Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19055/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale (ex art. 217, comma 2 L.F.) commessa quale legale rappresentante della omonima ditta individuale fallita il 18/01/2017. Il ricorso articolava tre motivi: 1) presunta contraddittorietà della motivazione in relazione alla conoscenza della dichiarazione di fallimento (argomentando che il curatore aveva comunicato il fallimento solo a terzi, Gianni Satone, ritenuto il 'reale dominus' dell'azienda); 2) vizio argomentativo nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte avrebbe dato peso negativo all'assenza processuale dell'imputata senza valutare le ragioni meritevoli; 3) insufficiente motivazione circa l'applicazione della recidiva reiterata infra-quinquennale, essendosi la Corte limitata a richiamare i precedenti senza una valutazione individualizzante della pericolosità e riprovevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha confermato che il reato contestato è l'omessa tenuta delle scritture contabili (art. 217 L.F.), per la quale è irrilevante la sola comunicazione del fallimento a terzi e che non sono stati prodotti elementi probatori certi sul ruolo di 'testa di legno'; ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa del comportamento processuale (assenza) ai fini della esclusione delle attenuanti generiche. Invece, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla recidiva: la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta carente perché non ha fornito la specifica, individualizzante valutazione richiesta per l'applicazione dell'art. 99 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata soltanto sulla parte relativa alla recidiva e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma; il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, Legge Fallimentare (L.F.)

    Rileva il reato di bancarotta semplice documentale per l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili sin dall'inizio dell'attività d'impresa; costituisce il fatto contestato alla ricorrente.

  • art. 220, Legge Fallimentare (L.F.)

    Norma che punisce la mancata ottemperanza all'ordine di depositare bilanci e scritture entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte sottolinea che questo reato presuppone la rituale comunicazione al fallito e non si confonde con l'omessa tenuta dei libri (art. 217).

  • art. 2214 c.c.

    Attribuisce l'obbligo a titolo civile di tenere i libri e le scritture contabili; utile a sottolineare l'obbligo personale dell'imprenditore di custodire la documentazione aziendale.

  • art. 2241 c.c.

    Richiama ulteriori disposizioni sul dovere di conservazione della documentazione contabile da parte dell'imprenditore, confermando l'obbligo personale di custodia.

  • art. 99 c.p.

    Disciplina la recidiva come circostanza aggravante; la sua applicazione richiede motivazione specifica e individualizzata sul nesso tra precedenti e maggiore propensione a delinquere, valutazione che nel caso è risultata carente.

Massime di principio

  • Se l'imputato è accusato di bancarotta documentale ex art. 217 L.F., rileva l'omessa istituzione e/o conservazione delle scritture sin dall'inizio dell'attività; la circostanza che il curatore abbia comunicato il fallimento a terzi non esonera automaticamente chi aveva l'obbligo personale dei libri, salvo prove specifiche che dimostrino un ruolo meramente formale o di 'testa di legno'.
  • La mancata comparizione o il silenzio dell'imputato possono costituire elementi valutabili negativamente dal giudice ai fini dell'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche quando ostacolano l'accertamento della verità o appaiono processualmente sleali.
  • L'applicazione della recidiva aggravante (art. 99 c.p.) richiede sempre una motivazione concreta e individualizzata: il giudice deve esaminare natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale, qualità dell'offensività e altri parametri per dimostrare che la reiterazione evidenzia una maggiore pericolosità; la mera elencazione dei precedenti è insufficiente.
  • Per difendersi efficacemente da un'aggravante per recidiva, la parte deve produrre elementi che contestino la rilevanza e l'omogeneità dei precedenti rispetto al fatto in giudizio o dimostrino l'occasionalità delle recidive.
  • Quando la Cassazione annulla solo una particolare qualificazione aggravante (es. recidiva) il giudice di rinvio deve riesaminare e motivare specificamente quel profilo senza rimettere in discussione gli altri aspetti già confermati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.