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Ordinanza

Ordinanza del 15/06/2026 n. 19956 - Corte di Cassazione

Accertamento - Indagini bancarie - Autorizzazione preventiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, riuniti tre procedimenti relativi ad accertamenti per il 2005 nei confronti di professionisti e di uno studio legale associato, ha stabilito che l’autorizzazione alle indagini bancarie deve precedere l’accesso ai dati e consentire di verificare presupposti, oggetto e limiti dell’ingerenza. Se, a seguito di specifica contestazione, l’autorizzazione risulta mancante o inidonea, i dati bancari sono inutilizzabili e l’avviso è invalido nella parte fondata su di essi. La Corte ha accolto i motivi relativi all’autorizzazione nei procedimenti n. 26924/2018 e n. 26991/2018, cassando con rinvio; ha invece rigettato il ricorso dell’Agenzia nel procedimento n. 26831/2018, compensando le spese. Ha inoltre ribadito che il reddito delle associazioni professionali è imputato ai soci per trasparenza secondo la compagine rilevante al momento dell’approvazione del rendiconto, indipendentemente dalla percezione degli utili.

Indagini bancarie tributarie: requisiti dell’autorizzazione preventiva e inutilizzabilità dei dati acquisiti senza un titolo idoneo.

Accertamenti tributari basati su indagini bancarie

La decisione esamina tre procedimenti riuniti, relativi ad accertamenti per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di avvocati e di uno studio legale associato. Il principio centrale riguarda i requisiti dell’autorizzazione preventiva per l’acquisizione di dati bancari e le conseguenze della sua mancanza o inidoneità; la Corte affronta inoltre questioni sull’imputazione per trasparenza dei redditi associativi e su alcune garanzie procedimentali.

Autorizzazione preventiva e tutela dei dati bancari

L’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA conserva, nel diritto interno, natura preparatoria e organizzativa e non è normalmente assimilabile a un provvedimento impositivo. Alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tuttavia, essa deve costituire un titolo effettivo e controllabile dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente.

L’autorizzazione deve quindi:

  • precedere le indagini e la richiesta di consultazione dei conti bancari;
  • contenere elementi sufficienti a rendere verificabili, anche successivamente, i presupposti dell’accesso, il suo oggetto e i relativi limiti;
  • consentire di controllare che l’acquisizione sia delimitata, necessaria e proporzionata, evitando richieste indiscriminate.

Non è richiesta, in via generale, una motivazione secondo i modelli formali della legge n. 241/1990 o dell’art. 7 della legge n. 212/2000. È però necessario un contenuto minimo giustificativo che permetta di verificare la direzione specifica e il perimetro della richiesta, anche se l’Amministrazione non dispone ancora di un quadro informativo completo.

La Corte valorizza la sentenza della Corte EDU, Prima Sezione, dell’8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, che ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU per l’insufficiente delimitazione dei poteri di accesso ai dati bancari e per l’assenza di garanzie effettive contro l’arbitrarietà. Richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla necessità che le misure di acquisizione di informazioni fiscali siano motivate in modo sufficiente e non si risolvano in ricerche generiche.

Conseguenze dell’autorizzazione mancante o inidonea

Se il contribuente contesta specificamente l’autorizzazione e questa risulta mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile. L’avviso di accertamento è invalido nella misura in cui la pretesa impositiva si fonda su quei dati; l’invalidità può quindi essere parziale, qualora la ripresa residui sulla base di altri elementi acquisiti ritualmente.

Nel giudizio di rinvio, il giudice dovrà verificare quale parte dell’accertamento dipenda esclusivamente o in modo determinante dai dati inutilizzabili e quale possa eventualmente essere sostenuta da ulteriori elementi. La relativa causa di invalidità deve essere introdotta tempestivamente dalla parte e non è rilevabile d’ufficio, secondo la disciplina delle invalidità degli atti tributari richiamata dalla decisione, anche alla luce del D.Lgs. n. 219/2023, che ha introdotto nella legge n. 212/2000 gli artt. 7-bis, 7-ter e 7-quater.

Il principio di diritto enunciato stabilisce che l’autorizzazione deve essere preventiva e recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili presupposti, oggetto e limiti dell’ingerenza; se, a seguito di specifica contestazione, manca o è inidonea, i dati bancari non possono fondare l’accertamento.

Redditi dello studio associato e posizione del socio receduto

Nel procedimento n. 26831/2018 l’Agenzia contestava la determinazione della data di recesso dell’avv. A.A. dallo studio associato: la Commissione regionale aveva individuato il 15 febbraio 2005, mentre l’Agenzia sosteneva che il recesso fosse avvenuto il 9 febbraio 2006. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo dell’Agenzia, qualificando la censura come contestazione del travisamento del fatto probatorio, da far valere, ricorrendone i presupposti, con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., oppure con i rimedi indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5792/2024.

È stato invece ritenuto infondato il motivo sulla tassazione del socio. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il reddito della società di persone o dell’ente assimilato è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva distribuzione o percezione degli utili e dall’estraneità del socio alla gestione. Es esposti o denunce presentati dal socio non escludono, di per sé, tale imputazione.

Resta però decisiva la circostanza, ormai non più contestabile nel giudizio, che A.A. fosse receduto il 15 febbraio 2005. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di mutamento della compagine sociale durante l’esercizio, il reddito è imputato al socio che risulta tale al momento dell’approvazione del rendiconto, in proporzione alla sua quota, e non è ripartito in base alla durata della partecipazione nell’anno. Il diritto agli utili matura con l’approvazione del rendiconto; il principio vale anche per gli utili extracontabili. Sono stati richiamati, tra gli altri, Cass. n. 20126/2018, n. 27830/2018 e n. 29775/2023, nonché Corte costituzionale n. 201/2020.

Questioni procedimentali esaminate

Nei procedimenti relativi agli avvisi emessi nei confronti di professionisti e dello studio associato sono state respinte le censure concernenti l’assenza del processo verbale di constatazione e il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni. L’obbligo di verbalizzazione previsto dall’art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, richiamato per le imposte dirette dall’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche svolti presso i locali del contribuente, non gli accertamenti documentali “a tavolino”. Per la stessa ragione, non si applica a questi ultimi il termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 né l’onere di indicare ragioni di urgenza per l’emissione anticipata dell’atto.

È stata inoltre respinta la censura sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei limiti esaminati. La decisione ha rilevato che si erano svolti più interlocuzioni con l’Amministrazione; quanto ai tributi armonizzati, ha richiamato la necessità che il contribuente alleghi in modo specifico le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio, secondo Cass., Sezioni Unite, n. 21271/2025.

Nel procedimento n. 26924/2018 è stata accolta la censura dell’Agenzia relativa alla motivazione apparente della sentenza d’appello: la formula con cui la Commissione regionale si era limitata a confermare la quantificazione di primo grado e a riqualificare i redditi come professionali non esplicitava l’iter logico-giuridico seguito e non consentiva di comprendere le ragioni della decisione, in contrasto con i principi di Cass., Sezioni Unite, n. 22232/2016.

Esito dei procedimenti riuniti

I procedimenti n. 26924/2018 e n. 26991/2018 sono stati riuniti al procedimento n. 26831/2018 ai sensi dell’art. 274 c.p.c., in ragione del collegamento tra le controversie sui redditi di partecipazione.

  • Procedimento n. 26831/2018: ricorso dell’Agenzia rigettato; spese compensate. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla data del recesso e infondato il motivo relativo all’imputazione del reddito associativo.
  • Procedimento n. 26924/2018: accolto il primo motivo dell’Agenzia, relativo alla motivazione apparente della sentenza regionale; accolto il primo motivo del contribuente sull’autorizzazione alle indagini bancarie; rigettato il secondo motivo del contribuente e dichiarati assorbiti gli altri. Sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
  • Procedimento n. 26991/2018: dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta in nome dello studio associato ormai cessato; accolto il motivo dei contribuenti sull’autorizzazione e respinto quello sulle ulteriori questioni procedimentali, con assorbimento degli altri motivi. Accolto anche il primo motivo del ricorso erariale, assorbiti il secondo e il terzo e rigettato il quarto. Sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione è stata assunta all’esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2025 e della riconvocazione del 9 febbraio 2026; è stata depositata il 15 giugno 2026.

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