Risoluzione n. 71 del 25/05/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contratto verbale di comodato non è, di regola, soggetto a registrazione obbligatoria; tuttavia, se viene enunciato in un atto scritto redatto da pubblico ufficiale, come il processo verbale di nomina dell’armatore, diventa tassabile ai sensi dell’art. 22 del T.U. n. 131/1986. Nel caso delle barche da pesca inferiori a dieci tonnellate, il verbale di nomina contenente l’enunciazione del comodato gratuito comporta quindi l’assoggettamento a imposta di registrazione.
Registrazione del comodato verbale gratuito enunciato nel processo verbale di nomina dell’armatore
Registrazione del comodato verbale enunciato nel processo verbale di nomina dell’armatore
La risoluzione affronta il tema della registrazione del contratto verbale di comodato gratuito relativo a un’unità da pesca, quando tale rapporto venga richiamato nel processo verbale di nomina dell’armatore redatto dall’autorità marittima. Il chiarimento riguarda in particolare le barche da pesca di stazza lorda inferiore a dieci tonnellate e l’applicazione dell’imposta di registro.
Quesito presentato
Il quesito nasce dall’istanza della Cooperativa XZ a r.l., rappresentata dal sig. Alfa, in relazione a pescatori che nominano la cooperativa quale armatore delle proprie unità da pesca, con dichiarazione verbale e a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 268, 269, 270, 271 e 377 del Codice della navigazione e dell’art. 423 del relativo regolamento di esecuzione.
L’istante descrive la procedura seguita davanti all’ufficiale dell’ufficio di iscrizione della nave, il quale:
- raccoglie la volontà del proprietario di concedere l’unità in armamento;
- raccoglie la volontà della cooperativa di assumere l’armamento;
- redige un processo verbale di nomina di armatore, nel quale è indicato anche il titolo di concessione dell’armamento.
Il punto controverso è se la dichiarazione verbale di comodato gratuito, trascritta nel verbale di nomina, integri o meno un deposito del contratto e imponga quindi la registrazione del comodato stesso.
Tesi del contribuente
L’interpellante sostiene che il contratto di comodato gratuito:
- ha ad oggetto un bene mobile;
- è un accordo verbale assimilabile a una scrittura privata non autenticata ai sensi della tariffa, parte 2, art. 3 del d.P.R. n. 131/1986;
- non rientra nei casi dell’art. 6 del T.U. n. 131/1986, perché per le unità da pesca inferiori a dieci tonnellate non sarebbe necessaria prova scritta, né deposito, né allegazione dell’atto presso l’autorità marittima.
Da ciò deriva, secondo l’istante, che non sussisterebbe l’obbligo di registrazione del comodato verbale reso nel momento della nomina di armatore.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto la Risoluzione n. 14 del 6 febbraio 2001, ribadendo che l’art. 3, comma 1, del T.U. dell’imposta di registro, pur elencando i contratti verbali soggetti a registrazione, non include il comodato. Ne consegue che i contratti verbali di comodato, sia su beni immobili sia su beni mobili, non sono soggetti a obbligo di registrazione, salvo il caso in cui siano enunciati in altri atti.
Enunciazione di atti non registrati e art. 22 del T.U. n. 131/1986
La risoluzione precisa che, per il comodato, opera l’art. 3, comma 2, del T.U. n. 131/1986, che rinvia all’art. 22 in materia di enunciazione di atti non registrati. Tale norma prevede che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
A sostegno di questa impostazione vengono richiamati:
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 13 del 3 gennaio 1991, secondo cui una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d’imposta;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 18 gennaio 1999, che riconosce la legittimità della tassazione degli atti enunciati in provvedimenti giurisdizionali, seppure in una fattispecie diversa.
Applicazione al caso concreto
Secondo l’Agenzia, dagli elementi dell’interpello emerge che il contratto verbale di comodato gratuito viene effettivamente enunciato nel processo verbale di nomina dell’armatore, redatto dall’ufficiale dell’ufficio di iscrizione della nave. La formula riportata nel verbale esprime in modo esplicito la cessione in uso gratuito del natante e il riferimento a un contratto di comodato gratuito stipulato verbalmente ai sensi dell’art. 377, comma 2, del Codice della navigazione.
Poiché il processo verbale è redatto da un pubblico ufficiale e, ai sensi dell’art. 10, lett. b), del T.U. n. 131/1986, è un atto per il quale il pubblico ufficiale è obbligato a richiedere la registrazione, l’enunciazione del comodato verbale rende tassabile il contratto richiamato.
La conseguenza operativa indicata nella risoluzione è che:
- ogni singolo contratto di comodato tra il proprietario della barca e la cooperativa, se enunciato nel processo verbale, deve essere assoggettato a tassazione;
- l’interpretazione proposta dall’istante non è condivisibile.
Esito finale
La risoluzione conclude che, pur non essendo in generale il comodato verbale soggetto a obbligo di registrazione, nel caso in esame l’enunciazione del contratto nel processo verbale di nomina dell’armatore fa scattare l’imponibilità ai sensi dell’art. 22 del T.U. n. 131/1986, con conseguente assoggettamento a tassazione del comodato verbale gratuito.
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