Cassazione Penale, Sentenza n. 17902/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato la nullità della sentenza per mancanza grafica della motivazione ai sensi dell'art. 546 c.p.p. e dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata sull'assenza grafica della motivazione della sentenza di condanna. Il Tribunale di Napoli si è limitato ad affermare che "allo stato degli atti acquisiti emergono elementi probatori tali da consentire una previsione di condanna" senza alcun sviluppo argomentativo sulla responsabilità, sulla ricostruzione del fatto, sui risultati acquisiti e sui criteri di valutazione della prova né sulle ragioni per cui si ritengono non attendibili le prove contrarie.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n.159 del 2011
Norma sostanziale che individua il reato per cui è stato condannato l'imputato; citata per indicare il titolo di reato oggetto del processo.
art. 546 cod.proc.pen.
La motivazione deve contenere una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, indicare i risultati acquisiti, i criteri di valutazione della prova adottati e le ragioni per cui si ritengono non attendibili le prove contrarie. La sentenza impugnata non soddisfa questi requisiti.
art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Prevede la nullità della sentenza quando sussiste vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'assenza grafica di motivazione integri tale vizio, giustificando l'annullamento.
Massime di principio
- Una motivazione sommaria o meramente formulaica (es. affermazioni generiche sul 'quadro probatorio') può integrare un vizio formale tale da determinare la nullità della sentenza per mancanza grafica della motivazione.
- La motivazione deve indicare non solo il convincimento finale, ma i fatti valutati, i risultati probatori acquisiti, i criteri di valutazione adottati e le ragioni per escludere le prove favorevoli all'imputato; in mancanza il giudizio può essere annullato e rimandato per nuovo esame.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe dedurre in cassazione l'insufficienza o l'assenza della motivazione (art. 546 c.p.p.) come vizio che comporta nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., chiedendo l'annullamento con rinvio.
- Il pubblico ministero o la parte vincente in primo grado dovrebbero curare che il verbale e la decisione contengano adeguata esposizione delle ragioni probatorie per evitare annullamenti per vizi formali.
- L'annullamento per motivazione carente comporta di norma il rinvio per un nuovo giudizio; la Corte non entra nel merito della responsabilità quando la questione principale è la carenza motivazionale.
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