Cassazione Civile, Ordinanza n. 15365/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale emessi a seguito di dichiarazione DOCFA presentata per un complesso immobiliare sito in Comune di Lugo, composto da aree scoperte, fabbricati e tettoie per lo stoccaggio e la movimentazione merci, interessato da lavori di ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi. L'Ufficio ha rettificato il classamento proposto dalla contribuente da E/9 a D/8, con aumento della rendita catastale. La commissione provinciale e poi quella regionale hanno respinto il ricorso della società. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame del vizio di motivazione degli avvisi e violazione dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente motivazione degli avvisi DOCFA, privi del richiamo ai criteri di rettifica e agli immobili comparabili; 3) violazione della disciplina sul classamento catastale, sostenendo che il compendio dovesse restare in categoria E/9 perché destinato a servizio pubblico, inserito nel piano regionale dei trasporti, con partecipazione comunale al capitale e classificazione originaria concordata con l'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile senza specificare le differenti ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione/localizzazione degli avvisi. Ha reputato infondato il secondo motivo, affermando che negli accertamenti DOCFA l'obbligo motivazionale è soddisfatto con l'indicazione dei dati amministrativo-censuari quando l'Ufficio si limiti a rivalutare tecnicamente i dati forniti dal contribuente, e che la stima diretta, essendo atto partecipato e conoscibile, non deve essere allegata. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che la classificazione catastale dipende dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e dalla sua autonomia funzionale e reddituale, non dalla natura pubblica o privata del proprietario né dall'interesse pubblico del servizio svolto; le strutture adibite a movimentazione merci e attività commerciale/industriale con parametri imprenditoriali non sono classificabili in categoria E. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Nel regime della doppia conforme il motivo è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. non può essere utilmente coltivata quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica e il motivo difetta di specifica autosufficienza.
art. 132, n. 4, c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza deve dare conto delle ragioni della decisione, ma nella specie la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 7 L. 212/2000
L'avviso di accertamento DOCFA è sufficientemente motivato con i dati oggettivi e la classe attribuita quando non vi sia contestazione dei dati fattuali dichiarati dal contribuente, ma solo diversa valutazione tecnica.
art. 1, comma 1, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA è il procedimento dichiarativo utilizzato per l'accertamento di nuove unità immobiliari o variazioni catastali.
art. 2, commi 40 e ss., D.L. n. 262/2006, conv. in L. n. 286/2006
Nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati a uso commerciale o industriale che abbiano autonomia funzionale e reddituale.
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
La classificazione catastale deve essere ancorata alle caratteristiche oggettive e reddituali del bene.
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Concorre a fondare il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale nella classificazione catastale.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La categoria D raggruppa immobili a destinazione industriale e commerciale non suscettibili di diversa destinazione se non con radicali trasformazioni.
art. 2325 cod. civ.
La veste di società per azioni conferma la natura imprenditoriale dell'attività svolta, ma non è di per sé decisiva; rileva soprattutto la destinazione oggettiva dell'immobile.
art. 2915 cod. civ.
Richiamato nel testo come indice della natura commerciale dell'attività svolta dalla società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale la regola decisiva è l'oggettiva destinazione funzionale e reddituale dell'immobile; non rilevano, di per sé, la natura pubblica o privata del proprietario, la partecipazione pubblica al capitale sociale o la qualificazione soggettiva dell'attività esercitata.
- Per gli accertamenti catastali effettuati all'esito di procedura DOCFA, quando l'Ufficio non contesti i dati fattuali dichiarati dal contribuente ma li rivaluti tecnicamente ai fini dell'attribuzione della categoria e della rendita, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta mediante l'indicazione dei dati censuari essenziali e della classe attribuita.
- La mancata allegazione o riproduzione della stima tecnica alla base dell'attribuzione della rendita non integra, di per sé, vizio di motivazione se la stima è conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento partecipato.
- Nel regime della doppia conforme, il ricorso per cassazione non può dedurre utilmente il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le categorie catastali del gruppo E hanno carattere tassativo e casistico: non vi rientrano immobili o porzioni di immobili che, pur svolgendo un servizio di interesse pubblico, siano destinati a funzioni commerciali o industriali con autonomia funzionale e reddituale.
- Ai fini del classamento è irrilevante che l'attività svolta persegua un interesse pubblico se essa si realizza secondo parametri economico-imprenditoriali e con capacità di produrre reddito autonomo.
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