Cassazione Civile, Ordinanza n. 07389/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società, ritenendosi creditrice in forza di una fideiussione prestata da altra società poi confluita in un ramo d'azienda trasferito alla resistente. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo di non essere subentrata nel rapporto fideiussorio, perché il trasferimento d'azienda non avrebbe comportato successione nella garanzia, e la Corte d'appello aveva accolto tale impostazione dichiarando il difetto di legittimazione della banca ad azionare il credito. La banca ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 167 e 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio un preteso difetto di legittimazione anziché di titolarità del rapporto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia delle pattuizioni contenute nell'atto di conferimento del ramo d'azienda; 4) violazione dell'art. 2558 c.c. per avere escluso l'applicabilità della successione nei contratti alla fideiussione; 5) violazione degli artt. 1321, 1322 e 1936 c.c. per avere qualificato la fideiussione come contratto unilaterale e non corrispettivo, negando rilievo al fatto che la banca avesse tenuto a disposizione le somme finanziate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa pronuncia su una questione processuale non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano a una diversa ricostruzione della vicenda processuale e a un riesame di elementi probatori, senza denunciare un effettivo vizio nei limiti del giudizio di cassazione; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; ha respinto il quinto motivo confermando l'orientamento secondo cui la fideiussione è contratto gratuito e unilaterale, salvo prova di un compenso non allegata nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della banca ricorrente alle spese e con applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia su una questione processuale non integra di per sé il vizio di omessa pronuncia, che riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito.
art. 54, comma 1, lett. o), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con l. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di appello e al tema del cosiddetto progetto alternativo di sentenza.
Richiamato nel motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la ricostruzione degli atti compiuta dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione questioni già presenti nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non ricomprende l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere specifico e colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
La Corte ha ribadito che la successione nei contratti aziendali presuppone contratti a prestazioni corrispettive; la fideiussione, qualificata come unilaterale, resta fuori da tale ambito.
Richiamati come disciplina alternativa prospettata dalla resistente per i rapporti non rientranti nell'art. 2558 c.c.
Richiamato nel motivo per sostenere la diversa qualificazione del vincolo fideiussorio.
Richiamato nel motivo per sostenere la rilevanza dell'autonomia contrattuale nella configurazione del rapporto.
La Corte ha ribadito che la fideiussione è, in via generale, un contratto gratuito e unilaterale, salvo patto di compenso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice non si sia espresso su una mera questione processuale, poiché esso riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di singoli elementi probatori o documentali.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze di causa.
- La successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c. presuppone, secondo l'orientamento ribadito, un contratto a prestazioni corrispettive; la fideiussione, in quanto contratto unilaterale e normalmente gratuito, non vi rientra salvo specifica prova contraria, come la previsione di un compenso.
- La garanzia fideiussoria non si trasferisce automaticamente per effetto del trasferimento d'azienda quando il rapporto non presenti i requisiti richiesti dall'art. 2558 c.c.; occorre verificare il corretto titolo di successione nel rapporto obbligatorio.
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