Cassazione Civile, Ordinanza n. 32981/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 per IRPEF, IRAP e IVA, emesso a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della determinazione induttiva del reddito sulla base del modello 770, dal quale risultava un costo del personale. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo, tra l'altro, tardiva la riproposizione delle eccezioni del contribuente, non cessata l'attività commerciale nell'anno indicato dal ricorrente e non sufficiente la denuncia-querela presentata contro l'intermediario. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità per omessa prova della notificazione dell'appello, con violazione dell'art. 149 c.p.c. e degli artt. 32 e 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo di non aver mai ricevuto l'atto; 2) omesso esame e motivazione apparente sulla questione della tardività della costituzione dell'appellato; 3) omesso esame circa la valenza probatoria della denuncia penale sporta in relazione al modello 770; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR fondato l'accertamento su una presunzione semplice non ricollegabile al contribuente.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze per difetto di legittimazione passiva, poiché nei rapporti tributari in questione è legittimata l'Agenzia delle entrate. Ha poi accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui non risultava agli atti la prova della notificazione dell'appello dell'Agenzia delle entrate. In mancanza di prova della notifica, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla CTR. I motivi terzo e quarto sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999
trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze
determina la carenza di legittimazione passiva del Ministero nei giudizi relativi ai rapporti tributari attribuiti alle agenzie fiscali
art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000
inizio di operatività delle Agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001
segna il momento dal quale la legittimazione passiva spetta alle agenzie fiscali
richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione dell'appello; la Corte rileva che la mancata prova della notifica rendeva l'appello inammissibile
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per contestare la tardività della riproposizione di questioni ed eccezioni in appello in assenza di regolare notificazione
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con riferimento alla riproposizione delle eccezioni non accolte in primo grado
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
utilizzato come parametro del primo motivo, incentrato sulla nullità processuale derivante dal difetto di notificazione
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale in tema di prova presuntiva e riparto dell'onere probatorio
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova nella dimostrazione della riferibilità del modello 770 al contribuente
richiamato per contestare l'uso di una presunzione semplice non sufficientemente collegata al contribuente
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione all'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
richiamati per censurare la valutazione della prova operata dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la mancata prova della notificazione dell'appello determina l'inammissibilità del gravame, e tale vizio è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione; la costituzione dell'appellato non sana il difetto di notificazione.
- Quando il fascicolo d'ufficio non contiene prova della notificazione dell'appello, il giudice d'appello deve dichiararne l'inammissibilità, senza poter decidere il merito delle questioni sollevate dall'appellante.
- Nei giudizi relativi a rapporti tributari trasferiti alle agenzie fiscali, il Ministero non è il soggetto passivamente legittimato; il ricorso proposto nei suoi confronti è inammissibile.
- L'accoglimento di un motivo processuale assorbente consente alla Corte di cassare la sentenza impugnata e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- In tema di accertamento induttivo, la presunzione semplice deve essere sorretta da un effettivo collegamento con il contribuente; la mera esistenza di un dato documentale non è di per sé sufficiente se non ne è dimostrata la riferibilità soggettiva.
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