L.R. FVG 20/2013
Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ha disciplinato, in Friuli Venezia Giulia, il riordino delle ATER tramite un sistema unitario, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, il Piano di convergenza e un collegio unico dei revisori. Prevedeva una fase transitoria con amministratori unici e abrogava varie norme previgenti. È stata poi abrogata dalla L.R. 1/2016, con efficacia dall’entrata in vigore dei regolamenti attuativi delle nuove politiche abitative.
Riassetto delle ATER e principi per le politiche abitative regionali
Riassetto istituzionale delle ATER e principi in materia di politiche abitative
La legge, riferita alla Regione Friuli Venezia Giulia, ha impostato un riordino temporaneo del sistema delle ATER e un quadro di coordinamento delle politiche abitative e socio-abitative. La disciplina aveva natura principalmente transitoria ed è stata successivamente abrogata.
Oggetto, finalità e indirizzo delle politiche abitative
Il provvedimento definiva i principi di base del coordinamento tra politiche abitative e interventi di edilizia sociale, con l’obiettivo di rispondere meglio ai bisogni emergenti e al mutato contesto socio-economico. Il coordinamento doveva integrarsi con le politiche di sicurezza sociale della Regione, degli enti locali e delle aziende pubbliche che erogano servizi sociali.
La legge individuava come priorità:
- la rilevazione e l’analisi dei bisogni abitativi nel territorio regionale;
- l’individuazione di metodologie e strumenti operativi, anche innovativi;
- la predisposizione di piani strategici di intervento.
Era inoltre previsto l’avvio di una riforma organica delle politiche socio-abitative da adottarsi entro diciotto mesi dall’insediamento della Commissione regionale competente.
Commissione regionale per le politiche socio-abitative
La legge istituiva la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, con funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi regionali e locali in materia di edilizia residenziale e sociale, nonché di programmazione e controllo del sistema delle ATER.
Durante la fase di convergenza delle ATER, la Commissione assumeva anche il ruolo di cabina di regia per l’analisi, la programmazione, l’indirizzo e il monitoraggio del processo, oltre che per la formulazione di ulteriori iniziative.
La composizione comprendeva:
- l’Assessore regionale competente in materia di edilizia, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- l’Assessore regionale competente in materia di sanità e sicurezza sociale, o un suo delegato;
- il Direttore centrale competente in materia di edilizia;
- il Direttore centrale competente in materia di sicurezza sociale;
- cinque rappresentanti dei Comuni indicati dal Consiglio delle autonomie locali, in modo da assicurare la rappresentanza del territorio di ciascuna ATER.
Per le attività di cabina di regia, la Commissione era integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale. La segreteria era affidata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia. La partecipazione era gratuita, senza compensi. La Commissione era costituita con decreto del Presidente della Regione.
Funzioni di programmazione, verifica e consultazione
La Commissione, nella funzione di cabina di regia, svolgeva in particolare:
- la predisposizione di un piano regionale di edilizia sociale;
- l’espressione di un parere sui piani delle singole ATER;
- la verifica almeno annuale dello stato di attuazione del programma di mandato di ciascun Amministratore unico;
- la formulazione di proposte alla Giunta regionale in materia di politiche abitative;
- il parere sul Piano di convergenza.
Per tali attività la Commissione doveva audire almeno una volta l’anno i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi.
Piano di convergenza tra le ATER
La legge introduceva un Piano di convergenza, strumento centrale per contenere la spesa e migliorare l’efficacia operativa. Il Piano era approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di edilizia, sentite le Commissioni consiliari competenti.
Il Piano riguardava l’unificazione progressiva di servizi generali e procedure delle ATER, in particolare:
- programmazione e gestione contabile e di bilancio;
- gestione del personale;
- gare e stipula di contratti;
- uffici legali;
- altre funzioni individuate dal Piano e dalle sue successive modifiche.
Il Piano doveva indicare:
- i servizi e le procedure da unificare;
- le fasi progressive dell’integrazione, anche limitate ad alcune ATER;
- il cronoprogramma di ciascuna fase;
- l’Azienda capofila per ciascuna attività.
I rapporti tra ATER nella gestione delle funzioni e dei servizi unificati erano regolati da convenzioni obbligatorie, i cui contenuti essenziali erano stabiliti dal Piano stesso.
Riordino delle ATER e amministratore unico
Le ATER della Regione erano riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza.
Ogni ATER era retta da un Amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di edilizia.
La disciplina prevedeva che:
- la durata massima dell’incarico fosse di diciotto mesi;
- l’incarico cessasse comunque con l’entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative;
- dalla nomina degli Amministratori unici fossero sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e decadessero i Presidenti;
- all’Amministratore unico spettassero cumulativamente i poteri prima attribuiti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
Era inoltre stabilito un criterio di continuità lessicale: nei riferimenti normativi relativi all’ordinamento delle ATER, le menzioni del “Consiglio di amministrazione” o del “Presidente del Consiglio di amministrazione” dovevano intendersi riferite all’“Amministratore unico”.
Collegio unico dei revisori dei conti
La legge istituiva un Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale.
Il Collegio era composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. I revisori dovevano essere iscritti nei registri dei revisori contabili ed erano nominati dal Consiglio regionale; il presidente era indicato dalla minoranza. Un componente effettivo e un supplente erano indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.
Con la nomina del Collegio unico erano sciolti i collegi dei revisori delle singole ATER.
Le funzioni attribuite comprendevano:
- controllo generale su tutte le ATER secondo il codice civile;
- verifica della conformità dell’azione e dei risultati alle norme, ai programmi e agli indirizzi della Regione e della Commissione regionale per le politiche socio-abitative;
- controllo del rispetto del principio di buon andamento;
- controllo contabile;
- controllo legale ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.
Anche qui era prevista una regola di coordinamento terminologico: il riferimento al “Collegio sindacale” nelle norme sull’ordinamento delle ATER doveva intendersi riferito al “Collegio unico dei revisori dei conti”.
Indennità e durata degli incarichi di controllo
Le modifiche alla normativa regionale previgente stabilivano che:
- all’Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori spettasse un’indennità mensile di carica determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di edilizia;
- tali soggetti non potessero percepire altri compensi per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER;
- spettasse il rimborso delle spese accessorie di missione secondo la misura indicata nel decreto di nomina.
I componenti del Collegio unico dei revisori restavano in carica tre anni dalla nomina, rinnovabili una sola volta; in caso di cessazione anticipata di un membro effettivo, subentrava un supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e proposta dell’Assessore competente.
Abrogazioni e coordinamento con la normativa previgente
La legge abrogava varie disposizioni della normativa finanziaria e dell’ordinamento delle ATER previgente, in particolare:
- i commi da 74 a 111 dell’art. 9 della L.R. 27/2012;
- i commi 2 e 3 dell’art. 7 della L.R. 24/1999;
- l’art. 9 della L.R. 24/1999;
- i commi 1, 2 e 7 dell’art. 11 della L.R. 24/1999.
Regime temporale ed efficacia
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, quindi dal 12 dicembre 2013.
La disciplina contenuta nel testo è però stata successivamente abrogata dalla L.R. 1/2016, con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative previsti dall’art. 12, comma 1, della medesima legge regionale. Restano quindi rilevanti solo gli effetti storici e transitori maturati nel periodo di vigenza.
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