sezioni e scelta dei luoghi di riunione.
I cittadini dell’Unione europea residenti nei comuni del Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di voto secondo la normativa statale richiamata.
Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica che compiano 18 anni non oltre il giorno della votazione. Per i cittadini UE si applica la normativa statale specifica.
Requisiti e limiti delle candidature
La legge vieta o limita alcune candidature concorrenti quando le elezioni si svolgono nella stessa data:
- candidatura contemporanea a consigliere in più di due comuni o circoscrizioni;
- candidatura a sindaco in più di un comune;
- candidatura contemporanea a sindaco e consigliere nello stesso o in altri comuni;
- accettazione della candidatura in più di una lista nello stesso comune.
Si applicano inoltre le cause di incandidabilità previste dal decreto legislativo n. 235/2012.
Sono previste specifiche incompatibilità e ineleggibilità, tra cui:
- sindaci, assessori esterni e consiglieri in carica in altro comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili negli enti che votano;
- il consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere in altro comune, di consigliere circoscrizionale e di assessore esterno di altro comune;
- il consigliere circoscrizionale è incompatibile con quello di altra circoscrizione;
- il consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella propria giunta.
Presentazione delle candidature e documentazione
La presentazione di una lista comporta anche la candidatura a sindaco. La dichiarazione deve contenere contrassegno, denominazione della lista, dati del candidato sindaco e dei candidati consiglieri, dati dei sottoscrittori e indicazione dei delegati di lista.
Le liste devono avere un numero di candidati:
- non superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- non inferiore ai due terzi di tale numero.
È inoltre previsto il riequilibrio di genere:
- nei comuni fino a 5.000 abitanti nessun genere può superare i tre quarti dei candidati;
- nei comuni sopra 5.000 abitanti nessun genere può superare i due terzi.
Alla dichiarazione vanno allegati, tra gli altri:
- certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali;
- certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- accettazioni delle candidature autenticati;
- dichiarazioni sostitutive sull’assenza di cause di incandidabilità;
- dichiarazione di collegamento dei delegati di lista;
- programma amministrativo;
- contrassegno di lista secondo le modalità previste.
Per il candidato sindaco la dichiarazione di accettazione deve contenere, in particolare, le attestazioni sul rispetto del limite dei mandati, sull’assenza di altre candidature incompatibili e sul collegamento con le liste.
Per i candidati consiglieri sono richieste dichiarazioni su non cumulabilità con altre cariche o candidature e sull’assenza di candidature in altre liste dello stesso comune.
Sottoscrizioni e limiti quantitativi
La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da un numero minimo e massimo di elettori variabile in base alla popolazione del comune. Il testo fissa soglie diverse, da 25/50 nei comuni più piccoli fino a 350/700 nei comuni sopra 100.000 abitanti.
Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista. Le firme devono essere autenticate; chi non può sottoscrivere per impedimento fisico può rendere dichiarazione verbale davanti a notaio, segretario comunale o altro impiegato delegato.
Termine di deposito e ammissione delle candidature
La lista va depositata presso la segreteria del comune, a pena di esclusione, nel periodo compreso tra le ore 8.00 e le ore 20.00 del 34° giorno e le ore 8.00 e le ore 12.00 del 33° giorno precedenti la votazione.
La Commissione elettorale circondariale esamina le candidature entro il giorno successivo alla scadenza, può cancellare candidati o ricusare liste per irregolarità documentali, mancanza di requisiti, violazione delle regole di genere, numero insufficiente di candidati, irregolarità nelle sottoscrizioni o nei contrassegni, e decide definitivamente dopo eventuali correzioni e sostituzioni di contrassegni ricusati.
Sorteggio, manifesti e schede
Dopo l’ammissione definitiva la Commissione effettua il sorteggio per l’ordine progressivo dei candidati sindaco e delle liste ammesse, non oltre il 29° giorno precedente le elezioni.
I verbali di ammissione e sorteggio sono trasmessi al comune e alla struttura regionale competente per la stampa dei manifesti, delle schede e per la raccolta dei risultati. Il programma amministrativo è pubblicato all’albo pretorio.
La struttura regionale stampa le schede di votazione. Le schede sono di carta consistente e di identico colore; i contrassegni sono riprodotti con i colori originali e con diametro di 2 cm. Nel ballottaggio si usano schede conformi a un diverso modello.
Svolgimento delle elezioni e calendario ordinario
Le elezioni comunali si svolgono, salvo deroghe, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Se il rinnovo avviene per motivi diversi dalla scadenza naturale, valgono specifiche finestre temporali e regole di slittamento all’anno successivo in base al momento in cui si verifica la causa di scioglimento.
Per il 2025 il testo vigente prevede una finestra speciale tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025. Per i casi di rinnovo diverso dalla scadenza, se le condizioni si verificano entro il 24 gennaio 2025 si vota nel medesimo periodo; altrimenti nel periodo ordinario dell’anno successivo.
In caso di turno elettorale successivo a quello ordinario, il rinnovo degli organi avviene nell’anno successivo alla scadenza, nel medesimo turno ordinario.
Elezioni in caso di fusione di comuni
Se alla data del 24 febbraio dell’anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale ha deliberato il referendum consultivo sulla fusione del comune con comuni contigui, l’elezione non si svolge nel comune interessato.
Il referendum deve tenersi entro il 31 luglio dell’anno di scadenza. Se la fusione è approvata, la legge provvedimento dispone la nascita del nuovo comune dal 1° gennaio dell’anno successivo e gli organi restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza. Se la fusione non si realizza, il rinnovo avviene tra il 1° ottobre e il 15 dicembre dell’anno di scadenza.
Procedure elettorali: convocazione, rinvio e materiale di voto
La data delle elezioni è fissata dalla Giunta regionale entro il 60° giorno precedente, su proposta dell’Assessore competente. I comizi sono convocati con decreto dell’Assessore entro il 50° giorno precedente; il manifesto è pubblicato dal sindaco il 45° giorno precedente.
In caso di forza maggiore la data può essere rinviata con decreto dell’Assessore regionale, per non più di 90 giorni. In caso di decesso di un candidato sindaco dopo la presentazione delle candidature e prima del voto, il rinvio non può superare 120 giorni e la presentazione delle candidature deve essere rifatta integralmente.
Gli elettori residenti all’estero ricevono una cartolina-avviso entro il 20° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione.
Uffici elettorali, rappresentanti di lista e cause di incompatibilità
La Commissione elettorale circondariale esamina e ammette le candidature. In ogni sezione è costituito un ufficio elettorale con presidente, tre scrutatori e un segretario; in alcune sezioni ospedaliere gli scrutatori sono quattro.
Sono previsti requisiti per la nomina, sostituzione del presidente e degli scrutatori, designazione del vicepresidente e doveri di obbligatorietà dell’incarico. I componenti dell’ufficio sono pubblici ufficiali durante le funzioni.
Non possono svolgere le funzioni di presidente, scrutatore o segretario:
- dipendenti regionali addetti all’ufficio elettorale;
- segretari e dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali;
- appartenenti in servizio alle Forze di polizia e alle Forze armate;
- medici designati per le certificazioni elettorali;
- candidati;
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato i 75 anni.
Presso ciascun ufficio di sezione e presso l’Adunanza dei presidenti possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente, elettori del comune.
Voto, accessibilità e tutele per categorie particolari
L’elettore vota esibendo tessera elettorale e documento di identità. I comuni devono garantire l’apertura degli uffici per rilascio di tessere non consegnate o duplicati nei giorni immediatamente precedenti e nel giorno della votazione.
Sono previste misure di agevolazione per:
- elettori non deambulanti, con servizio di trasporto comunale e accesso a sezioni prive di barriere architettoniche;
- voto assistito per non vedenti, amputati alle mani, persone con paralisi o impedimenti analoghi;
- degenti in ospedali e altri luoghi di cura;
- detenuti;
- voto domiciliare per elettori con gravissime infermità o dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali.
Il testo disciplina in dettaglio termini, certificazioni mediche, attestazioni del sindaco, elenchi aggiuntivi e modalità di raccolta del voto per ciascuna di queste categorie.
Orario di voto e chiusura delle operazioni
La votazione si svolge normalmente la domenica dalle 7.00 alle 23.00; gli elettori presenti nei locali allo scadere dell’orario sono comunque ammessi a votare.
Per le elezioni comunali del 2026 è prevista una deroga: votazione domenica e lunedì, con scrutinio subito dopo il completamento delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti.
Dopo la chiusura, il presidente compie le operazioni di riscontro, sigilla liste e schede residue e rinvia lo scrutinio al lunedì mattina; al secondo turno lo scrutinio segue immediatamente la chiusura delle operazioni di voto.
Scrutinio, validità dei voti e proclamazione degli eletti
Lo scrutinio si svolge senza interruzione e deve essere completato entro dodici ore dal suo inizio. Il presidente legge le schede, il segretario registra i voti nelle tabelle di scrutinio.
La legge stabilisce criteri di validità e nullità delle schede e dei voti, con il principio generale della conservazione del voto quando sia desumibile la volontà effettiva dell’elettore.
Sono previste regole specifiche per:
- schede bianche e nulle;
- voto disgiunto nei comuni fino a 15.000 abitanti;
- preferenze multiple, doppia preferenza di genere e nullità delle preferenze irregolari;
- voti contestati;
- schede deteriorate, annullate o prive di bollo.
L’Adunanza dei presidenti, o l’ufficio di sezione nei comuni con una sola sezione, procede all’assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti. Le proclamazioni hanno carattere provvisorio, salvo le decisioni definitive del consiglio comunale.
Assegnazione dei seggi nei comuni fino a 15.000 abitanti
Nei comuni fino a 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato con più voti validi. Alla lista collegata al sindaco eletto spettano i due terzi dei seggi nei comuni fino a 3.000 abitanti e il 60% negli altri comuni fino a 15.000 abitanti, con riparto proporzionale dei restanti seggi.
Il sistema prevede anche:
- attribuzione del seggio al candidato sindaco non eletto collegato a liste che hanno ottenuto seggi;
- riparto dei seggi tra liste del gruppo;
- proclamazione dei consiglieri in base alle cifre individuali e, in caso di parità, all’ordine di lista.
Assegnazione dei seggi nei comuni sopra 15.000 abitanti
Al primo turno è eletto sindaco il candidato che supera il 40% dei voti validi e ne ottiene il maggior numero. Se nessuno raggiunge la soglia, si procede al ballottaggio.
L’assegnazione dei seggi avviene dopo l’elezione del sindaco, con metodo proporzionale e con eventuale premio di governabilità alla lista o gruppo collegato al sindaco eletto, salvo che una lista o un gruppo non collegato abbia superato il 50% dei voti validi.
Al secondo turno:
- è eletto sindaco il candidato con più voti validi;
- il premio di maggioranza al 60% si applica, salvo eccezione, alla lista o gruppo collegato al sindaco eletto;
- uno dei seggi spettanti è riservato al candidato sindaco non eletto;
- la ripartizione tra liste segue il metodo dei quozienti.
Surrogazioni
Se un seggio si rende vacante nel corso del quinquennio, subentra il candidato della stessa lista che segue immediatamente l’ultimo eletto. Se il seggio vacante era attribuito al candidato sindaco non eletto collegato a un gruppo di liste, subentra il candidato della lista del gruppo che ha riportato il quoziente più alto non utilizzato.
Spese elettorali e propaganda
Le spese tecniche per l’organizzazione delle elezioni comunali sono a carico dei comuni, salvo quelle espressamente poste a carico della Regione. La Regione provvede direttamente alla stampa di avvisi, schede, modulistica, buste, manifesti e pubblicazioni, al trasporto del materiale elettorale e all’acquisto delle urne.
La Regione rimborsa inoltre ai comuni le spese per la stampa dei manifesti con i nomi dei candidati e dei candidati al ballottaggio. Per le elezioni circoscrizionali i costi delle schede sono rimborsati dai comuni.
Nei comuni appartenenti ad ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti possono essere stampati anche in lingua minoritaria.
Per i compensi ai componenti degli uffici elettorali, la Giunta regionale stabilisce gli importi, che sono a carico dei comuni.
Per la propaganda elettorale si applica il titolo VIII, capo I, e l’articolo 89, comma 2, della legge regionale n. 28/2007. La legge definisce anche il regime delle spese di propaganda e impone, entro 45 giorni dall’insediamento del consiglio, il deposito di un documento consuntivo sintetico delle spese e delle fonti di finanziamento; l’omissione comporta sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro.
Informazioni elettorali, accesso e anagrafe degli amministratori locali
La struttura regionale competente cura raccolta e pubblicazione delle informazioni e dei risultati elettorali, con indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. I comuni e i presidenti di sezione trasmettono i dati secondo modalità e tempi fissati dalle istruzioni regionali; è garantito l’accesso dei cittadini ai risultati, anche in formato digitale aperto.
È istituita e aggiornata l’Anagrafe degli amministratori locali, con dati anagrafici, titolo di studio, professione, lista o gruppo di appartenenza e carica ricoperta; la Regione ne assicura la pubblicazione e l’accessibilità.
Ricorsi, controlli e pubblicazione dei risultati
Per ricorsi contro le operazioni elettorali, controversie sull’eleggibilità e disposizioni penali si applica la normativa statale per le elezioni amministrative.
Gli aventi diritto al ricorso possono accedere ai verbali depositati presso la struttura regionale competente; le schede possono essere aperte solo su ordine dell’autorità giudiziaria.
I risultati sono resi noti dal sindaco entro tre giorni dalla proclamazione, mediante avviso all’albo pretorio e comunicazione agli eletti.
Norme finali, abrogazioni e copertura finanziaria
La legge abroga numerose disposizioni precedenti in materia elettorale comunale e alcune norme della legge regionale n. 28/2007, consolidando la disciplina vigente.
Sono autorizzate specifiche spese per l’anno 2014 per stampa, materiali, acquisizioni e formazione, con copertura mediante storni di bilancio. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Regole transitorie e discipline temporanee rilevanti
La legge contiene deroghe e disposizioni speciali per singole tornate elettorali, tra cui:
- termini particolari per le elezioni del 2019;
- finestra elettorale speciale per il 2025;
- orario di voto diverso per le comunali del 2026;
- ulteriori differimenti o procedure speciali in caso di rinvio per forza maggiore, decesso del candidato o processi di fusione comunale.
Tali previsioni hanno natura puntuale e temporanea e vanno considerate solo per le consultazioni cui si riferiscono.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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