Ordinanza n. 208/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell’avviso orale n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Isernia, notificato in data 03/03/2026 con il quale il ricorrente è stato ritenuto “persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica” e invitato “a mantenere una condotta conforme alla Legge, avvertendolo che se dovesse persistere nel compimento di azioni non conformi alla legge, potrà essere raggiunto da una misura di prevenzione più afflittiva”, nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Isernia, recante la qualificazione del destinatario come persona dedita alla commissione di reati pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e l'avvertimento circa possibili misure di prevenzione più afflittive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento l'avviso orale emesso dal Questore di Isernia e notificato il 3 marzo 2026. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di ricorso dedotti. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha ritenuto necessario acquisire la nota del Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia relativa al deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria per la realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire o, qualora la nota fosse coperta da segreto istruttorio, una relazione della Questura che precisasse gli elementi di pericolosità sociale emergenti da tale rapporto.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, imponendo la trasmissione al fascicolo della nota dei Carabinieri Forestali oppure, in caso di segreto istruttorio, una relazione scritta della Questura sugli elementi di pericolosità sociale posti a fondamento dell'avviso orale. È stato assegnato il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo cautelare è stata fissata al 24 giugno 2026; l'ordinanza è stata comunicata anche direttamente alla Questura di Isernia. Disposto altresì l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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